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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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16/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) - P.P. - Violazione della norma dell’art. 54, comma 1, c.p.p. – Fattispecie.
Non sussiste nessun automatismo che permetta di sovrapporre, facendole coincidere, l’inosservanza di una norma di legge e la condotta disciplinarmente rilevante ex art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006; conseguentemente, non è ipotizzabile detto illecito, qualora il P.M. non abbia osservato l’art. 54, comma 1, c.p.p. (il quale impone che, se nel corso delle indagini preliminari sia ravvisato un reato di competenza di un giudice diverso da quello presso cui esercita le funzioni gli atti vanno trasmessi al P.M. competente), nel caso in cui il procedimento risulti di particolare complessità e complesso sia anche l’esame dell’informativa di reato, poiché in tale ipotesi va escluso che la condotta pure non conforme a legge sia sintomatica di una inescusabile sciatteria o negligenza.
10/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) - Dichiarazioni critiche di provvedimenti giudiziari - Finalità di “difesa” - Irrilevanza disciplinare - Fattispecie.
Le eventuali finalità di ‘difesa’ di un determinato provvedimento, permettono di escludere la rilevanza disciplinare di espressioni che, pur se di dubbia correttezza, siano contenute in un atto del processo (come nel caso di ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso un’ordinanza del tribunale del riesame), sempre che non assurgano al livello di gravità stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006; non sussistono tuttavia le condizioni di applicabilità di tale esimente nel caso di dichiarazioni rese ad un giornalista, vieppiù se relative non al processo ‘da difendere’, bensì ad una sentenza resa in altro e diverso processo.
10/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) - Elemento della scorrettezza – Criteri di valutazione.
Il carattere ‘scorretto’ della condotta oggetto dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 non dipende dal livello dell’intensità dell’offesa percepita dal soggetto passivo del comportamento, bensì dalla violazione dei doveri desumibili dall’art. 1 di detto decreto legislativo e dei parametri integrativi di riferimento, costituiti dal codice etico dei magistrati e dagli atti cc.dd. paranormativi del C.S.M. (in particolare, tra questi, dalla circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007, che fa riferimento ai parametri del riserbo, dell’equilibrio e della correttezza quali criteri di valutazione della professionalità del magistrato), dai precedenti della giurisprudenza disciplinare e delle Sezioni Unite e dagli atti ufficiali di organi di rilevanza costituzionale.
10/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) - Esistenza di un rapporto di colleganza – Sufficienza.
In riferimento al caso di dichiarazioni rese da un magistrato, concernenti un provvedimento giudiziario redatto da suoi colleghi, anche qualora le stesse siano contenute in un articolo, in un libro, ovvero siano state pronunciate prima, durante o dopo una conferenza stampa è prefigurabile l’illecito del comportamento gravemente scorretto (art. 2, comma 1, lettera d, d.lgs. n. 109 del 2006), ipotizzabile per il solo fatto che sussiste un rapporto di colleganza.
03/06/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti (art. 2, comma 1, lettera d). - Dichiarazioni del P.M. alla stampa –Fattispecie.
Le dichiarazioni alla stampa da parte di un Procuratore della Repubblica, concernenti l’inopportunità di svolgere una perizia volta ad accertare le condizioni di compatibilità con la detenzione in carcere dello stato di salute di un imputato e di concedere allo stesso gli arresi domiciliari, nelle more della decisione dell’istanza da parte del Gip, non integrano l’illecito disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettera d), d. l.gs. n. 109 del 2006, qualora siano state rese allo scopo di evidenziare le ragioni dell’opposizione dell’ufficio del P.M. e di richiamare l’attenzione sui diritti della persona offesa, gravemente lesi, in relazione ad una vicenda su cui si era catalizzato un pressante interesse mediatico.
28/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti (art. 2, comma 1, lettera a) - Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.
L’interpretazione dell’art. 13, comma 1, legge n. 69 del 2005, secondo cui il termine di 48 ore previsto dallo stesso concernerebbe l’audizione dell’arrestato, non la decisione sulla convalida, è del tutto implausibile ed estemporanea, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che una tale interpretazione, sostenuta dal magistrato delegato dal Presidente di sezione della Corte di appello competente a trattare i procedimenti di estradizione e le procedure passive di consegna, per giustificare la tardiva esecuzione della delega, è astrattamente idonea ad integrare gli illeciti di grave violazione di legge, indebito vantaggio per la parte e condotta gravemente scorretta nei confronti di un collega (art, 2, comma 1, lettere g, a, d, d.lgs. n. 109 del 2006). Tuttavia, l’accertamento che il ritardo e tale condotta sono stati tenuti nel contesto di una complessiva situazione di carenza di organico e di deficit organizzativo, benché non valgano ad escludere un atteggiamento di sciatteria e di equivoca noncuranza, permettono comunque di ritenere il fatto di scarsa rilevanza ex art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006.
25/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) - Carattere circostanziato dell’esposto – Fattispecie.
Il carattere ‘circostanziato’ della denuncia di un illecito disciplinare consistente nella grave violazione di legge, riferita alla conduzione di un processo civile ed alla redazione della sentenza che lo conclude, richiede la precisa indicazione dello stesso, non soddisfatta da una generica critica del provvedimento, ciò soprattutto quando questo risulti ampiamente motivato, senza peraltro che l’esponente produca copia degli atti processuali di parte nella sua disponibilità, in tesi idonei a dimostrare l’errore, risolvendosi in tal modo la deduzione in un’assertiva e generica affermazione dell’erroneità della sentenza.
25/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) - Utilizzo di espressioni apparentemente offensive nella redazione di un provvedimento – Fattispecie.
Il magistrato, nella redazione dei provvedimenti giudiziari, non deve utilizzare espressioni in contrasto con i criteri di pertinenza e continenza e caratterizzate da portata denigratoria, offensiva o gratuitamente polemica nei confronti delle parti, ovvero smodatamente critiche, oltre quanto richiesto dalle esigenze di congruità e chiarezza della motivazione, nonché dalla finalità di dare contezza del percorso argomentativo svolto per giungere alla decisione. Pertanto, va esclusa la configurabilità dell’illecito disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 e l’astratta ipotizzabilità del reato di diffamazione, qualora il G.I.P., nel decreto di archiviazione, abbia utilizzato aggettivi strumentali sia a sottolineare la tensione dei rapporti tra indagato e querelato, sia a porre in luce l’asprezza dei modi ed il convincimento del predetto di avere sicure, non comprovate, conoscenze giuridiche, al fine di dimostrare l’infondatezza della querela.
25/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione - Grave violazione di legge nel processo civile – Accertamento anche alla luce del principio della domanda.
La grave violazione di legge eventualmente commessa nel processo civile va accertata tenendo conto dei principi che governano detto processo (in particolare, del principio della domanda e della rilevabilità d’ufficio di eventuali vizi e/o condizioni ostative all’accoglimento della domanda o che inficiano atti processuali nei soli casi stabiliti dal codice di rito) e dell’onere dell’attore di formulare le deduzioni che si intendono sottoporre al giudice in modo chiaro e preciso, perché gli stessi comportano che la gravità dell’errore, sotto un certo profilo, va verificata anche avendo riguardo alla modalità della prospettazione delle tesi difensive, in quanto la specificità, puntualità e sicura intelligibilità delle stesse condiziona l’apprezzamento dell’idoneità dell’errore ad evidenziare l’esistenza di una condotta censurabile.
25/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera h) - Nozione – Fattispecie.
Il travisamento del fatto di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 109 del 2006, sussiste oltre che in caso di errore revocatorio, anche in ipotesi di interpretazione dei fatti operata in modo contrario alla realtà processuale e se sia supposto un fatto la cui verità è invece incontestabilmente esclusa dalle risultanze processuali, ovvero ne sia supposta l’inesistenza, nonostante la stessa emerga con chiara evidenza. In sede disciplinare, assume rilevanza una ricostruzione del fatto che appaia incontrovertibilmente carente, erronea o distorta a qualsiasi operatore giuridico, senza margini di opinabilità e che sia determinata da negligenza inescusabile (Nella specie, è stato escluso il travisamento del fatto in riferimento alla ritenuta esclusione della falsità di due sottoscrizioni, fondata dal giudice civile sull’affermazione del c.t.u., secondo cui una sottoscrizione era con “forte probabilità” autentica, un’altra era “probabilmente autentica”).

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