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| 04/12/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La violazione di legge dell'art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione - Fattispecie. | ||
| L'attività interpretativa del magistrato allorché egli pervenga a soluzioni non implausibili, ancorché criticabili come non fondate, non è censurabile in riferimento alla violazione dell'art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 e, conseguentemente, è palese l'insussistenza dei presupposti della stessa, qualora gli atti contestati siano caratterizzati da puntuali motivazioni, che indicano ed approfondiscono il quadro normativo, interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (Nella specie, era stata dedotta la violazione da parte del P.M. e del GIP di norme comunitarie, per la mancata disapplicazione di norme interne con le stesse asseritamente in contrasto, contrasto peraltro escluso dalla Corte di Cassazione e dai giudici amministrativi). | ||||
| 01/12/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) - Predisposizione di una bozza di decisione - Valore della stessa di mera 'traccia' in vista della trattazione del processo - Violazione disciplinare – Esclusione. | ||
| La predisposizione da parte del giudice di una bozza informatica di decisione, destinata a costituire la personale (e riservata) 'traccia' della decisione che questi è chiamato a rendere (nella specie, all'esito di giudizio abbreviato), costituisce eventuale base della concisa motivazione contestuale ex art. 544, comma 1, c.p.p., inidonea a costituire espressione di 'parzialita'. Infatti, tale modalità di approccio alla decisione, da un canto, non esprime l'esistenza di nessun interesse diretto o indiretto nella causa; dall'altro non integra una manifestazione formale del convincimento già maturato ed è insufficiente sia ad integrare una ragione di astensione (art. 2, comma 1, lettera c), sia ad incidere sull'apparenza di imparzialità, poiché concerne un'attività che, per definizione, è destinata a rimanere interna e non ostensibile, è consustanziale alla progressiva formazione del convincimento ed è coerente con il pregresso, dovuto, studio degli atti di un giudice che deve poi essere pronto a rimettere in discussione il proprio convincimento. | ||||
| 01/12/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia - Caratteri - Ragioni della denuncia - Valorizzabilità – Limiti. | ||
| Nella prospettiva della obiettività dell'accertamento disciplinare le circostanze che inducono a dubitare della neutralità della relativa segnalazione proveniente da un magistrato, benchè non siano dirimenti nel senso dell'infondatezza della stessa, costituiscono tuttavia dati valorizzabili in occasione della delibazione della medesima, qualora sussista un'evidente causale personale nella ricerca dell'altrui errore processuale, sintomatica di un tratto di ridotta obiettività nel dare conto del fatto e tale da indebolire il fondamento della segnalazione che la P.G. è chiamata ad apprezzare anche in termini di neutralità dell'iniziativa (nella specie, un P.M. aveva segnalato asseriti errori da parte di un G.U.P. in occasione della decisione di un procedimento penale, in relazione al quale quest'ultimo aveva in precedenza segnalato irregolarità commesse dal primo, segnalazione alla quale era seguita la proposizione di azione disciplinare nei confronti di detto P.M.). | ||||
| 18/11/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Violazione della competenza ex art. 11 c.p.p. - Atti espletabili per la verifica dei presupposti di applicabilità della norma. | ||
| In tema di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati, l'ufficio del P.M. naturaliter competente può svolgere accertamenti investigativi minimali diretti a verificare quanto meno il fumus dei presupposti di cui all'art. 11 c.p.p. Pertanto, accertare nell'immediatezza se un dato esposto sia apocrifo, ovvero riconducibile al soggetto firmatario, non integra una violazione della competenza dell'art. 11 c.p.p., ma costituisce doveroso accertamento minimale ed urgente, ai fini di una corretta applicazione dello stesso. | ||||
| 18/11/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Attività di indagine in riferimento a p.p. iscritto a mod. 45 - Ammissibilità e limiti. | ||
| Non può ritenersi integrante una violazione di legge un'attività preliminare e limitata di accertamento da parte di un ufficio di procura svolta con riferimento a fascicolo iscritto a mod. 45. | ||||
| 10/11/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Fattispecie. | ||
| La circostanza che in una sentenza, pronunciata in un giudizio nel quale sia in questione l'eventuale obbligo di astensione del giudice, siano contenuti riferimenti ad una querela sporta dal giudice ed all'opposizione all'archiviazione proposta dallo stesso nel relativo procedimento penale, peraltro definito e non coperti dal segreto, con condotta che la competente A.G. ha escluso costituisca reato (prevalendo comunque l'interesse alla completezza della prova sui limiti all'ostensibilità), non integra una condotta scorretta, qualora il riferimento a tali atti sia stato operato nel rispetto del criterio di continenza, ai soli fini necessari per la decisione della questione. | ||||
| 28/10/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs n. 109 del 2006 – Presupposti. | ||
| La mancata o ritardata iscrizione ex art. 335 c.p.p. di una notizia di reato configura l’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, trattandosi di adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità. Nondimeno, perché sussista la violazione è necessario che gli elementi raccolti in sede di indagine siano sufficienti ad imporre l'iscrizione nel registro del nominativo della persona oggetto dell'indagine. Pertanto, anche alla luce del principio in virtù del quale l’obbligo di iscrizione nasce solo ove emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, il cui apprezzamento rientra, di regola, nell’esclusiva valutazione del P.M., per accertare la sussistenza degli elementi dell’illecito, occorre verificare se il P.M. abbia tenuto una condotta inerte, o macroscopicamente errata, in sede di attività di qualificazione della notizia. | ||||
| 28/10/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Violazione del dovere di diligenza da parte del P.M. – Violazione relativa all’attività di indagine – Identificazione delle specifiche regole processuali violate – Necessità. | ||
| Gli artt. 326 e 358 c.p.p., in tema di attività necessaria ai fini delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale, non possono dirsi violati in linea di principio, in quanto esse non prevedono specifici obblighi, di effettuare questa o quella indagine, ma recano indicazioni riconducibili ad uno spazio di apprezzamento del magistrato sottratto alla valutazione del giudice disciplinare. Ne consegue che la violazione del dovere di diligenza (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006) nella materia dell’indagine affidata al P.M. non è configurabile, se non è preceduta dalla violazione, “a monte”, di specifiche regole processuali e si colloca nell’ambito dello “spazio di apprezzamento” che spetta all’organo requirente. | ||||
| 27/10/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione (art. 2, comma 1, lettera u) – Fattispecie. | ||
| Non sussiste una violazione del dovere di riservatezza, né un comportamento disciplinarmente rilevante sotto altro profilo, nella condotta del P.M. il quale, nel corso di telefonate occasionali intercorse con il difensore di alcuni indagati, aventi ad oggetto essenzialmente questioni “tecnico-giudiziarie” concernenti un’indagine in corso, riconducibili a quelle rientranti nella prassi dei contratti tra magistrato inquirente e difensore, svolte con modalità “istituzionali” (alla presenza di due ufficiali della G.d.F.), caratterizzate dal tenore del tutto formale, riferisce a detto difensore che non emergono, allo stato, coinvolgimenti di soggetti appartenenti ad un dato partito politico, qualora la notizia sia determinata dalla necessità di escludere l’esistenza di situazioni di incompatibilità all’esercizio del ministero difensivo, che siano già insorte. Ragioni di lealtà nel rapporto con il difensore obbligano, infatti, l’organo dell’accusa a segnalare immediatamente l’eventuale esistenza di ragioni di incompatibilità al ministero difensivo, già insorte, poiché le ragioni della segretezza delle indagini (vieppiù se addirittura non più tali, a seguito del deposito di ordinanze cautelari) vanno bilanciate con le imprescindibili esigenze della difesa. | ||||
| 27/10/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Richiesta di notizie ex art. 117 c.p.p. formulata oralmente – Tempestiva, successiva formalizzazione per iscritto – Violazione disciplinare – Esclusione. | ||
| Non sussiste una violazione disciplinarmente rilevante nella condotta del P.M. che richieda ad un collega di altra Procura la copia di atti di un procedimento ex art. 117 c.p.p., telefonicamente e, quindi, in modo irrituale, dato che tale istanza deve essere motivata con riferimento ai presupposti della stessa e che, a sua volta, può essere respinta con decreto motivato. Tuttavia, anche se, il giorno successivo alla telefonata, il P.M. richiedente solleciti agli Ufficiali di P.G. la trasmissione dell’atto, sulla premessa dell’ottenuto consenso da parte del collega, va comunque esclusa una condotta di rilievo disciplinare, qualora il P.M., con immediatezza (lo stesso giorno dell’interlocuzione con gli ufficiali di P.G., ed il giorno seguente la telefonata con il collega), abbia formalizzato detta richiesta, esplicitandone le ragioni, apparendo in tal caso comunque palesi i presupposti dell’art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, applicabile anche nella fase predisciplinare. | ||||
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