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| 29/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) - Interpretazioni infondate ma non implausibili - Accertamento della plausibilità dell'interpretazione. | ||
| Deve essere esclusa la censurabilità dell'attività interpretativa anche allorché attraverso di essa si pervenga a soluzioni criticabili e non fondate, dato che le soluzioni giuridicamente discutibili, pure se erronee, purché congruamente motivate, non costituiscono illecito disciplinare e le relative censure vanno in questo caso riservate al fisiologico momento impugnatorio. Nell'accertamento della non implausibilità dell'interpretazione rileva la motivazione esibita dal provvedimento, in quanto è questa che permette di verificare se il provvedimento costituisca indice di una grave negligenza di un comportamento arbitrario. | ||||
| 27/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione. | ||
| Il giudizio disciplinare non è la sede della disamina processuale del provvedimento del magistrato, essendo “l'errore” del magistrato fisiologico all'interno di un sistema processuale fondato sull'emendabilità dello stesso mediante le impugnazioni. Nondimeno, l'errore rileva sotto il profilo disciplinare quando costituisca conseguenza di una grave negligenza e di una mancata ponderazione degli effetti del provvedimento e sia indice di un comportamento arbitrario, con la conseguenza che per stabilirne la rilevanza in relazione a detto piano occorre accertare se, in caso di sussistenza dello stesso, tale provvedimento costituisca sintomo di grave negligenza o di inammissibile imperizia del magistrato suscettibile di negativa incidenza sulla credibilità della giurisdizione. L'elemento determinante per attribuire rilevanza disciplinare all'inesattezza tecnico-giuridica della decisione va, quindi, individuato nel carattere macroscopico, palese, evidente ed ingiustificabile dell'errore che connota il provvedimento, verificabile come tale al di là di ogni ragionevole dubbio e di ogni possibilità di discussione. | ||||
| 27/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Scarsa rilevanza del fatto - Ambito di applicazione – Presupposti – Fattispecie. | ||
| L'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 è applicabile a tutti gli illeciti di cui agli art. 2 e 3 di tale atto normativo, anche a quelli in cui la gravità o l'abitualità della condotta (quale l'illecito dell'art. 2, lettera d) sono elemento costitutivo degli stessi, qualora si accerti che la condotta non abbia compromesso l'immagine del magistrato nell'ambiente giudiziario in cui egli opera e non abbia fatto venire meno la fiducia e la considerazione dei soggetti attinti da tale condotta. Sussistono, inoltre, maggiori spazi per l'applicabilità dell'art. 3-bis, nel caso in cui vengano in rilievo comportamenti che non hanno assunto rilevanza all'esterno dell'ufficio (nella specie, è stato ritenuto applicabile l'art. 3-bis in un caso in cui il procuratore aggiunto si era rivolto ad un sostituto, chiedendogli spiegazioni in maniera fortemente irata e 'con fare concitato', senza che fosse stato arrecato alcun disdoro a quest'ultimo). | ||||
| 27/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Magistrato astenutosi in un processo civile – Estrazione di copie degli atti di detto processo – Finalità – Esercizio del diritto di difesa – Condotta scorretta – Esclusione. | ||
| Qualora il magistrato si sia astenuto dalla trattazione di un determinato processo civile, la circostanza che egli abbia il possesso di copia degli atti, indipendentemente dalla circostanza che abbia ottenuto l'autorizzazione, non integra una condotta scorretta, sia perché tali atti non sono coperti dal segreto, sia perché l'eventuale mancanza di autorizzazione deve ritenersi scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, nel caso in cui (come nella specie) era diritto dello stesso ottenerne copia, perché egli era destinatario delle offese contenute negli stessi. | ||||
| 27/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Elementi costitutivi dell’illecito – Fattispecie. | ||
| La condotta del procuratore aggiunto, il quale si rivolge ad un sostituto dello stesso Ufficio, chiedendogli spiegazioni in maniera fortemente irata e “con fare concitato”, in ordine ad una data condotta, costituisce comportamento idoneo ad appannare la sua immagine professionale. Tuttavia, qualora per i toni adottati ed il contenuto delle frasi rivolte al sostituto possa escludersi che quest’ultimo sia stato umiliato o leso nel suo onore professionale e si accerti che il procuratore aggiunto versava in un particolare stato di ansia ed emotività, deve escludersi che detta condotta assurga alla “gravità” necessaria per ritenere integrato l’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 27/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza (art. 2, comma 1, lettera ff) - Provvedimento abnorme – Nozione. | ||
| Affinché un provvedimento sia qualificabile come abnorme occorre che lo stesso si ponga al di fuori di ogni schema processuale, in quanto adottato in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza, così da fuoriuscire dalla fisiologia del processo, in quanto frutto di un percorso interpretativo difforme dai protocolli della professione magistratuale ed espressivo di un atteggiamento del magistrato diretto ad escludere o limitare il suo obbligo di soggezione alla legge. | ||||
| 27/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) - Presupposti - Fattispecie. | ||
| L'ammissibilità della richiesta di sequestro preventivo finalizzata alla confisca di cui all'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 in relazione al reato di tentata estorsione ha costituito oggetto di divergenti soluzioni nella giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che, qualora il P.M. abbia formulato una tale richiesta allorché tale contrasto non era stato composto nel senso dell'inammissibilità, deve escludersi che la stessa sia idonea a configurare un errore costituente “grave violazione di legge”. | ||||
| 27/04/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia circostanziata – Nozione -Fattispecie. | ||
| Qualora sia presentato un esposto, adombrando la presunta incertezza in ordine ai criteri adottati per la sostituzione del magistrato astenutosi, una tale deduzione, in difetto di ulteriori precisazioni, non costituisce un fatto specifico idoneo ad integrare una notizia circostanziata di illecito disciplinare ex art. 15 d. l.gs. n. 109 del 2006 e, quindi, lo stesso consiste e si risolve in un'istanza di contenuto esplorativo diretta ad ottenere l'espletamento di un'attività sostanzialmente ispettiva, che esula dall’ambito dei compiti e dei poteri spettanti all'ufficio della Procura generale. | ||||
| 27/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti (art. 2, comma 1, lettera d) – Elementi costitutivi dell’illecito. | ||
| L’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), d. l.gs. n. 109 del 2006 è integrato qualora si accerti che il magistrato si sia reso colpevole di una scorrettezza “grave”, ovvero abbia commesso più scorrettezze, anche singolarmente non gravi, ma “abituali”. Allo scopo di stabilire la gravità della condotta possono costituiscono parametri di apprezzamento il codice etico dell’A.N.M., gli atti c.d. paranormativi del C.S.M. e la giurisprudenza disciplinare e delle S.U. | ||||
| 27/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) – Fattispecie. | ||
| Qualora il magistrato si sia astenuto, la circostanza che abbia poi assistito all'udienza di trattazione, in quanto più collegi, durante le udienze, erano presenti "a mo' di unico conclave", la stessa configura mera condivisione di uno spazio comune per la celebrazione delle udienze e, conseguentemente, non costituisce comportamento scorretto, né condotta sintomatica di interferenze nei confronti del magistrato succeduto nella titolarità del processo. | ||||
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