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| 10/02/2016 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Rapporti con il procedimento penale – Archiviazione penale – Rilevanza nel procedimento predisciplinare. | ||
| L’archiviazione del procedimento penale non è equiparabile ad una sentenza assolutoria e non preclude la configurabilità dell’illecito disciplinare dell’art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006; nondimeno, la giurisprudenza disciplinare si è dimostrata rispettosa delle determinazioni assunte dall’autorità giudiziaria penale con l’archiviazione, fermo che queste restano prive di efficacia extrapenale e, quindi, non impediscono l’autonoma (e diversa) valutazione del giudice disciplinare. | ||||
| 02/02/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie. | ||
| Difettano i caratteri della gravità della violazione e dell'inescusabilità della negligenza nella condotta del P.M. che - essendo di turno per l'esame della posta ordinaria e per le attività urgenti, nonché per l'area di specializzazione relativa ai reati ai danni degli animali - abbia proceduto ad un sequestro, quale atto urgente, facendo ragionevole affidamento su un verbale di approvazione dell'area di specializzazione 'animali', non formalmente sottoscritto dal procuratore della repubblica, ma comunque generatore di una prassi dell'ufficio mai contestata, provvedendo poi a trasmettere immediatamente il fascicolo a quest'ultimo ai fini dell'assegnazione. | ||||
| 21/01/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie. | ||
| L'esposto con il quale l'imputato, condannato in primo grado ed assolto in secondo grado, lamenta l'omessa applicazione di norme giuridiche e l'illogicità intrinseca della valutazione delle risultanze probatorie formula censure concernenti il merito della decisione, le quali rifluiscono nell'ambito dell'attività che, ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, non può dare luogo a responsabilità disciplinare, ipotizzabile nel caso di condotta deontologicamente deviante, quando la decisione sia frutto di ignoranza o negligenza inescusabile e dia luogo ad un provvedimento abnorme, perché si pone al di fuori di ogni schema processuale (nella specie, l'esponente lamentava che la qualificazione della condotta tenuta da un avvocato era stata determinata dalla mancata considerazione dell'art. 48 del codice deontologico forense e dall'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali; all'esito del procedimento predisciplinare si è accertato che la sentenza aveva invece preso in esame, escludendo, motivatamente, le ragioni del difetto degli elementi della stessa, procedendo ad una motivata valutazione delle deposizioni testimoniali, criticabile, ma di per sé sufficiente a fare escludere l'illecito disciplinare). | ||||
| 21/01/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie. | ||
| Qualora il giudice abbia dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, ritenendo il difetto della circostanza aggravante indispensabile per la procedibilità d'ufficio (nella specie, in giudizio per il reato di furto), motivando in sentenza sulla ritenuta impossibilità di contestare l'aggravante attraverso la modifica dell'imputazione all'udienza, in quanto il potere di modificazione presupporrebbe la procedibilità dell'azione rispetto al capo di imputazione originario, non è ipotizzabile l'illecito disciplinare dell'art. 2, comma 1, lett. g), ovvero ff), d.lgs. n.109 del 2006. Infatti, benchè appaia dubbia la fondatezza di tale tesi, nondimeno si versa nell'ambito di un'attività interpretativa ed essa costituisce un non implausibile approdo ermeneutico, dal quale neppure può derivare alcun danno per la parte civile, la quale può esperire l'azione risarcitoria in sede civile ed è titolare di un mero interesse di fatto alla condanna in sede penale. | ||||
| 21/01/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie. | ||
| La genericità del capo di imputazione conosce rimedi endoprocessuali, con la conseguenza che all'incompleta esplicitazione di un'aggravante il P.M. può porre rimedio chiedendo, in via suppletiva, all'udienza, di integrare la originaria contestazione, incompleta, perché operata esclusivamente con riferimento numerico alla disposizione che la contempla; una tale condotta fa escludere l'ipotizzabilità dell'illecito della «grave violazione di legge» (nella specie, la parte lesa aveva lamentato che il capo di imputazione per il reato di furto indicava l'aggravante dell'art. 625 n. 2 c.p., senza indicare gli elementi di fatto, così da potere far ritenere necessaria la querela). | ||||
| 15/01/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - Fattispecie relativa alla violazione delle norme concernente l'acquisizione di una sentenza straniera. | ||
| In considerazione della nozione di grave violazione di legge disciplinarmente rilevante, l'eventuale irritualità dell'acquisizione di una sentenza pronunciata dall'a.g. di un altro Stato, in quanto avvenuta non mediante rogatoria, ma nel contesto di un'attività di indagine che sembrava essenzialmente mirata a verificare l'esistenza di una notitia criminis ed a mezzo di P.G., in presenza di un orientamento della dottrina, secondo cui la sentenza non riconosciuta, in quanto mero documento, sarebbe comunque utilizzabile (anche se all'unico scopo di documentare il fatto storico dell'esistenza di un procedimento penale all'estero e del suo esito, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 238-bis c.p.p.), non costituisce condotta disciplinarmente rilevante ex art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 15/01/2016 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Decreto di archiviazione - Revocabilità – Limiti. | ||
| Relativamente agli effetti del decreto di archiviazione ex art. 16-comma 5-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, anche aderendo all'orientamento che ne ritiene la natura amministrativa e, quindi, la revocabilità anche sulla scorta di un diverso apprezzamento della situazione di fatto già tenuta presente dall'autorità emanante, la revoca dello stesso è comunque ammissibile nel rispetto del termine di un anno (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006), che decorre dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare acquisita a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari. | ||||
| 15/01/2016 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia - Carattere meramente congetturale della censura - Rilevanza. | ||
| La doglianze in ordine a lamentate violazioni del "segreto istruttorio" da parte di un P.M. ed a particolari rapporti dello stesso con la stampa locale ed alla diffusione di notizie concernenti un p.p. trattato dallo stesso sono del tutto inidonee a far prefigurare illeciti disciplinari, qualora risultino prive di ogni riscontro e risultino frutto di mere deduzioni congetturali. | ||||
| 15/01/2016 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia - Censure già valutate in sede di impugnazione -Valorizzabilità degli esiti dell'impugnazione. | ||
| Qualora un esponente svolga doglianze in ordine all'attività svolta da un magistrato (nella specie, un P.M.), che risultino già formulare in sede di impugnazione e siano state giudicate infondate, le conclusioni affermate in tale sede assumono pregnante rilievo per escludere la rilevanza in sede disciplinare di quelle censure che, in larga misura, risultino meramente reiterative di quelle proposte nel corso del giudizio. | ||||
| 23/12/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO | La fattispecie dell'art. 4, lettera d) - Presupposti – Fattispecie. | ||
| Nel caso in cui sia ipotizzabile a carico di un magistrato un reato, che sia estinto per qualsiasi causa ed in relazione al quale l'azione non possa essere iniziata o proseguita, per la sussistenza dell'illecito disciplinare dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, è necessario che il fatto reato abbia arrecato pregiudizio all'immagine del magistrato. Deve escludersi che ciò sia ipotizzabile, qualora la conoscenza e la conoscibilità della condotta sia rimasta circoscritta a pochi soggetti, senza determinare nessuna lesione alla credibilità del magistrato (Nella specie, è stata esclusa la rilevanza disciplinare della condotta consistente nell'inoltro di sms dal contenuto minatorio da parte di un P.M. ad una collega con la quale intratteneva una relazione, da cui era nata una bambina, inviati anche ad un avvocato che, tuttavia, era un amico 'storico' della coppia). | ||||
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