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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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14/10/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie.
In considerazione della nozione di violazione di legge disciplinarmente rilevante, l’esposto che si risolve in una richiesta di verifica delle proprie tesi al di fuori della sede del giudizio ordinario e con il quale si formulano prospettazioni di cui assertivamente si argomenta e sostiene validità e fondatezza, muovendo esclusivamente dal soggettivo convincimento che l’esito sfavorevole del giudizio sia per ciò solo sintomo di ipotetiche irregolarità, senza indicare con la necessaria specificità gli asseriti errori e precisare il punto ed il modo in cui un provvedimento si pone in contrasto con norme puntualmente indicate, nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza e dalla dottrina, difetta del carattere di denuncia circostanziata, imprescindibile perché possa e debba disporsi lo svolgimento di eventuali accertamenti in sede predisciplinare.
08/10/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), nei confronti dei difensori – Comportamento del giudice in udienza – Fattispecie.
Nello svolgimento della funzione giudiziaria, costituiscono precondizioni del corretto esercizio della stessa la correttezza, l’equilibrio ed il rispetto della persona. E’, quindi, disciplinarmente rilevante la condotta del magistrato che, in udienza, si abbandona a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale, assumendo un contegno pregiudizievole dell'immagine di una giurisdizione esercitata in termini di equilibrio e terzietà. Nondimeno non sussistono i presupposti dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, nella condotta del giudice il quale, nel corso dell’udienza, non accoglie le obiezioni della difesa sulla modalità di formulazione delle domande e non ne ammette alcune, sia pure con toni forti, ma non sconvenienti ed offensivi, in quanto tali comportamenti sono riconducibili al potere di direzione dell’udienza. Inoltre, neppure eccede dai limiti dianzi indicati la condotta consistente nell’ordine di trasmissione del verbale d’udienza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in riferimento ad eventuali violazioni deontologiche imputate al difensore.
29/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Le violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), m), ff) – Dissenso da orientamenti consolidati – “Ribellione” ad orientamenti consolidati – Rilevanza disciplinare – Presupposti.
In riferimento agli illeciti disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettere g), m), ff), d.lgs. n. 109 del 2006, con riguardo ai casi della consapevole violazione di legge e della “ribellione” ad un orientamento consolidato, la soggezione del giudice soltanto alla legge comporta che qualunque interpretazione può essere disattesa, anche qualora provenga dalla Corte di cassazione, purchè ciò avvenga dimostrando consapevolezza della stessa e della funzione nomofilattica affidata a quest’ultima. Pertanto, il magistrato che dissente da un orientamento consolidato ha l'obbligo, anzitutto deontologico, di dimostrare consapevolezza dell’opinione che non condivide e di esplicitare congruamente gli argomenti in virtù dei quali ritiene di affermare una diversa, confliggente interpretazione. La motivazione ha infatti la funzione di rendere possibile il controllo del provvedimento attraverso il sistema delle impugnazioni e di consentire la verifica dell’atteggiamento del giudice rispetto alla legge, che richiede di accertare se l’inosservanza di un orientamento della Corte regolatrice sia riconducibile ad un erroneo, ma scusabile, convincimento in ordine alla possibilità di sostenere una diversa interpretazione (in modo plausibile e ragionevole e nell’osservanza delle regole dell’ermeneutica), ovvero esprima una personalistica concezione della giustizia, che pone il provvedimento giudiziario al di fuori del sistema, quando con esso è affermata una tesi che rifluisce nel novero delle esegesi unanimemente ritenute insostenibili.
29/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI La violazione di legge dell’art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione – Presupposti della violazione di legge disciplinarmente rilevante.
Ai fini della configurabilità dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, non è sufficiente la violazione (sotto forma di falsa applicazione o disapplicazione) di una norma di legge, in quanto, una volta verificatane la sussistenza, è poi imprescindibile accertare se la stessa sia frutto di una condotta espressiva di un atteggiamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario. Non è dunque censurabile l'attività interpretativa del magistrato allorché egli pervenga a soluzioni non implausibili, ancorché criticabili come non fondate, poiché l’intervento disciplinare non ha ad oggetto il risultato dell'attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio della sua funzione. In definitiva, nel verificare la condotta del magistrato, occorre procedere ad una duplice valutazione di gravità ed inescusabilità, non tanto dell'ignoranza, quanto della negligenza di cui egli si sia reso responsabile, costituendo l’inescusabilità del comportamento negligente un connotato della condotta, riscontrabile allorquando le motivazioni addotte non siano assolutamente idonee a giustificare la trasgressione accertata.
29/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti (art. 2, comma 1, lettera d) – Utilizzo espressioni non corrette nei confronti dei colleghi – Criteri di valutazione - Fattispecie.
Nella redazione degli atti giudiziari occorre evitare l’uso di espressioni di dubbia correttezza nei confronti dei colleghi e, tuttavia, per accertare se esse attingano il livello di gravità richiesto dall’art. 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 109 del 2006, è necessario valutarle non atomisticamente, ma nella loro globalità ed in rapporto alla complessiva procedura nella quale l’atto è stato compiuto. L’uso di espressioni forti o l’accentuazione di toni ironici e polemici non integrano dunque l’illecito previsto da detta norma, purché queste non si traducano in espressioni gratuitamente denigratorie ed insultanti e mirino solo a screditare la persona del magistrato (nella specie, il P.M. per i minorenni, in un parere in tema di affido preadottivo, nel fare riferimento alla scelta affidataria operata in precedenza dal Tribunale per i minorenni, l’aveva definita «discutibile e poco trasparente»; il decreto ha escluso la rilevanza disciplinare dell’espressione, osservando che, benché di dubbia correttezza, non raggiungevano il livello di gravità richiesto dalla norma dianzi citata).
29/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Provvedimento abnorme (art. 2, comma 1, lettera ff) –Nozione – Fattispecie.
La nozione di provvedimento ‘abnorme’, sotto il profilo non solo processuale, ma anche deontologico e disciplinare, rende riconducibile a tale categoria il provvedimento che si pone al di fuori di ogni schema giuridico e processuale, emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza. Conseguentemente, non ricorre tale fattispecie qualora il P.M. ometta di far notificare al denunciante l’avviso di richiesta di archiviazione, poiché a questo ha diritto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la persona offesa, non la persona danneggiata e, quindi, l’accertamento in ordine al destinatario dell’avviso implica la risoluzione di una questione interpretativa ed una valutazione sottratta a sindacato in sede disciplinare.
29/09/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Denuncia – Denuncia circostanziata – Caratteri – Istanze di carattere esplorativo – Inammissibilità.
Nella logica che informa il sistema disciplinare è imprescindibile che l’indicazione di una “accusa” rilevante in tale ambito contenga i connotati essenziali di ciò che si intende censurare, e cioè abbia carattere circostanziato, come stabilito dall’art. 15, d.lgs. n. 109 del 2006; sono, quindi, inidonee a rendere possibile lo svolgimento di accertamenti denunzie prive del carattere della specificità, consistenti in doglianze rivolte ad ottenere un’attività esplorativa.
03/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Ritardo nel deposito dei provvedimenti, art. 2, comma 1, lettera q) – Circostanze giustificatrici del ritardo – Fattispecie
Qualora siano imputabili al magistrato plurimi ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti (nella specie, 36 sentenze ed un’ordinanza in materia civile), gli stessi possono essere giudicati giustificati, con conseguente insussistenza dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora sia stato accertato che, nell’arco di tempo considerato: ha svolto pressoché tutte le funzioni proprie del giudice civile; ha definito un rilevante numero di procedimenti (nel quadriennio considerato, per ciascun anno: n. 778, n. 849, n. 893, n. 1058); ha avuto un carico di lavoro più gravoso rispetto a quello dei colleghi, risultando assegnatario del maggior numero di nuovi procedimenti; ha tenuto un numero di udienze superiore alla media sezionale; gli sono stati affidati procedimenti risalenti nel tempo e già affidati a magistrati poi trasferiti; ha dimostrato un recupero di tempestività; la rilevanza percentuale dei ritardi rispetto alla totalità dei provvedimenti depositati è ridotta (nella specie, i ritardi sono stati ritenuti non significativi, poiché erano pari all’11% delle sentenze ed all’1,9% dei ritardi complessivi, riferiti all’intera gamma dei provvedimenti emessi dal magistrato).
03/09/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Accertamento del carico di lavoro e dei provvedimenti depositati – Attività relativa a procedure non contenziose – Fattispecie.
Nell’accertare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006, allo scopo di stabilire il carico di lavoro (nella specie, di un giudice civile), occorre tenere conto anche delle procedure di carattere non contenzioso, le quali richiedono lo svolgimento di attività non codificate che, benchè non si traducano in sentenze, non richiedono un impegno minore di quello correlate alla redazione di queste ultime. La pur astratta differenziazione delle procedure contenziose e non contenziose comporta che è possibile stabilire un rapporto di comparazione ponderale tra provvedimento in materia di volontaria giurisdizione e sentenza pari ad 1/3.
03/09/2015 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Termine annuale di esercizio dell’azione – Decorrenza nei confronti del Ministro - Fatti risultanti da una relazione ispettiva o dalla specifica segnalazione da parte di un Ispettore – Modalità di computo del termine.
Nel caso in cui i fatti di astratta rilevanza disciplinare emergano dagli esiti di un’ispezione ministeriale, il termine dell’anno per l’esercizio dell’azione decorre dalla data della ricezione della relazione ispettiva conclusiva in cui sono indicate le irregolarità e formulate le relative proposte, ovvero da quella in cui l’ispettore, che ritenga di procedere diversamente, comunichi al capo dell’ispettorato l’accertamento di una determinata irregolarità. In considerazione della natura e degli effetti del decreto pronunciato ex art. 16, comma 5-bis, d.lgs. n. 109 del 2006 dal P.G., sono dunque inidonei a determinare la decorrenza di detto termine nei confronti del Ministro gli enunciati contenuti eventualmente ed accidentalmente nello stesso, i quali facciano ellittico ed indistinto riferimento a dati di un’attività ispettiva ancora in corso.

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