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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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22/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti nei confronti dei difensori – Criteri di valutazione – Fattispecie.
Non costituisce illecito disciplinare l'utilizzo in un provvedimento giudiziario di espressioni polemiche e fortemente critiche, quando le stesse, sia pure non strettamente necessarie, non trascendano in una denigrazione fine a se stessa o in un'incontinenza verbale offensiva del difensore (nella specie, il decreto ha escluso la valenza denigratoria della seguente espressione, contenuta in un provvedimento d’urgenza: «le eccezioni proposte dalla odierna convenuta sono infondate e pretestuose e dimostrano mala fede sia della XXX che dei suoi procuratori», sottolineandone la strumentalità allo scopo di indicare la sussistenza del presupposto della responsabilità processuale aggravata dell'art. 96, u.c., c.p.c.).
14/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nei confronti dei difensori - Comportamento del P.M. in udienza - Contiguità ‘fisica' con il difensore della parte civile - Condotta scorretta – Esclusione.
La contiguità “fisica” tra organo dell'accusa e difensori costituisce una delle “conquiste”, perlomeno sceniche, del nuovo rito accusatorio ed è, più che prassi, obbligo di legge che il P.M. in udienza sieda accanto ai difensori, della parte civile o dell'imputato, mentre nessuna norma (né giuridica, né comportamentale) impone alcuna soluzione di continuità ed alcuna sedia vuota per segnare una distanza che il nuovo rito ha abolito (nella specie, il decreto ha escluso che il fatto che il P.M. sieda accanto al difensore della parte civile possa integrare un comportamento scorretto).
14/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nei confronti dei difensori - Comportamento del P.M. in udienza - Scambio di opinioni sul processo con il difensore della parte civile - Condotta scorretta – Esclusione.
La circostanza che il P.M. in udienza scambi opinioni con i difensori (dell'imputato o della parte civile) costituisce condotta fisiologica e priva di rilievo disciplinare, vieppiù in quanto il rito penale è fondato sull'attività collaborativa delle parti processuali che, perché avversari e non nemici, devono potere dialogare persino sulle strategie processuali (nella specie, in riferimento ad uno scambio di opinioni con il difensore della parte civile, il decreto ha sottolineato che, tra l'altro, l'art. 572 c.p.p. faculta la parte civile a presentare richiesta motivata al P.M. di proporre impugnazione, con la conseguenza che è conforme alla logica normativa che il P.M. discuta del processo con il difensore della stessa).
14/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), nei confronti dei difensori - Affermazione del P.M. che l'organo dell'accusa è “istituzionalmente” dalla parte della persona offesa dal reato - Condotta scorretta – Esclusione.
L'affermazione fatta da un P.M. al difensore dell'imputato, che l'organo dell'accusa è “istituzionalmente” dalla parte della persona offesa dal reato, se pronunciata con valenza generale, costituisce espressione di una concezione sul ruolo di tale organo sganciata dalla specificità di una data vicenda processuale (peraltro, conforme all'opinione pressoché dominante della dottrina), con la conseguenza che è inidonea ad integrare una condotta scorretta, di rilevanza disciplinare.
08/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria (art. 2, comma 1, lettera e) - Nomina da parte del giudice civile quale c.t.u. di professionista indagato da diverso ufficio giudiziario – Fattispecie.
Non sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso in cui un giudice civile abbia nominato quale c.t.u. per il controllo e l'erogazione di innovative pratiche terapeutiche un professionista indagato da diverso ufficio giudiziario in relazione alla funzionalità delle stesse se egli, al momento della nomina, non aveva conoscenza della gravità dei fatti ascritti al c.t.u. e dello stato del procedimento, non potendo ritenersi determinanti per la prova di detta conoscenza generiche notizie di stampa.
08/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) - Errore accertato nel successivo giudizio di impugnazione - Rilevanza sotto il profilo disciplinare – Limiti.
La patologia processuale va distinta dalla rilevanza disciplinare dell’errore, sicchè l’accertamento di quest’ultimo a seguito dell'impugnazione del provvedimento può costituire un indizio della sussistenza dell'illecito disciplinare e, tuttavia, affinché questo sia configurabile, occorre accertare che l'errore sia frutto di un atteggiamento di ribellione alla legge da parte del magistrato, ovvero di una caduta di professionalità al di sotto del livero da considerare irrinunciabile.
04/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (art. 3, lettera a) - Elementi costitutivi dell'illecito.
Sussistono gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006 nella condotta del P.M. che, al fine di ottenere il rilascio di documentazione di un procedimento penale a lui utile per produrla in altro procedimento nel quale era parte offesa, formuli alla Guardia di Finanza una richiesta recante quale oggetto “indagini difensive ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p.” ed in calce l'indirizzo dell'ufficio della Procura presso la quale prestava servizio, quale luogo dove ricevere gli atti. Infatti, benchè egli avrebbe potuto conseguire tale risultato mediante richiesta formulata dal suo difensore, con tale condotta ha conseguito il vantaggio dell'immediato rilascio della documentazione da parte della Guardia di finanza, precluso a qualunque altro privato cittadino (nella specie, il fatto è stato tuttavia ritenuto di scarsa rilevanza ex art. 3-bis d.l.gs. n. 109 del 2006).
04/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis - Ambito di applicabilità - riferibilità all'illecito dell'art. 3, lettera a) – Fattispecie.
L'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, in virtù del quale l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, è applicabile in riferimento a tutti gli illeciti contemplati dagli art. 2 e 3, sempre che si accerti la mancata compromissione dell'immagine del magistrato. Conseguentemente è riferibile anche all'illecito dell'art. 3, lettera a), qualora risulti che la relativa condotta non ha leso la sua immagine di magistrato (nella specie, un P.M. aveva chiesto alla G.d.F., con modalità tali da integrare l'illecito dell'art. 3, lett. a, il rilascio di atti a lui necessari in relazione alla difesa in un procedimento in cui rivestiva la qualità di parte offesa: è stata ritenuta la scarsa rilevanza del fatto, essendosi accertato che il fatto non aveva arrecato disdoro alla magistratura ed al magistrato e non aveva provocato nessun danno all'altra parte).
04/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (art. 3, lettera a) - Elementi costitutivi dell'illecito.
L'illecito disciplinare dell'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006 ha il duplice fine di preservare la fiducia nell'imparzialità del magistrato e garantirne la linearità della condotta e costituisce un illecito doloso e di pericolo presunto. Affinché possa ritenersi integrato tale illecito, non occorre il conseguimento di un vantaggio, ma è sufficiente che lo stesso sia configurabile, essendo tuttavia imprescindibile accertare, con giudizio da svolgere ex ante, se quella data condotta fosse idonea a rendere concreta ed effettiva la possibilità per il magistrato di conseguire un vantaggio ingiusto.
04/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO La fattispecie dell'art. 4 lettera. d) - Provvedimento di archiviazione da parte del G.I.P. – Rilevanza.
L'archiviazione del procedimento penale non è equiparabile ad una sentenza assolutoria e non preclude la configurabilità dell'illecito disciplinare dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, tanto se disposta per estinzione del reato o sua improcedibilità, quanto per infondatezza della notizia di reato. Nondimeno, la giurisprudenza disciplinare si è dimostrata rispettosa delle determinazioni desunte in sede di archiviazione, pur riconoscendo le stesse prive di efficacia extrapenale (Sez. disc. n. 167 del 2011; n. 20 del 2010; n. 159 del 2008) e, quindi, tali da non precludere l'autonoma valutazione del giudice disciplinare.

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