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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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21/04/2026 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Magistrato – Social network – Commenti e critiche a personaggi pubblici e istituzioni – Libertà di manifestazione del pensiero – Limiti – Prestigio e immagine dell’ordine giudiziario – Dovere di riserbo – Tipicità dell’illecito – Esclusione.
Sebbene il magistrato sia tenuto a osservare i doveri di riserbo, equilibrio e discrezione per preservare il prestigio e l’immagine di imparzialità della magistratura (ex artt. 21, 101 e 104 Cost.), la condotta di colui che pubblichi sui social network (nella specie, Facebook) commenti e riflessioni su temi di attualità, politica o religione, con critiche anche aspre, ove esse non trascendano in un'offesa gratuita e di portata oggettivamente diffamatoria alla dignità della persona, ma si limitino a valutazioni negative di carattere culturale o politico, non configura un illecito disciplinare, non rientrando tra quelli previsti dal d.lgs. n. 109/2006 e dovendosi bilanciare il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero garantito a ogni cittadino, con quello della tipicità delle condotte sanzionabili.
20/02/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Presidente di sezione fallimentare – Dichiarazione di fallimento – Ipotizzata collusione con professionisti – Archiviazione in sede penale – Discrezionalità giudiziaria – Incompatibilità parentale – Esclusione.
La condotta del Presidente della sezione fallimentare che, nell’esercizio delle proprie funzioni, abbia dichiarato il fallimento di una società e disposto una C.T.U. per la stima del patrimonio, laddove gli accertamenti svolti in sede penale abbiano escluso legami di natura economica, professionale o amicale tra il magistrato e i professionisti coinvolti, non integra gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) e m), del d.lgs. n. 109/2006, rientrando il merito dei provvedimenti giudiziali, se non viziato da atti abnormi o da un’aperta violazione di legge, nell’ambito della discrezionalità intrinseca alla funzione giurisdizionale.
19/02/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice civile – Ordinanza istruttoria – Consulenza tecnica d’ufficio su profili fiscali e tributari – Questioni di fatto e presupposti tecnici – Difetto di giurisdizione – Esclusione – Grave violazione di legge o errore macroscopico – Insussistenza.
Non integra gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), l), m) e ff) del d.lgs. n. 109/2006 la condotta del giudice civile che, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, disponga una C.T.U. volta ad accertare la correttezza della fatturazione e i potenziali rischi di natura tributaria o penale connessi al pagamento del credito professionale, trattandosi di attività meramente incidentale (ai sensi dell’art. 34 c.p.c.) e finalizzata alla risoluzione di questioni di fatto concernenti l’entità del rischio e le prassi dell’amministrazione finanziaria che, non essendo frutto di scarsa ponderazione o di inescusabile negligenza, rientra in quella di interpretazione di norme e di valutazione del fatto e delle prove non sindacabile in sede disciplinare in forza della clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. citato.
17/02/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice civile – Provvedimento cautelare – Rigetto – Motivazione – Espressioni ritenute offensive (“falsità”, “capovolgimento dei fatti”) – Funzionalità alla decisione – Condanna per lite temeraria – Grave scorrettezza – Esclusione.
La condotta del giudice civile che, in un’ordinanza di rigetto di un’istanza cautelare possessoria, utilizzi espressioni quali “falsità” della prospettazione o “capovolgimento dei fatti” in riferimento alle tesi sostenute dai difensori, non integra gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), g), h), l) e m) del d.lgs. n. 109/2006, in quanto detto linguaggio, pur se aspro, non configura una grave scorrettezza allorquando strettamente funzionale alla motivazione della decisione volta a fondare la condanna della parte soccombente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a fronte di ricostruzioni fattuali ritenute oggettivamente contraddittorie rispetto a quanto dichiarato in altri uffici giudiziari, l’uso di termini critici non esorbitando dai doveri di equilibrio e correttezza allorquando non scada in una gratuita denigrazione della dignità professionale, ma rimanga ancorato a dati oggettivi emergenti dagli atti.
16/02/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Procedimento minorile – Custodia cautelare in I.P.M. – Aggravamento della misura – Scadenza termini di fase – Omissione della richiesta di scarcerazione – Interpretazione della legge – Decreto Caivano – Esclusione.
Non integra gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) e h) del d.lgs. n. 109/2006 la condotta del Pubblico Ministero che, in un procedimento a carico di un minore, ometta di richiedere la declaratoria di cessazione della misura custodiale in I.P.M. (disposta a titolo di aggravamento per violazione delle prescrizioni), nonostante l’avvenuta scadenza dei termini di fase, in quanto la scelta del magistrato è coperta dalla clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. cit., derivando da un’attività interpretativa volta a coordinare il regime generale dei termini di cui all’art. 303 c.p.p. con le novità introdotte dal cd. "Decreto Caivano" (d.l. n. 123/2023), che ha eliminato il termine massimo di durata originariamente previsto per tale tipologia di aggravamento.
29/01/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Responsabilità civile dei magistrati (L. n. 117/1988) – Azione disciplinare – Rapporto di autonomia – Pregiudizialità necessaria – Esclusione – Diversità di presupposti – Oggetto del sindacato.
L’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) ed h) del d.lgs. n. 109/2006 non è configurabile sulla base della semplice pendenza, o dall’accertata fondatezza, della pretesa di cui all’azione civile di risarcimento del danno ai sensi della legge n. 117/1988, in quanto la normativa vigente e il consolidato indirizzo giurisprudenziale escludono che il mero esperimento dell'iniziativa risarcitoria comporti l'indefettibile esercizio dell'azione disciplinare, atteso che gli elementi costitutivi dell'illecito civile e di quello disciplinare non coincidono, mirando il primo a sanzionare il danno derivante dal provvedimento e non avendo il secondo ad oggetto il risultato dell’attività giurisdizionale - che trova nel processo e nelle impugnazioni la sua fisiologica soluzione - bensì il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell’esercizio delle funzioni.
29/01/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Indagini preliminari – Duplice omicidio – Allegata superficialità e omissione di approfondimenti – Archiviazione in sede penale – Discrezionalità valutativa – Merito delle decisioni – Esclusione.
Non integra l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109/2006 la condotta del Pubblico Ministero che, nella conduzione delle indagini relative a un grave fatto di sangue, sia accusato di non aver tenuto conto di pregressi contrasti familiari connessi a procedure immobiliari, qualora gli accertamenti svolti nei suoi confronti - anche in sede penale per l’ipotesi di abuso d’ufficio - abbiano confermato la completezza e la linearità dell’attività investigativa, escludendo omissioni di condotte doverose, non essendo censurabili in sede disciplinare, in forza della clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. citato, valutazioni di fatto e di merito insite nella funzione giurisdizionale, in assenza di un errore macroscopico, di una negligenza inescusabile o di un’aperta violazione di legge.
28/01/2026 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Corte d'Appello – Conferma della dichiarazione di fallimento – Valutazione della documentazione contabile – Responsabilità disciplinare – Esclusione – Condizioni.
La condotta dei componenti di un collegio di Corte d'Appello che, nel confermare una sentenza dichiarativa di fallimento, abbiano ritenuto inattendibile o insufficiente la documentazione contabile prodotta dalla società ai fini della prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 l. fall., quando non sia frutto di un errore macroscopico o di una negligenza inescusabile, non integra gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) e ff) del d.lgs. n. 109/2006 ed è coperta dalla clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. cit. per l’attività di interpretazione di norme e di valutazione del fatto e delle prove, senza che rilevino il successivo annullamento da parte della dalla Corte di Cassazione e la revoca del provvedimento in sede di rinvio a seguito di una C.T.U., non potendo la sede disciplinare essere utilizzata per rimediare a interpretazioni opinabili o a errori valutativi che trovano la loro fisiologica correzione negli ordinari mezzi di impugnazione.
30/12/2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI Ricezione da parte di conoscente di atti di procedimento penale – Formulazione di giudizi e di consigli, compresa l’indicazione dell’avvocato da nominare
Il magistrato che riceva da un conoscente copia degli atti di un procedimento penale in cui questi è indagato, esprima dei pareri sui medesimi e formuli dei consigli, generici e privi di un reale peso giuridico, suggerendo anche l’avvocato a cui rivolgersi, non commette né l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 109/2006, non avendo posto in essere alcuna forma di interferenza nell’attività di altro magistrato, né quello di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), che sanziona l’attività consulenziale del magistrato solo se essa dia vita ad una vera e propria attività professionale e perciò non sia sporadica, ma costante e tale da fornire un possibile tornaconto sul piano economico.
30/12/2025 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice di merito - Richiesta al PG della Cassazione di emanare direttive interpretative - Mancanza di comunicazione al capo ufficio ed ai colleghi – Responsabilità disciplinare – Esclusione.
La condotta del giudice di merito che, senza avvisare il dirigente ed i colleghi del proprio ufficio, si rivolga direttamente al Procuratore generale della Cassazione chiedendo l’emanazione di direttive ai pubblici ministeri per interpretare una norma di nuovo conio nel senso da lui auspicato, non integra gli illeciti disciplinari previsti dal d.lgs. n. 109/2006 all’art. 2, comma 1, alle lettere n) e d), non risultando violata alcuna norma regolamentare e non essendo configurabile una grave scorrettezza nei confronti del dirigente e dei colleghi.

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