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| 03/09/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Ritardo nel deposito dei provvedimenti, art. 2, comma 1, lettera q) – Circostanze giustificatrici del ritardo. | ||
| Nel caso di ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti, in considerazione della riferibilità anzitutto allo Stato dell’obbligo del rispetto di tale limite (spettando allo stesso di apprestare un’organizzazione appropriata, dotando la magistratura di risorse e strutture adeguate allo scopo), le eccezionali circostanze giustificatrici che escludono l’illecito dell’art. 2, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006 sussistono nel caso in cui i dirigenti degli uffici si limitino a gestire il contenzioso con un incremento delle assegnazioni, imponendo al magistrato una condizione lavorativa inesigibile e tale da impedirgli una razionale organizzazione e gestione del proprio lavoro. Ne consegue che, nell’accertare l’ingiustificatezza del ritardo, rilevano i limiti del potere organizzativo del magistrato e la valutazione della sua complessiva situazione lavorativa e della gamma di compiti che, in concreto, si trova a svolgere, in quanto assumono valenza di situazioni particolari giustificative che l’incolpato deve tempestivamente dedurre in sede disciplinare. | ||||
| 03/09/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Decreto di archiviazione ex art. 16-comma 5-bis – Efficacia preclusiva di successiva diversa valutazione dei fatti – Esclusione – Efficacia preclusiva nei confronti del Ministro che non abbia opposto il decreto – Esclusione. | ||
| Il decreto pronunciato ex art. 16, comma 5-bis, d.lgs. n. 109 del 2006 ha natura amministrativa e, essendo privo del carattere della stabilità, proprio del giudicato (anche processuale), è rivalutabile, anche in difetto della sopravvenienza di nuovi elementi. L’inesistenza di siffatta efficacia preclusiva riguarda sia il P.G., sia il Ministro, anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia proposto opposizione, ai sensi del citato art. 16, comma 5-bis. | ||||
| 03/09/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Termine annuale di esercizio dell’azione – Accertamento dei ritardi contenuto in una relazione ispettiva – Specifica e distinta segnalazione dei ritardi da parte del presidente della corte di appello – Decorrenza del termine. | ||
| Qualora i ritardi nel deposito dei provvedimenti risultino da una relazione ispettiva e, tuttavia, gli stessi abbiano altresì costituito oggetto di specifiche segnalazioni da parte del presidente della corte di appello, nell’esecuzione del dovere dell’art. 2, lettera dd), pervenute al Ministro in data anteriore al deposito della relazione ispettiva, il termine annuale per l’esercizio dell’azione inizia a decorrere dalla data di ricezione di detta segnalazione e non da quella della ricezione della relazione ispettiva conclusiva. | ||||
| 24/07/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Rapporti tra giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 e giudizio disciplinare –Automatismo dell’inizio dell’azione disciplinare – Esclusione. | ||
| Nella vigenza della disciplina della responsabilità civile del magistrato risultante dalle modificazioni introdotte dalla legge n. 18 del 2015, che ha abolito il “filtro” dell’ammissibilità dell’azione, la proposizione della stessa, ovvero la decisione della medesima da parte del giudice, in coerenza con il principio generale di indipendenza degli ambiti processuali (civile, penale, amministrativo e disciplinare) ed in conformità con la regola posta dall’art. 20, d.lgs. n. 109 del 2006 (in virtù della quale l’azione disciplinare è proposta indipendentemente dall’azione civile di risarcimento), l’art. 9 della legge n. 117 del 1988 (nel testo novellato nel 2015) deve essere interpretato, negando che abbia introdotto un illecito disciplinare “processuale” (consistente cioè nella mera pendenza della controversia risarcitoria). Ne consegue che il P.G. deve esercitare l’azione disciplinare esclusivamente qualora i fatti che hanno dato luogo all’azione civile di risarcimento integrino autonomamente un illecito disciplinare, indipendentemente dalla valutazione dei fatti fornita in sede civile. Resta dunque escluso che la definizione del giudizio civile, anche con pronuncia di condanna passata in giudicato, abbia efficacia vincolante nel processo disciplinare. | ||||
| 24/07/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Rapporti tra giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 e giudizio disciplinare – Automatismo dell’inizio dell’azione disciplinare – Esclusione – Fattispecie ante lege n. 18 del 2015. | ||
| Nel vigore della legge regolatrice della responsabilità civile dei magistrati, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 18 del 2015, dal coordinamento tra il previgente art. 5, legge n. 117 del 1988 ed il sistema di giustizia disciplinare definito dal d.lgs. n. 109 del 2006 consegue che la comunicazione al P.G. dell’ordinanza che dichiara ammissibile l’azione, ovvero (qualora questa sia mancata) la pronuncia di sentenza di primo grado di condanna dello Stato non comporta che, per ciò solo, debba essere iniziata azione disciplinare entro il termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione. Il fatto disciplinare non è infatti integrato dalla dichiarazione di ammissibilità (o nell’accoglimento) della domanda risarcitoria, occorrendo invece che la condotta ascritta sia inquadrabile in una delle fattispecie disciplinari tipizzate e la relativa valutazione può essere svolta fruendo dell’ordinario termine annuale dal ricevimento della notizia circostanziata. | ||||
| 21/07/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia circostanziata – Caratteri. | ||
| In presenza di censure che si risolvono in critiche assertive ed immotivate di provvedimenti giurisdizionali, accompagnate da generiche deduzioni in ordine ad una non meglio definita contiguità della controparte processuale con “poteri” ed “amici” e che, peraltro, sostanzialmente si risolvono principalmente nel censurare l’agire delle strutture di servizio alle quali sono affidate la gestione delle decisioni del Tribunale per i minorenni, difettano elementi riferibili alla competenza disciplinare. | ||||
| 20/07/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Il travisamento dei fatti, art. 2, comma 1, lettera h) – Nozione – Fattispecie. | ||
| Deve escludersi l’ipotizzabilità dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs n. 109 del 2006, in riferimento ad una sentenza della Corte di cassazione che, accogliendo una configurazione rigorosa del principio di autosufficienza, dichiara inammissibile un motivo di ricorso, in quanto nello stesso non risultava «richiamato nei suoi contenuti» un atto prodotto nel giudizio di merito e non considerato dal giudice di appello, reputando insufficiente il mero richiamo dello stesso e ritenendo quindi necessaria la trascrizione integrale del medesimo. Costituendo questa la ratio decidendi della sentenza, il carattere di argomentazione ad abundantiam dell’ulteriore affermazione in ordine all’asserita mancata produzione dell’accordo, esclude che l’eventuale inesattezza di quest’ultima possa far prefigurare detto illecito. | ||||
| 20/07/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI | Rapporti coltivati dal magistrato nella sua privata dimensione – Presupposti della rilevanza disciplinare. | ||
| Di nessun rilievo disciplinare sono i rapporti che il magistrato coltiva nella sua privata dimensione, con il solo limite di rapporti e frequentazioni riconducibili all’art. 3, d.lgs. n. 109 del 2006, essendo altresì irrilevante l’origine e la connessione di tali rapporti con l’esercizio della funzione (nella specie, è stata esclusa la rilevanza, di per sé, di un rapporto sentimentale allacciato da un magistrato con una stagista allo stesso affidata). | ||||
| 20/07/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Elementi costitutivi – Fattispecie. | ||
| L’inosservanza dell’obbligo di astensione configura l’illecito disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora sia «consapevole» e, quindi, l’elemento soggettivo della violazione va, escluso, nel caso in cui la mancata astensione sia frutto di una scelta interpretativa concernente le norme in tema di astensione, ovvero sia riconducibile ad un errore di fatto sui presupposti e sulla situazione che, in tesi, avrebbe potuto imporla. Peraltro, qualora il G.I.P. abbia formulato istanza di astensione e compia nella data in cui l’ha formulata un atto evidentemente urgente (nella specie il decreto dell’art. 268, comma 5, c.p.p.), in considerazione del contenuto e della natura dello stesso, nonché della modalità della comunicazione del provvedimento di accoglimento dell’istanza (effettuata nella stessa data dell’istanza di astensione, a mezzo posta elettronica, ciò che rende non implausibile e giustificabile un ritardo nella conoscenza della comunicazione), il fatto deve ritenersi di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 20/07/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti – Condotte relative ad attività di sollecitazione ed informazione strumentali all’accertamento di eventuali violazioni disciplinari – Rilevanza disciplinare – Presupposti e limiti. | ||
| Gli atti e i comportamenti dei componenti del Consiglio giudiziario posti in essere nell’esercizio delle relative funzioni, prodromici o funzionali all’attività di autogoverno e quelli dei titolari degli uffici giudiziari o anche dei singoli magistrati volti ad informare e stimolare la valutazione dei vari organi di autogoverno, a livello locale o nazionale (quali iniziative, informazioni, trasmissioni di atti ai fini della valutazione) sono sottratti ad ogni possibile valutazione ai fini della responsabilità disciplinare – salvo che la stessa informazione o sollecitazione integri gli estremi di un reato o, in sé, di un illecito disciplinare -, poiché, diversamente, la censura di tale flusso informativo inciderebbe sulla stessa funzionalità di detti organi. | ||||
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