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OGGETTO
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| 16/04/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia circostanziata - Nozione – Fattispecie. | ||
| In sede disciplinare non è possibile procedere ad un generico ed indeterminato riesame dell'attività giurisdizionale, allo scopo di verificarne congruità e correttezza (anche con riguardo all'attività di indagine svolta dal PM), occorrendo quindi che la parte la quale si dolga della stessa formuli puntuali deduzioni prospettando le specifiche violazioni ipotizzabili, che assurgano al rilievo sopra precisato (nella specie, è stato rilevato che la stessa struttura e contenuto dell'esposto, caratterizzato dall'approfondimento delle ragioni dell'inattendibilità di una serie di elementi probatori, emerso solo all'esito del giudizio, consisteva, in buona sostanza, in una mera critica e non poneva in luce specifiche violazioni disciplinarmente rilevanti). | ||||
| 16/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione. | ||
| La responsabilità disciplinare non ha la funzione di prevenire e/o punire ogni eventuale errore ascrivibile, in tesi, al magistrato, che trova nel processo la sua fisiologica soluzione, ma quella, diversa, di garantire che la giurisdizione sia esercitata nell'osservanza dei doveri fondamentali che incombono sul magistrato. Le violazioni di legge e l'eventuale travisamento dei fatti, per assumere rilevanza disciplinare, richiedono: in primo luogo, che siano puntualmente e precisamente indicati; in secondo luogo, che ne sia verificata l'eventuale esistenza; in terzo luogo, che, ove sussistenti, siano espressivi di un atteggiamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario. Il comportamento del magistrato può, infatti, essere censurato sul piano disciplinare in relazione ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni e, quindi, anche con riguardo all'attività interpretativa e applicativa delle norme di diritto, quando tale attività riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza. Oggetto del sindacato disciplinare per incolpazioni incentrate sull'adozione di un provvedimento giudiziario non è la correttezza in sé del provvedimento, ma la condotta del magistrato che lo ha adottato e, quindi, l'impegno intellettuale e morale, congiuntamente alla dedizione alla funzione, che deve essere sempre esercitata rispettando i doveri d'ufficio. | ||||
| 16/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie in tema di criteri di competenza ex art. 11 c.p.p. | ||
| Qualora l'indagata sia parente (nella specie sorella) di un magistrato che esercita la proprie funzioni in un ufficio giudiziario facente parte dello stesso distretto in cui è ubicata la Procura procedente, non sussistono i presupposti dello spostamento della competenza ex art. 11 c.p.p., tenuto anche conto che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, comma 1, e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie (Corte cost. n. 432 del 2008). | ||||
| 16/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Attività di indagine del P.M. – Sindacabilità in sede disciplinare – Limiti. | ||
| Le violazioni inerenti all'esercizio dell'attività giurisdizionale, purché non riconducibili alla clausola di salvaguardia dell'art. 2, comma 2, possono avere rilevanza sul piano disciplinare, ma i principi costituzionali sanciti dagli artt. 101 e 104 Cost., cui dà attuazione detta clausola, escludono che in tale sede possa procedersi al generale riesame ed alla rivalutazione dell'attività giurisdizionale, allo scopo, in particolare, di vagliare la congruità delle indagini scolte dal P.M., l'esattezza delle conclusioni desunte dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ovvero al termine delle stesse, se non nei limiti entro i quali emergano gli specifici illeciti previsti dal d.l.gs. n. 109 del 2006. | ||||
| 09/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lettera a) - G.I.P. - pronuncia di decreto di archiviazione successiva a provvedimento di archiviazione pronunciato per fatti in parte analoghi- Illecito disciplinare – Esclusione. | ||
| L'inesistenza di un'ipotesi atipica di incompatibilità, in relazione all'attività di archiviazione in un procedimento riguardante fatti analoghi e a carico degli stessi denunciati da altra persona e per i quali lo stesso giudice aveva in precedenza disposto l'archiviazione del procedimento, e la ritenuta negazione, da parte della Corte costituzionale dell'incompatibilità per il G.I.P. che abbia in precedenza emesso decreto di archiviazione, ad esercitare funzioni giurisdizionali sul medesimo fatto ex art. 409, commi 2, 3, 4 e 5, c.p.p., inducono ad escludere la violazione dell'art. 2, comma 2, lettera c), d.l.gs. n. 109 del 2006, qualora il G.I.P. proceda alla pronuncia di un decreto di archiviazione concernente atti analoghi ad altri oggetto di precedente analogo provvedimento pronunciato dallo stesso. | ||||
| 09/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Attività d’indagine del P.M. – Sindacabilità in sede disciplinare – Presupposti e limiti. | ||
| La previsione degli illeciti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), del d. lgs. n. 109 del 2006, evidenzia che anche le violazioni strettamente inerenti all'attività giurisdizionale possono avere rilevanza sul piano disciplinare e, tuttavia, i principi costituzionali sanciti dagli art. 101 e 104 Cost., cui dà attuazione la clausola del citato art. 2, comma 2, rendono palese che la sede disciplinare non è deputata al riesame ed alla rivalutazione dell'attività giurisdizionale e, in particolare, non è in questa possibile ripercorrere il procedimento svolto (nella specie, il procedimento penale originato dalle denunce dell'esponente), allo scopo di valutare la congruità delle indagini, l'esattezza delle conclusioni desunte dal P.M. dagli elementi acquisiti nella fase preliminare e del provvedimento pronunciato dal G.I.P., nel caso di formulazione di richiesta di archiviazione e di accoglimento della stessa. | ||||
| 09/04/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Presupposto della giurisdizione disciplinare – Appartenenza all’ordine giudiziario. | ||
| In sede disciplinare non possono venire in rilievo le condotte tenute da soggetti che non sono magistrati, qualora non possano essere collegate e correlate a condotte tenute da magistrati e siano quindi tali da far prefigurare uno degli illeciti previsti dal d.lgs. n. 109 del 2006 (nella specie, l'esponente aveva lamentato una condotta reticente di un ufficiale della G.d.F. e censurato la condotta di agenti della Polizia Postale, dolendosi della diffusione di notizie non ascrivibili a magistrati). | ||||
| 09/04/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia circostanziata – Nozione – Fattispecie | ||
| La doglianza con cui l'esponente chiede di «valutare l'opportunità di verificare la corretta assegnazione» ad un P.M. di un procedimento penale, in difetto di ogni altra indicazione costituisce, per genericità, ipoteticità e totale mancanza di ogni elemento a conforto, una mera prospettazione congetturale, inidonea ad integrare la denuncia «circostanziata» dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 09/04/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Emissione di provvedimenti privi di motivazione (art. 2, comma 1, lettera l) – Sentenza civile – Contenuto dell'obbligo – Rilevanza della produzione di un parere pro veritate. | ||
| La conformità della sentenza civile al modello di cui all'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. non richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'iter seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata. Conseguentemente non è riscontrabile nessuna violazione nella condotta del giudice che disattenda la tesi contenuta in una "Legal Opinion" prodotta dall'attrice, riconducibile ad un parere pro veritate che, come tale, costituisce una mera allegazione difensiva e, quindi, non vincola in alcun modo il giudice. | ||||
| 09/04/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie. | ||
| La parte che denuncia un illecito disciplinare conseguente ad un'asserita violazione di legge ha l'onere di indicare specificamente in cosa quest'ultima sia consistita, deducendo gli argomenti a conforto della censura, anche mediante specifici e congruenti richiami degli orientamenti disattesi dal provvedimento e che avrebbero espresso principi diversi da quelli applicati in quest'ultimo, e ciò soprattutto qualora detta parte abbia prestato acquiescenza al provvedimento del quale si duole, restando escluso che la violazione possa evincersi dal mero rigetto della sua tesi, specie se pronunciata con provvedimento ampiamente motivato. | ||||
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