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| 21/03/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - P.M.- Autorizzazione al rilascio di copie di atti propri delle indagini preliminari - Secretazione di parte degli atti – Ammissibilità | ||
| Al P.M. legittimato ad autorizzare il rilascio di copia di atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari spetta il potere di secretare parte degli stessi, mediante l'apposizione di omissis, allo scopo di conformare la copia all'oggetto ed alle finalità della richiesta e di evitare l'indebita conoscenza di elementi ultronei rispetto allo scopo difensivo indicato nell'istanza. | ||||
| 21/03/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - P.M. - Autorizzazione al rilascio di copie – Fattispecie. | ||
| Non sussiste una violazione disciplinarmente rilevante nella condotta del P.M. che autorizza il rilascio di copia dei documenti acquisiti nel corso delle indagini preliminari e sui quali, alla data del relativo provvedimento, non risultava apposto il segreto di Stato. In contrario, non rileva che in data anteriore la Corte costituzionale aveva dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente accolto, poiché gli effetti della relativa sentenza non retroagiscono al momento della pronuncia dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto (in applicazione di tale principio, è stata esclusa la necessità di approfondire se la sentenza n. 24 del 2014 della Corte costituzionale che ha deciso il conflitto avesse davvero prodotto l'effetto di secretazione degli atti in esame). | ||||
| 21/03/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge - P.M. – Autorizzazione al rilascio di copie – Fattispecie. | ||
| Non sussiste una violazione di legge nella condotta del P.M. che autorizza il rilascio di copia degli atti propri delle indagini preliminari, qualora il relativo procedimento penale sia pervenuto alla fase del giudizio (e, come nella specie, sia pendente in sede di legittimità). Il "transito" degli atti al fascicolo del dibattimento è, infatti, limitato e, in relazione al giudizio di legittimità, l'invio dell'intera documentazione processuale avviene solo a seguito di espressa richiesta della Corte di cassazione. Ne consegue che, qualora tale invio non sia stato richiesto e disposto, il P.M. di primo grado, benché non sia più lo "Ufficio procedente", è l'unico organo in grado di soddisfare l'istanza di rilascio di copia degli atti e conseguentemente l'accoglimento della stessa - peraltro, motivata con esigenze difensive relative ad un processo civile - non integra una violazione di legge. | ||||
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