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| 20/07/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Il travisamento dei fatti, art. 2, comma 1, lettera h) – Nozione e presupposti. | ||
| La ratio dell’art. 2, comma 1, lettera h), d.l.gs n. 109 del 2006 alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e disciplinare, induce a ritenere che il travisamento dei fatti dallo stesso sanzionata può sussistere anche nel caso di interpretazione degli stessi in modo contrario alla realtà processuale, qualora si traduca in omessa o distorta valutazione o in un’invenzione della prova, ferma la sua irriferibilità al vizio di motivazione, potendo dunque assumere rilievo disciplinare anche una ricostruzione del fatto che appaia incontrovertibilmente carente, erronea o distorta a qualsiasi operatore giuridico, senza margini di opinabilità e che sia determinata da negligenza inescusabile. | ||||
| 15/07/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui all’art. 2, comma 1, lettera ff) - Provvedimento abnorme – Nozione – Fattispecie. | ||
| Un provvedimento può essere qualificato come abnorme quando si pone al di fuori di ogni schema giuridico e processuale, perché adottato in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti, rilevando peraltro, sotto il profilo disciplinare, non il risultato dell’attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nella sua funzione istituzionale. Non costituisce, quindi, provvedimento abnorme la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in tempi rapidissimi (nella specie, quattro giorni dopo la querela), quando risulti frutto di motivata valutazione e, peraltro, sia stata reiterata dal (diverso) magistrato che ha svolto le funzioni di P.M. nell’udienza fissata a seguito dell’opposizione alla stessa e sia stata poi condivisa dal G.I.P. | ||||
| 15/07/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui all’art. 2, comma 1, lettera ff) - Provvedimento abnorme – Fattispecie. | ||
| L’obbligatorietà dell’azione penale investe il momento volitivo dell’esercizio dell’azione, ma non esclude l’esistenza di un momento valutativo da parte del P.M. che, ricevuta una denuncia, ha il potere-dovere di valutare l’esistenza dei presupposti dell’azione penale e, conseguentemente, bene può accadere che una prima denuncia sia archiviata e, a seguito dell’acquisizione di ulteriori elementi, tali da fare emergere la fondatezza dell’azione in relazione a fatti solo parzialmente omologhi, sia successivamente esercitata l’azione penale, restando esclusa la configurabilità in tale ipotesi di una condotta disciplinarmente rilevante, sotto il profilo dell’adozione di un provvedimento abnorme. | ||||
| 15/07/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti (art. 2, comma 1, lettera d) - Ingiustificata interferenza (art. 2, comma 1, lettera e) – Indicazioni del procuratore della Repubblica sui tempi di iscrizione nel registro Mod. 21 – Fattispecie. | ||
| Al procuratore della Repubblica sono attribuiti ampi poteri/doveri di vigilanza ed in tema di titolarità dell’azione penale e di assegnazione del procedimento (con indicazione dei criteri cui l’assegnatario deve attenersi), il cui esercizio rende fisiologica la revoca di quest’ultima. La circostanza che il procuratore della Repubblica discuta con l’assegnatario del p.p. tempi e modi dell’iscrizione nel registro degli indagati rientra nella fisiologia dei rapporti e, qualora la revoca dell’assegnazione sia legittima, sono tali anche i comportamenti costituiti dalla discussione e/o dall’invito a procedere secondo date modalità, sempre che non siano intrinsecamente sconvenienti o offensivi. | ||||
| 14/07/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Ritardo nel deposito dei provvedimenti, art. 2, comma 1, lettera q) – Periodo del ritardo ricadente nell’arco temporale relativo a precedente contestazione disciplinare – Computabilità – Esclusione. | ||
| Nel caso in cui il magistrato sia stato sanzionato per i ritardi nel deposito delle sentenze maturato in riferimento ad un dato arco temporale, non possono costituire fonte di nuova incolpazione disciplinare le sentenze depositate in ritardo relative al periodo già considerato nel precedente giudizio disciplinare, anche laddove non coincidano con quelle considerate nei prospetti allegati all’originaria incolpazione. Inoltre, qualora vengano in rilievo sentenze depositate oltre il termine finale indicato nella precedente incolpazione, il periodo di ritardo computabile è esclusivamente quello che inizia da tale ultimo termine. | ||||
| 02/07/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | L'adozione di provvedimenti nei casi non consentiti dalla legge – Circolare del Procuratore della Repubblica sui presupposti della concessione edilizia c.d. postuma – Rilevanza disciplinare – Esclusione. | ||
| Non sono riscontrabili elementi integranti illeciti disciplinari nella condotta del procuratore della Repubblica, il quale invia una nota ai sindaci ed ai responsabili degli uffici tecnici dei comuni del circondario, invitandoli «ad applicare la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale», e cioè a tenere conto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ammette la c.d. concessione edilizia postuma. Indipendentemente dalla condivisibilità di tale opzione ermeneutica, la considerazione che l’attività del P.M. non soggiace a stringenti disposizioni volte a disciplinarne l’operato e che il codice di rito penale non disciplina espressamente la procedura di esecuzione dell’ordine di demolizione, induce a ritenere che detta condotta non sia collocabile all’interno di nessuna delle fattispecie disciplinari tipizzate, le quali sottendono violazioni colpevoli del diritto sintomatiche di un abuso, espressione di deliberata ribellione alla legge, ovvero di inescusabile sciatteria o negligenza. | ||||
| 23/06/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario (art. 2, comma 1, lettera n) – Criteri organizzativi dell’ufficio del P.M. – Derogabilità – Presupposti. | ||
| I criteri di organizzazione dell’Ufficio della Procura della Repubblica non costituiscono disposizioni autenticamente precettive ad osservanza incondizionata, poiché non sono preordinate a garantire la precostituzione del singolo P.M. rispetto al singolo affare, ma mirano ad assicurare una precostituzione funzionale in vista del conseguimento del migliore risultato investigativo possibile ed a tutelare il valore dell’organizzazione e della migliore efficienza. Sono, quindi, ammissibili ragionevoli deroghe agli stessi (nella specie, al criterio dell’assegnazione per gruppi di lavoro, costituendo), costituendo la ragionevolezza della scelta l’elemento sufficiente per escludere la rilevanza disciplinare delle stesse, in quanto riconducibili al legittimo esercizio del potere di organizzazione. | ||||
| 23/06/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario, art. 2, comma 1, lettera n) - Criteri organizzativi dell’ufficio del P.M. - Modifica – Sindacabilità in sede disciplinare. | ||
| Il Procuratore della Repubblica, ai fini di una più efficiente organizzazione dell’ufficio, ha la facoltà di istituire una nuova “area di riferimento” cui far affluire tutte le indagini concernenti una data vicenda, essendo sufficiente che ciò faccia con provvedimento motivato, valutabile, in sede disciplinare, soltanto sotto il profilo della ragionevolezza. | ||||
| 23/06/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario (art. 2, comma 1, lettera n) - Criteri organizzativi dell’ufficio del P.M. – Derogabilità – Condizioni. | ||
| Il Procuratore della Repubblica, anche in presenza di criteri di organizzazione dell’Ufficio caratterizzati dalla previsione di molteplici settori relativi a date materie (mediante ripartizione in dipartimenti), può assegnare uno o più procedimenti a sé medesimo (anche eventualmente coassegnandolo ad uno o più sostituti) ed in tal caso è del tutto legittima (quindi priva di rilevanza disciplinare) l’esclusione da detti poteri del titolare del dipartimento al quale avrebbe altrimenti dovuto essere assegnato il procedimento. | ||||
| 16/06/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario (art. 2, comma 1, lettera n) - Protocolli d’intesa tra procure distrettuali e non distrettuali – Fattispecie. | ||
| In ordine al coordinamento tra procure distrettuali e procure non distrettuali, alla luce della risoluzione del C.S.M. del 14 maggio 1998, secondo cui l’attuale assetto normativo alimenta una costante difficoltà di coordinamento tra detti uffici, i protocolli d’intesa stipulati tra gli stessi assolvono il compito di consentire una migliore resa investigativa. Detti protocolli vincolano tuttavia solo in quanto strumentali rispetto all’effettiva funzionalità del meccanismo di raccordo tra i suindicati uffici, essendo la valutazione di tale profilo rimessa al Procuratore Generale presso la Corte di appello, con la conseguenza che le determinazioni di quest’ultimo in ordine all’esistenza di una violazione degli stessi assumono pregnante rilevanza ai fini dell’affermazione della configurabilità della violazione. In ogni caso, la mancata puntuale osservanza di siffatti modelli di coordinamento può costituire oggetto delle valutazioni di professionalità, essendo dubbia la configurabilità di una portata autenticamente precettiva, ad osservanza incondizionata, degli stessi, se intesa come foriera di una responsabilità disciplinare automaticamente derivante da ogni inosservanza. | ||||
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