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Procura Generale di Cassazione

Procura Generale di Cassazione

Funzioni

Funzioni in materia civile

Il pubblico ministero di legittimità deve intervenire in tutti i procedimenti civili assegnati alle udienze pubbliche nonché nei regolamenti preventivi di giurisdizione (conflitti tra diverse giurisdizioni, di natura interna o internazionale) e nei regolamenti di competenza (conflitti nell’ambito della giurisdizione ordinaria). Egli, viceversa, ha facoltà di intervenire per iscritto nei procedimenti assegnati dalla Corte di cassazione alle adunanze camerali. Il pubblico ministero non deve intervenire nei soli ricorsi semplici trattati dalla VI sezione civile della Corte. Il Procuratore generale può poi proporre ricorsi «nell’interesse della legge» (art. 363 c.p.c.) per chiedere che la Corte di cassazione fissi un principio di diritto su una specifica questione giuridica, che non sia arrivata all’attenzione della Corte o perché le parti non hanno presentato ricorso contro la decisione di merito o perché tale decisione non sia impugnabile.

Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione “Civile”


Funzioni in materia penale

In materia penale il pubblico ministero di legittimità deve sempre intervenire e presentare le sue conclusioni in ciascun ricorso proposto davanti alla Corte di cassazione. Egli non è mai vincolato dalle conclusioni rese dai rappresentanti del pubblico ministero nei giudizi di merito.
La legge assegna altresì al Procuratore generale il potere di risolvere i contrasti di competenza, positivi o negativi, sorti nella fase delle indagini preliminari tra due o più procure territoriali operanti in distretti diversi.

Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione “Penale”


Funzioni in materia disciplinare

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione è titolare dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari professionali (titolarità che spetta altresì al Ministro della Giustizia) e, in tale qualità, svolge funzioni di organo istruttore del procedimento disciplinare e di pubblico ministero dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
Il decreto legislativo n. 109 del 2006 contempla un sistema completo e tipizzato di violazioni e sanzioni disciplinari e detta le norme relative al procedimento, concernenti sia la fase predisciplinare sia la fase disciplinare.

Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione “Disciplinare”


Vigilanza nell'esercizio dell'azione penale

La riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006, con l’art. 6 del decreto legislativo n. 109 del 2006, ha previsto una nuova competenza del Procuratore generale presso la Corte di cassazione: quella di svolgere, attraverso i Procuratori generali dei singoli distretti di corte d’appello, un’attività (non gerarchica) di informazione e controllo sulla condotta dei Procuratori della Repubblica, ad esempio al fine di evitare e di prevenire i conflitti tra i diversi uffici e garantire il rispetto dei principi, convenzionali e costituzionali, del giusto processo.
Il Procuratore generale esercita inoltre il potere di controllo sull’attività della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, che è una procura nazionale incaricata del coordinamento tra le diverse inchieste in materia di criminalità organizzata e terrorismo 

Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione “Orientamenti per gli uffici di procura”

 

 

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