WELCOME_MESSAGE

Procura Generale di Cassazione

Procura Generale di Cassazione

Civile

Nel giudizio civile di cassazione l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle udienze pubbliche, dinanzi alle Sezioni semplici o alle Sezioni Unite, è stabilito dalla legge in relazione alla funzione istituzionale di uniformità dell'interpretazione del diritto attribuita alla Corte di cassazione, con una esaltazione dei caratteri di imparziale organo di giustizia della Procura generale, chiamata a collaborare all' attuazione dell'ordinamento in maniera indipendente rispetto agli interessi concreti delle parti del giudizio.

Il pubblico ministero civile di legittimità  è obbligato altresì a rende le proprie conclusioni motivate nei regolamenti preventivi di giurisdizione (conflitti di attribuzione fra giudici ordinari e giudici amministrativi o contabili, nonché questioni di giurisdizione nei confronti degli stranieri e, più in generale, di giurisdizione internazionale) e nei regolamenti di competenza (conflitti di attribuzione tra giudici ordinari). In questi casi l’intervento viene fatto per iscritto.

A seguito di una recente riforma (decreto legge n. 168 del 2016 convertito in legge n. 197 del 2016), si è ampliato il ricorso al procedimento in camera di consiglio dinanzi alle Sezioni semplici della Corte e in tale ipotesi il pubblico ministero di legittimità ha la facoltà, e non l’obbligo, di intervenire, attraverso delle conclusioni scritte da depositare prima dell’adunanza camerale. La selezione dei ricorsi meritevoli dell’intervento scritto del pubblico ministero viene fatta attraverso uno “spoglio” dei fascicoli realizzato da gruppi di lavoro divisi per materie specializzate sulla falsariga delle competenze delle singole sezioni della Corte.

La Procura generale non interviene unicamente nei ricorsi civili ritenuti manifestamente fondati o infondati o manifestamente inammissibili.

Infine, in sede civile il Procuratore generale ha un rilevante ed esclusivo potere di iniziativa autonoma, riservatogli dall’art. 363 c.p.c., ossia quello di presentare un “ricorso nell’interesse della legge” per chiedere che la Corte di cassazione fissi un principio di diritto su una specifica questione giuridica, che non sia arrivata all’attenzione della Corte o perché le parti non hanno presentato ricorso contro la decisione di merito o perché tale decisione non sia impugnabile. Si tratta di uno strumento negli ultimi anni via via valorizzato e che si intende ulteriormente valorizzare in prospettiva, in modo che la Procura generale possa attuare in pieno il proprio ruolo di organo imparziale di giustizia che prescinde dagli interessi concreti delle parti del giudizio e concorre all’ “esatta osservanza ed uniforme interpretazione della legge”. La pronuncia richiesta alla Corte, che serve a chiarire l'esatta portata e il reale significato della normativa di riferimento, non produce effetto nella specifica controversia ma vale come affermazione di principio per i futuri casi analoghi.

Torna a inizio pagina Collapse