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Procura Generale di Cassazione

Procura Generale di Cassazione

Procedimenti disciplinari a carico di magistrati ordinari

Il procedimento predisciplinare è iscritto a seguito di segnalazione di notizie di possibile rilievo disciplinare: da parte del Ministro della giustizia, ovvero del CSM, dei Consigli Giudiziari, dei dirigenti degli uffici giudiziari, oppure di magistrati e di organi istituzionali o della P.A.; da parte di privati cittadini.
Iscritto procedimento predisciplinare, la relativa trattazione è delegata ad un sostituto procuratore generale e nel corso dello stesso possono essere svolte sommarie indagini preliminari; l’azione deve essere esercitata entro il termine di un anno dalla notizia circostanziata (salvi i casi di sospensione del procedimento previsti dal decreto legislativo n. 109 del 2006).

Il procedimento può essere definito con archiviazione, ai sensi dell’art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 109 del 2006, ovvero con il promovimento dell’azione disciplinare. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al Ministro della giustizia che, qualora dissenta dallo stesso, può esercitare l’azione disciplinare anche direttamente richiedendo al Presidente della Sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione.

Promossa l’azione disciplinare ed iscritto il relativo procedimento, la trattazione dello stesso è delegata ad un sostituto procuratore generale; espletate le relative indagini, entro il termine di due anni dall’inizio del procedimento devono essere formulate le richieste conclusive.

In particolare, il procedimento può concludersi: con la richiesta alla Sezione disciplinare di non luogo a procedere ed in detta ipotesi il Ministro della giustizia, nei casi previsti dall’art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 2006, ricevuta comunicazione della richiesta di non luogo a procedere, può richiedere al Presidente della Sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione; con la richiesta al Presidente della Sezione disciplinare di fissazione dell’udienza di discussione orale.

La sentenza pronunciata dalla Sezione disciplinare può essere impugnata dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione.

La Procura generale pubblica nel suo sito alcune informazioni concernenti il settore disciplinare, così mettendole a disposizione della collettività:

1. Estratto dall’intervento per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2020.
2. Ordine di servizio del 22 giugno 2020, n. 34.
3. Ordine di servizio del 17 dicembre 2019, n. 44.
4. Direttive del Procuratore generale per la valutazione della sussistenza di taluni illeciti disciplinari.
5. Massimario delle archiviazioni più significative.

L’estratto dall’intervento per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2020 illustra la finalità del sistema disciplinare nel quadro dei molteplici rimedi approntati dall’ordinamento allo scopo di garantire l’osservanza dei doveri che si impongono a tutti i magistrati.

L’ordine di servizio n. 34 del 2020 stabilisce le modalità dell’inoltro delle notizie aventi ad oggetto fatti di possibile rilievo disciplinare ed il contenuto minimo perché possano ritenersi circostanziate.       

Le Direttive del punto 4 (emesse il 22 giugno 2020 e integrate con provvedimento del 4 settembre 2020) fissano i criteri per assicurare l’omogenea valutazione delle condotte emergenti dal materiale documentale trasmesso in più fasi e fino al mese di giugno dalla Procura della Repubblica di Perugia, senza una precisa indicazione delle condotte di eventuale rilievo disciplinare dallo stesso emergenti. E’ stato così necessario un esame preliminare che - tenuto conto che non spetta all’organo dell’azione una generale e generica attività ispettiva, riservata ad appositi, differenti, organi (innanzitutto l’Ispettorato del Ministero della Giustizia) e alle dirigenze degli uffici, gravate dall’obbligo della segnalazione degli illeciti – ha imposto di fornire ai magistrati che compongono il settore disciplinare della Procura generale orientamenti chiari, in grado di permettere scelte omogenee e, allo stesso tempo, di garantire la trasparenza delle modalità con le quali è stato affrontato questo delicato compito.
Le Direttive rivestono, peraltro, una valenza generale, che va oltre la situazione descritta (con conseguente opportunità di darne conoscenza), in quanto forniscono i criteri generali per discriminare taluni comportamenti che costituiscono potenzialmente un illecito disciplinare da quelli che – pur eticamente e/o deontologicamente riprovevoli – non lo sono. Il legislatore ha infatti introdotto nel 2006 il principio di tipicità dell’illecito, cosicché l’azione disciplinare può (e deve) essere promossa esclusivamente quando una data condotta integri tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare tipizzata.
Il legislatore ha altresì attribuito al Procuratore generale il potere-dovere di valutare la condotta nel suo complesso, prevedendo che la notizia debba essere archiviata anche se l’illecito risulti integrato, ma la violazione non sia tuttavia di gravità tale da ledere i valori tutelati dalla fattispecie disciplinare. Vi è dunque, pur nell’ambito dell’obbligatorietà dell’azione (la cui base giuridica, diversamente da quella dell’azione penale, è costituita non da una norma della Costituzione, bensì da una norma di legge ordinaria, che ne ha conseguentemente stabilito gli specifici caratteri), uno spazio valutativo che impone in detta ipotesi l’archiviazione.
Inoltre, non poche segnalazioni provenienti da privati e che, secondo una recente valutazione, rappresentano, all’incirca, tra il 60 e il 70% di quelle pervenute all’Ufficio, per la loro genericità (quindi, in quanto non circostanziate), o perché sostanziantisi nella pretesa di una nuova valutazione dell’esito di un giudizio (penale o civile) o perché di fatto anonime, sono archiviate de plano. Nondimeno, la notizia del relativo provvedimento, benché non direttamente riconducibile alla previsione dell’art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 109 del 2006, è egualmente trasmessa al Ministro della Giustizia, in modo da assicurarne la conoscenza ai fini dell’eventuale svolgimento dell’attività ispettiva, ovvero dell’esercizio dell’azione secondo i criteri propri di un organo politico non vincolato dalla obbligatorietà della stessa.

Poiché l’area del procedimento, prima dell’esercizio dell’azione, in considerazione della finalità del sistema disciplinare e dell’inesistenza di un interesse dell’esponente tutelabile in tale ambito, è sottoposta al principio di riservatezza  ed è conseguentemente ammissibile dare esclusivamente le notizie indicate nell’ordine di servizio di cui al punto 3, con le modalità in questo stabilite (delle quali si è dunque fornita conoscenza mediante pubblicazione nel presente sito), si è deciso di rendere pubblici i criteri sin qui utilizzati per l’archiviazione, al fine di dare conoscenza delle ragioni delle scelte operate, soprattutto nell’area di confine tra ciò che è tipizzato (e dunque rilevante) da ciò che non lo è, confine non sempre in astratto ben definibile. Ci si augura così di contemperare le esigenze di trasparenza con i rigorosi limiti consentiti da detto principio.
E’ stato, quindi, elaborato una sorta di massimario dei decreti di archiviazione, che dà conto di alcuni di essi, in particolare di quelli che hanno affermato principi di più generale valenza. Le massime sono depurate dei nomi e dei riferimenti che potrebbero portare alla identificazione dei casi concreti, per rispettare la riservatezza. Esse sono redatte con riguardo alla tripartizione degli illeciti tipici (nell’esercizio delle funzioni; fuori dell’esercizio delle funzioni; conseguenti a reato) ed alle questioni di natura procedimentale.
L’archivio sarà via via aggiornato, dando conto altresì delle decisioni del Ministro, quando diverse da quelle della Procura generale. I tempi della massimazione rispetteranno in genere quelli attribuiti al Ministro per le sue deliberazioni.

 

Si comunica che le segnalazioni di fatti aventi eventuale rilevanza disciplinare, provenienti da privati a mezzo posta elettronica non certificata, così come le istanze ad esse relative, non determinano nessun obbligo di provvedere, e, conseguentemente, alle stesse non sarà dato riscontro.

 

E' qui disponibile la registrazione video della conferenza stampa del 25 giugno 2020, convocata dal Procuratore generale della Corte di cassazione, sul tema "delle azioni disciplinari" effettuata e trasmessa da Radio Radicale.

 

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