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| 09/04/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia circostanziata - Caratteri – Fattispecie. | ||
| Il personale convincimento in ordine alla fondatezza della propria tesi, in difetto della specifica e puntuale indicazione di un'eventuale grave errore di legge e di un travisamento del fatto, nei termini previsti dal d.lgs. n. 109 del 2006, non ipotizzabile sulla scorta della mera discrasia delle valutazioni della parte e del magistrato requirente, non configura una notizia circostanziata ex art. 15 d.lgs. n. 109 del 2006 e la parte, vertendosi in ipotesi di mero contrasto valutativo, bene può e deve coltivare il proprio dissenso nell'ordinaria sede processuale. | ||||
| 30/03/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione. | ||
| La grave violazione (anche sotto forma di falsa applicazione o disapplicazione) di una norma di legge che il giudice sarebbe stato tenuto ad osservare richiede di indagare se il comportamento censurato sia espressivo di un atteggiamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato ed il prestigio dell'ordine giudiziario, occorrendo a questo scopo valutarne le modalità e il contesto, specificamente verificando la sussistenza di un'incontrovertibile difformità della seguita interpretazione della norma da quelle già prospettate o ragionevolmente possibili, che sia tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente, in concreto, sul prestigio dell'ordine giudiziario. Conseguentemente, l'inesattezza tecnico-giuridica non è da sola sufficiente a configurare l'illecito disciplinare del magistrato, se non sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario. | ||||
| 30/03/2015 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Esposto disciplinare concernente asserite violazioni in processo civile non definito - Rapporto di pregiudizialità necessaria – Esclusione. | ||
| Non sussiste una relazione di pregiudizialità necessaria tra procedimento ordinario e procedimento disciplinare, essendo diversi i piani sui quali opera l'eventuale errore frutto di negligenza inescusabile e diversi anche gli accertamenti richiesti nelle due differenti sedi. Nondimeno, le valutazioni da svolgere nella fase predisciplinare neppure possono costituire una sorta di anticipazione del giudizio inderogabilmente riservato al competente giudice dell'impugnazione, essendo l'oggetto del giudizio da compiere in questa sede diverso e non avendo la responsabilità disciplinare la funzione di prevenire e/o punire gli eventuali errori dei magistrati, i quali trovano nel processo la loro fisiologica soluzione, bensì quella, diversa, di garantire che la giurisdizione sia esercitata nell'osservanza dei doveri fondamentali che incombono sul magistrato. | ||||
| 30/03/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) – Modalità della contestazione dell'autenticità di una scrittura – Fattispecie. | ||
| Il disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 c.p.c. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga da quest'ultima, ovvero da un soggetto che la rappresenti, onde è estraneo al paradigma degli artt. 214 e 215 c.p.c. la contestazione dell'autenticità di un atto attribuito non alla parte contro la quale è prodotto ma alla parte stessa che intende avvalersene. In quest'ultima ipotesi la contestazione deve essere formulata articolando una eccezione di falso, nei modi e nelle forme di cui agli art. 221 ss. c.p.c. Pertanto, qualora quest'ultima non sia stata proposta, non sussiste nessuna violazione di legge nella condotta del G.I. civile che ritenga autentico il documento, nonostante l'eccezione di disconoscimento irritualmente sollevata dalla parte che non ha formato il documento. | ||||
| 30/03/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) – Esortazione alla parte ad essere educata – Violazione disciplinare – Esclusione. | ||
| Non costituisce condotta gravemente scorretta, idonea ad integrare l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera d), d.l.gs. n. 109 del 2006, il comportamento del giudice civile che, nel corso dell'udienza, rivolgendosi alla parte, l'invita ad «imparare ad essere educata», sollecitando il difensore della medesima a spiegarle «che in udienza si deve mantenere un comportamento educato», apparendo queste mere esortazioni ad una condotta consona all'udienza che, per le forme ed i modi, può essere al più giudicata inopportuna e, tuttavia, difetta dei caratteri previsti da detta norma, indispensabili per l'integrazione della fattispecie dalla stessa prevista. | ||||
| 30/03/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Nomina di c.t.u. non iscritto nell'albo locale dei consulenti – Illecito disciplinare – Presupposti. | ||
| Non costituisce illecito disciplinare la nomina di un c.t.u. non iscritto nel locale albo dei consulenti tecnici, senza avere preventivamente sentito il Presidente del Tribunale, poiché le norme sulla scelta del consulente tecnico hanno carattere esclusivamente orientativo, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria di appartenenza, esclusivamente all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fermo restando il limite generale della non contrarietà della scelta a motivi istituzionali. | ||||
| 26/03/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lettera a) - Obbligo di astensione del P.M. - Mera e generica contiguità politica con l'indagato – Obbligo di astensione – Esclusione. | ||
| La mera deduzione di un'asserita contiguità da parte del P.M. al contesto politico riconducibile all'indagato (nella specie, un senatore della Repubblica), non confortata da elementi precisi e concreti comprovanti l'esistenza di rapporti di amicizia o conoscenza con lo stesso, è circostanza inidonea a far ipotizzare la violazione dell'obbligo di astensione e l'illecito dell'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006 (nella specie, il P.M. aveva chiesto l'archiviazione del p.p. e pochi mesi dopo tale richiesta era stato designato assessore regionale, in una giunta politicamente riconducibile allo stesso partito cui aderiva detto senatore). | ||||
| 26/03/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Violazioni dell'art. 2, comma 1, lettere g), h), m), ff) – Presupposti. | ||
| Gli errori commessi dal magistrato nell'esercizio dell'attività giurisdizionale possono assumere rilievo disciplinare, qualora siano riconducibili alle fattispecie dell'art. 2, comma 1, lettere g), h), m), ff), d. l.vo n. 106 del 2009. A questo scopo è necessario che l'errore sia grave, e cioè determinato da ignoranza o negligenza inescusabile, occorrendo mantenere distinta la patologia processuale da quella disciplinare, essendo quest'ultima riscontrabile quando l'errore è frutto di un atteggiamento di ribellione alla legge, ovvero di una caduta di professionalità al di sotto della soglia da considerare irrinunciabile e, conseguentemente, l'elemento rilevante per attribuire rilevanza disciplinare all'inesattezza tecnico-giuridica va rinvenuto nel carattere macroscopico, palese, evidente ed ingiustificabile dell'errore. | ||||
| 23/03/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lettera a) - Partecipazione al Collegio della Corte di cassazione (ma non come relatore) di un magistrato che aveva concorso all’adozione del provvedimento di merito - Fattispecie. | ||
| Non sussiste l'illecito dell’art. 2, comma 1, lettera c), d.l.gs. n. 109 del 2006, per violazione dell'obbligo di astensione, qualora il magistrato abbia concorso, come componente del Collegio, alla decisione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che abbia disposto la parziale confisca dei beni, se, in primo grado, egli aveva concorso all'adozione del diverso provvedimento di sequestro provvisorio degli stessi. E ciò sia in considerazione della controvertibilità dell'esistenza di una ragione di incompatibilità, tale da incidere comunque sull'esistenza dell'elemento soggettivo della violazione, ulteriormente escluso dalla considerazione che l'elevato numero dei procedimenti di prevenzione trattati in primo grado e l'altrettanto elevato numero dei ricorsi definiti all'udienza in cui è stato deciso quello indicato rendono ragionevole presumere che egli neppure si fosse avveduto di avere compiuto atti nel procedimento, nella fase di merito. | ||||
| 23/03/2015 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera a) - Elemento soggettivo. | ||
| L'inosservanza dell'obbligo di astensione costituisce illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lettera c), d. l.gs. n. 109 del 2006, esclusivamente qualora sia «consapevole», previsione che, sotto il profilo soggettivo, benché non richieda uno specifico intento trasgressivo e la c.d. "coscienza dell'antigiuridicità" del comportamento integrante la violazione del precetto, esige tuttavia la consapevolezza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige, al fine della tutela dell'immagine del singolo magistrato e dell'ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia quell'atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quanto meno il sospetto, sul versante esterno, di parzialità in chi lo compie. | ||||
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