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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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28/04/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.
L’eventuale errore nell’ammissione al passivo del fallimento di un credito, quanto alla qualificazione dello stesso (come chirografario o privilegiato), tenuto conto degli elementi costitutivi dell’illecito disciplinare dell’art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, è inidoneo ad integrare lo stesso, qualora l’esposto con cui è denunciato si risolva in una generica doglianza, svolta a distanza di sei anni dalla decisione, senza neppure indicare se siano stati esercitati i rimedi previsti dall’ordinamento, per censurarlo.
20/04/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie.
Rientra nell’ambito dell’attività interpretativa non censurabile in sede disciplinare la condotta del P.M. che, assunto il compito di coordinatore della squadra di repressione reati informatici, ritenendo opportuno e necessario instaurare un nuovo metodo d’indagine, proceda alla nomina, in un fascicolo-pilota, di due consulenti allo scopo di adottare un nuovo, generale, modello info-investigativo, imputando a questo la relativa spesa, procedendo inoltre all’acquisto di apparecchiature informatiche
05/04/2016 ILLECITI DISCIPLINARI Presupposto soggettivo – Componenti del C.s.m. – Immunità disciplinare per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni consiliari – Riferimento dell’immunità agli atti compiuti dai componenti della sezione disciplinare.
In virtù dell’art. 32-bis della legge n. 195 del 1958 (introdotto dall’art. 5 della legge n. 1 del 1981), come interpretato dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, in considerazione della ratio di detta norma, strumentale a garantire l’indipendenza del Consiglio superiore (tanto nei rapporti con altri poteri quanto nei rapporti con l'ordine giudiziario), deve ritenersi che l’immunità per gli atti di funzione concerna anche quelli compiuti dai componenti (togati) del C.s.m., quali membri della Sezione disciplinare, poiché la stessa riguarda tutti gli atti tipici della funzione consiliare riconducibili sia all’Adunanza plenaria, sia alle articolazioni interne del C.s.m. e, quindi, anche alla Sezione disciplinare, non esclusa dalla giustiziabilità di tali atti, a seconda del loro contenuto, dinanzi al giudice amministrativo, ovvero alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione.
05/04/2016 ILLECITI DISCIPLINARI Presupposto soggettivo – Collocamento ‘fuori ruolo’ del magistrato –Irrilevanza.
Ai fini della responsabilità disciplinare rileva lo status dell'appartenenza all'ordine giudiziario, che non viene meno per il fatto che al magistrato siano state conferite funzioni diverse da quelle giurisdizionali, ancora più quando soltanto la qualifica di magistrato abbia ciò consentito. Sussistono infatti, doveri che si impongono al magistrato in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico, ovvero di altra natura. La regola generale è, dunque, che il magistrato collocato fuori ruolo mantiene tutte le connotazioni tipiche del suo status e non può essere considerato, nel suo operare, come non esercitante le funzioni caratterizzanti l'appartenenza in atto all'ordine giudiziario, benché tale collocazione assuma rilevanza ai fini dell’accertamento degli elementi costitutivi dell’illecito, sul quale può evidentemente incidere la destinazione all’esercizio di funzioni non giudiziarie.
04/04/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Critiche contenute in provvedimenti giudiziari – Rilevanza disciplinare – Presupposti.
Qualora in un provvedimento giudiziario siano utilizzate espressioni critiche riferite ad altro provvedimento, sussiste la rilevanza disciplinare di tale condotta, se le espressioni abbiano univoca direzione denigratoria. Diversamente invece, secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza disciplinare (ord. n. 13 del 2012; sentt. n. 110 del 2008, n. 107 del 2009), quando le espressioni appaiano funzionali a ricostruire, colorire o sindacare, sia pure con toni aspramente critici, l’altrui provvedimento, difetta la rilevanza disciplinare della condotta e, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, neppure sussiste una responsabilità civile, se le espressioni presentino un’attinenza con l’oggetto della decisione e costituiscano uno strumento per indirizzare la decisione del giudice (Cass. n. 14452 del 2009).
04/04/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI L’attività interpretativa e valutativa, di cui all’art. 2, comma 2 - Interpretazione dei dati probatori da parte del P.M.
Il convincimento giudiziale (nella specie, del P.M.) derivante dall’interpretazione di dati probatori non è suscettibile di valutazione in sede disciplinare se non quando riposi, oltre che sulla dolosa intenzione di arrecare pregiudizio ad una parte, su fondamenti del tutto abnormi e dati processuali arbitrari, pena anche l’impropria trasformazione della giustizia disciplinare in strumento di rivalsa nei confronti del magistrato.
01/04/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Violazione del dovere di riserbo – Fattispecie
Secondo la giurisprudenza costituzionale, pur dovendo essere riconosciuto al magistrato il diritto dell’art. 21 Cost., lo stesso va bilanciato con i valori di imparzialità e indipendenza della magistratura, pure di rango costituzionale, che vanno tutelati con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie (sent. n. 224 del 2009), avendo altresì la Corte EDU sottolineato che al magistrato si impone la più grande discrezione (sent. 13/11/08, Kaiasu), tenuto conto del valore dell’apparenza ed imparzialità, strumentali a preservare la fiducia che il magistrato deve ispirare alla generalità dei cittadini (sent. 15/12/05, Kiprianou). In applicazione di tali principi e tenuto conto del principio di tipicità degli illeciti disciplinari, non sussiste violazione del dovere di riserbo (sanzionata dall’art. 2, comma 1, lettere u, v, aa), qualora un P.M. si sia limitato a rendere ad un giornalista concise dichiarazioni su un fatto già noto, senza dilungarsi in particolari specificamente concernenti gli affari in corso di trattazione e senza ledere i diritti dei soggetti coinvolti nei medesimi.
30/03/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Critiche contenute in provvedimenti giudiziari – Rilevanza disciplinare – Presupposti.
Non sussiste l’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il P.M., nel corpo di un ricorso per cassazione, censuri l’operato del giudice di primo grado con espressioni che, pur potendo considerarsi di dubbia correttezza, non raggiungano, tenuto conto della peculiare rilevanza del procedimento e dei rilievi fortemente critici rivolto nel provvedimento gravato all’operato dei pubblici ministeri, il livello di gravità richiesto dalla norma (è richiamata Sez. disc. n. 39 del 2012).
10/02/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) – Ritardata iscrizione della notizia di reato da parte del P.M. – Elementi costitutivi dell’illecito.
Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite civili, configura l’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta del P.M. che non proceda all'iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 335 c.p.p., della persona a cui il reato sia attribuito. Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza disciplinare, l'obbligo d'iscrizione del nominativo dell'indagato sorge soltanto quando a carico di una persona "emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti".
10/02/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) - Fattispecie.
Benché sia censurabile la condotta del magistrato che si abbandona a comportamenti indicativi di scarso controllo della propria impulsività e di aggressività verbale, non sussiste l’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso di un P.M. che, a fronte dell’eccezione formulata in udienza da un difensore, con la quale questi contestava la regolarità della condotta processuale del P.M., relazioni sulla vicenda al Capo dell’Ufficio, utilizzando espressioni di critica, anche forti, tenuto conto della tipologia dell’atto, del contesto complessivo della vicenda e delle asserzioni del difensore.

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