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OGGETTO
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| 03/06/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) – Immobili abusivi – Protocolli di intesa tra Procuratore della Repubblica e Comune – Legittimità. | ||
| Devono ritenersi legittimi (con conseguente inesistenza di profili di rilievo disciplinare) i protocolli di intesa stipulati dal Procuratore della Repubblica con un Comune, aventi ad oggetto l’individuazione degli immobili e le modalità della demolizione degli immobili abusivamente edificati. | ||||
| 03/06/2016 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia circostanziata – Caratteri. | ||
| Il carattere circostanziato della denuncia disciplinare (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006) esige la precisa indicazione degli elementi oggettivi (quindi, non consistenti in generici riferimenti, mere ipotesi o congetture) che, in riferimento alle violazioni suscettibili di incontrare il limite della clausola di salvaguardia dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, si traduce nella necessità della puntuale precisazione dell’asserito errore, che difetta specie in presenza di plurimi provvedimenti, congruamente motivati, dei quali si lamenti genericamente l’ingiustizia. | ||||
| 01/06/2016 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Intercettazioni telefoniche – Limiti di utilizzabilità. | ||
| Le intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., norma quest'ultima riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato, sicché si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale. Ne consegue l’inutilizzabilità nel procedimento disciplinare (e la correlativa impossibilità di promuoverlo) delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili per violazione degli artt. 271 e 103, comma 3, c.p.p., qualora per tale ragione sia stata disposta l’archiviazione del procedimento penale promosso sulla base delle stesse e difettino ulteriori elementi di riscontro del contenuto delle stesse (Nella specie, dall’illegittima intercettazione risultava che l’intercettato, nel conferire con il proprio difensore, aveva indicato un magistrato quale destinatario di somme frutto dell’ipotizzato reato di bancarotta fraudolenta). | ||||
| 09/05/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Obbligo di astensione del P.M. – Elementi costitutivi dell’illecito. | ||
| Anche per il P.M. sussiste il dovere di valutare, nell'esercizio delle sue funzioni, se sussistano ragioni di grave convenienza per non trattare un procedimento penale a lui assegnato, ma l’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006 è configurabile esclusivamente in presenza di situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la mancata astensione possa essere ispirata a fini diversi da quelli di istituto e, in particolare, al conseguimento di obiettivi e al soddisfacimento di interessi personali. Per la sussistenza dell’elemento psicologico dell'illecito non è necessaria la "coscienza dell'antigiuridicità" del comportamento integrante la violazione del precetto, ma è sufficiente la conoscenza di quelle circostanze di fatto in presenza delle quali, in considerazione della ricorrenza dell'interesse proprio o di un proprio congiunto, sussista l'obbligo di astensione, nonché l'adozione, cosciente e volontaria, dell'atto medesimo, pur versandosi in quella situazione. Deve conseguentemente escludersi la ricorrenza dei presupposti di tale illecito nella condotta del P.M. che, nel corso di un interrogatorio, abbia raccolto dichiarazioni rese dall’indagato, concernenti un soggetto terzo in relazione al quale successivamente è stato iscritto p.p. non delegato allo stesso, in quanto aveva notiziato il Procuratore della Repubblica dell’esistenza di ragioni per astenersi dalla trattazione del medesimo. | ||||
| 09/05/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI | Esistenza di un contenzioso civile con un avvocato – Rilevanza disciplinare – Presupposti. | ||
| Non sussistono i presupposti di una condotta scorretta e, comunque, di illecito disciplinare nel caso in cui una magistrato (nella specie, un P.M.) abbia un contenzioso civile con un avvocato, avente ad oggetto il pagamento di competenze professionali, in difetto di elementi tali da far pur solo adombrare l’indebito uso della qualità di magistrato nelle fasi genetiche e funzionali del rapporto e se il magistrato si sia poi astenuto dal trattare un p.p. nel quale detto avvocato aveva successivamente assunto la veste di indagato. | ||||
| 09/05/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Omessa segnalazione di un illecito disciplinare – Presupposti. | ||
| Non è ipotizzabile alcuna violazione disciplinare nella condotta del Procuratore della Repubblica, il quale, notiziato da un avvocato dell’esistenza di un contenzioso civile tra lo stesso ed un P.M. del suo ufficio, omette di adottare provvedimenti, non sussistendo nessun p.p. iscritto nei confronti di detto avvocato (né risultando ulteriori rapporti in relazione ad altri procedimenti) e che, essendo stato successivamente il predetto iscritto nel registro degli indagati, ricevuta dichiarazione di astensione dal precitato P.M., non gli conferisce la delega a trattare siffatto procedimento. | ||||
| 09/05/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI | Frequentazione di persona condannata per omicidio – Successiva riabilitazione – Illecito disciplinare – Insussistenza. | ||
| Non sussiste l’illecito disciplinare dell’art. 3, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora si accerti che un magistrato abbia intessuto una frequentazione (consistente in un «fitto scambio di telefonate e di sms») con persona condannata, con sentenza definitiva, per omicidio volontario, ma che sia stato riabilitato con ordinanza del competente Tribunale di sorveglianza. | ||||
| 04/05/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) – Fattispecie. | ||
| L’elemento determinante per attribuire rilevanza disciplinare all’inesattezza tecnico-giuridica della decisione va identificato nel carattere macroscopico, palese, evidente ed ingiustificabile dell’errore, verificabile, come tale, al di là di ogni ragionevole dubbio e di ogni possibile discussione. Tali caratteri non ricorrono in riferimento al provvedimento di attuazione di un’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., concernente il diritto all’accesso ad un dato trattamento terapeutico, in cui l’ausiliario incaricato dell’esecuzione era erroneamente qualificato come commissario ad acta ed erano affrontate questioni relative all’interferenza con un provvedimento di sequestro penale, senza che fosse configurabile l’adozione di un provvedimento abnorme. | ||||
| 28/04/2016 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Esposto – Carattere circostanziato – Nozione – Fattispecie. | ||
| L’esposto disciplinare non può risolversi in una denuncia che, per genericità ed ipoteticità, consista in una mera prospettazione congetturale che, come tale, deve ritenersi inidonea ad integrare la denuncia «circostanziata» dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, non essendo tale carattere soddisfatto dalla mera allusività e dal mero e generico sospetto, adombrato allo scopo di supportare un’istanza di contenuto esplorativo diretta ad ottenere l’espletamento di un’attività sostanzialmente ispettiva, che esorbita dalle competenze della Procura Generale. | ||||
| 28/04/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) - Fattispecie. | ||
| La ritenuta applicabilità (con sentenza pronunciata il 20/10/2006) della legge fallimentare nel testo anteriore alla riforma realizzata dal d.lgs. n. 5 del 2006 a procedura aperta su ricorso proposto anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa, ma deciso successivamente a detta data, non integra una grave violazione di legge ex art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, tenuto conto che la questione di diritto intertemporale posta dalla nuova disciplina aveva costituito oggetto di divergenti interpretazioni nella giurisprudenza di merito ed è stata risolta da una pronuncia della Corte di cassazione del 2008. | ||||
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