WELCOME_MESSAGE

Procura Generale di Cassazione

Procura Generale di Cassazione

Massime di archiviazione

Cerca tra le Massime di archiviazione:

DATA
MATERIA
OGGETTO
06/10/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di un provvedimento di modifica tabellare prima dell’approvazione da parte del Consiglio giudiziario – Rilevanza disciplinare - Esclusione.
Non sussiste un uso indebito e strumentale della posizione di magistrato, al fine di condizionare la decisione del Consiglio giudiziario, chiamato a valutare il provvedimento di modifica tabellare consistente nel trasferimento di un giudice civile da una ad altra sezione del tribunale, nel caso in cui il presidente della sezione alla quale il magistrato era assegnato comunichi, a mezzo di una missiva, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati detto decreto, potendo la stessa essere interpretata come un tentativo di porre rimedio ad alcune disfunzioni che avrebbero potuto prodursi e, comunque, di ottenere (attraverso la pubblicazione on line nel sito del Consiglio dell’Ordine non della missiva, ma del decreto) che gli avvocati potessero più agevolmente verificare il nuovo calendario delle udienze.
06/10/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI La violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione – Comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di un provvedimento di modifica tabellare nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio giudiziario – Violazione .
La violazione dell’art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 109 del 2016 (violazione del dovere di riservatezza) richiede che l’atto del procedimento o l’affare sia coperto dal segreto o sia previsto il divieto di pubblicazione dello stesso, carattere che non sussiste in riferimento ai provvedimenti di modifica tabellare (nella specie, è stata esclusa la sussistenza di detto illecito in riferimento alla comunicazione, a mezzo di una missiva, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati da parte del Presidente di una sezione civile del provvedimento che disponeva il trasferimento ad altra sezione civile di un magistrato, effettuata nei giorni immediatamente antecedenti la seduta del Consiglio giudiziario che avrebbe dovuto esaminare il provvedimento di modifica tabellare).
10/09/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) – Scadenza dei termini di custodia cautelare – Presupposti della negligenza inescusabile – Fattispecie.
Non sussiste l’illecito disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2016, nel caso di ritardata scarcerazione di un indagato a seguito di scadenza del termine massimo di custodia cautelare, qualora il ritardo sia stato contenuto in uno spazio temporale particolarmente breve (nella specie, 13 ore) e sia stato determinato da una serie di peculiari eventi di natura procedurale (costituiti dall’originaria, erronea indicazione nello scadenzario cartaceo della data di scadenza della misura e dal fatto che il fascicolo era stato inviato al GIP per la decisione su un’istanza di attenuazione della misura, il GIP aveva chiesto del GIP al difensore di integrazioni documentali, con conseguente privazione per il P.M., per almeno dieci giorni, della disponibilità del fascicolo), così da fare escludere la configurabilità di una negligenza inescusabile.
10/09/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) – Scadenza dei termini di custodia cautelare – Presupposti della negligenza inescusabile – Fattispecie.
Non sussiste l’illecito disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2016, nel caso di ritardata scarcerazione di un indagato a seguito di scadenza del termine massimo di custodia cautelare, qualora il ritardo sia stato contenuto in uno spazio temporale particolarmente breve (nella specie, 13 ore) e sia stato determinato da una serie di peculiari eventi di natura procedurale (costituiti dall’originaria, erronea indicazione nello scadenzario cartaceo della data di scadenza della misura e dal fatto che il fascicolo era stato inviato al GIP per la decisione su un’istanza di attenuazione della misura, il GIP aveva chiesto del GIP al difensore di integrazioni documentali, con conseguente privazione per il P.M., per almeno dieci giorni, della disponibilità del fascicolo), così da fare escludere la configurabilità di una negligenza inescusabile.
04/07/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) – Denuncia di un asserito errore nella pendenza del giudizio di impugnazione – Rilevanza.
Qualora l’esposto disciplinare deduca la violazione dell’art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, denunciando asseriti errori nell’applicazione della legge sostanziale e/o processuale relativi ad un giudizio in corso, benchè non sussista un rapporto di pregiudizialità tra quest’ultimo ed il procedimento disciplinare (tenuto conto della diversità dei piani sui quali opera l’eventuale errore), è tuttavia certo che le valutazioni da svolgere in sede disciplinare neppure possono costituire una sorta di anticipazione del giudizio inderogabilmente riservato all’ordinaria sede processuale, così da realizzare uno stravolgimento del sistema, occorrendo evitare anticipazioni e/o sovrapposizioni di giudizi lesive dei principi costituzionali che governano la giurisdizione.
20/06/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) – Nozione - Fattispecie.
Il limite di operatività della clausola dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2016 è costituito dall’abnormità intrinseca della valutazione, che sussiste in casi di provvedimenti in cui la motivazione sia del tutto assente o completamente estranea al modello legale dell’atto. Va peraltro esclusa l’abnormità dei provvedimenti che, nel motivare, rispettivamente, la richiesta e l’ordinanza di custodia cautelare per il reato di corruzione, non tengono conto delle risultanze di un rapporto della G.d.F. che, nel tracciare il flusso finanziario della somma costituente il prezzo della corruzione, escludono la prova del ricevimento della stessa da parte dell’indagato, qualora sussistevano ulteriori elementi dotati di autonoma valenza indiziante rispetto al citato flusso finanziario della somma, prezzo della ipotizzata corruzione.
08/06/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Provvedimenti abnormi (art. 2, comma 1, lettera m) – Provvedimenti in tema di intercettazioni telefoniche.
La condotta del P.M. consistente nella redazione di un decreto esecutivo della proroga di intercettazione, che contempla un’utenza erroneamente inserita, in quanto per essa era stata negata la proroga (in riferimento peraltro ad un decreto del G.I.P., caratterizzato da una struttura ‘cumulativa’, siccome in parte autorizzatorio, in parte reiettivo della richiesta concernente una molteplicità di utenze), seguita, a distanza di quattro giorni (una volta avuta contezza dell’errore) dall’ordine di cessazione dell’intercettazione e, quindi, dalla richiesta e dalla pronuncia da parte del G.I.P. del provvedimento di distruzione dei supporti informatici e dei cc.dd. brogliacci delle intercettazioni illegittimamente eseguite e dalla cancellazione dei dati dal server, non integra l’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 109 del 2006: perché detta distruzione fa escludere la lesione di diritti personali; perché, ancora prima, nella condotta non è ravvisabile una negligenza inescusabile, tenuto conto della struttura ‘cumulativa’ del provvedimento del G.I.P.; perché rileva l’adozione del decreto esecutivo in una giornata prefestiva in cui il P.M. era stato chiamato a svolgere molteplici funzioni (anche direttive, in assenza del Procuratore), in territorio ad altissima valenza criminogena, al termine di una settimana caratterizzata da intenso e gravoso carico di lavoro.
07/06/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Elementi costitutivi – Fattispecie.
Ai fini dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma primo, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, l'obbligo di astensione del magistrato, pur non essendo configurabile per la mera esistenza di gravi ragioni di convenienza ex art. 51, comma secondo, c.p.c., sussiste non soltanto nei casi indicati specificamente dall'art. 51, comma primo, c.p.c., bensì in tutti quelli in cui sia ravvisabile un interesse proprio del magistrato, o di un suo prossimo congiunto, a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire ad altri, o a cagionare un danno ingiusto ad altri. Non sussiste tale obbligo, qualora il giudice civile abbia svolto un incarico di docenza presso una Scuola PP.LL. di una università, relativo ad un modulo di diritto civile coordinato da un docente che sia avvocato in una causa a lui assegnata, se, alla data di instaurazione dello stesso, il modulo era stato completato e la scelta del modulo di insegnamento era stata frutto dell’assegnazione operata dal Consiglio direttivo della Scuola.
07/06/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza (art. 2, comma 1, lettera ff) – Provvedimento abnorme – Nozione.
Il provvedimento è definibile abnorme, sotto il profilo disciplinare, non solo quando si pone al di fuori di ogni schema giuridico o processuale, ma ogni qualvolta sia stato emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza, ipotesi in cui viene ad assumere rilevanza disciplinare non il risultato dell’attività giurisdizionale, ma il comportamento deontologicamente deviante rispetto ai cc.dd. protocolli della professione, con corrispondente violazione del dovere di diligenza.
07/06/2016 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Elementi costitutivi.
La mera cordialità dimostrata nel relazionarsi con l’avvocato di una delle parti può costituire comportamento inopportuno, ma non è da sola sintomatica dell’esistenza dei rapporti previsti dall’art. 51, comma primo, n. 2, c.p.c. che impongono il dovere di astensione.

Sono stati trovati 413 risultati. Mostrati: [281 – 290]


Torna a inizio pagina Collapse