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| 03/02/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui all’art. 2, comma 1, lettera ff) – Provvedimento abnorme – Nozione – Fattispecie. | ||
| Il provvedimento giurisdizionale può essere qualificato come abnorme quando si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e sia stato adottato in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti e in tale ipotesi non viene in rilievo il risultato interpretativo dell’attività giurisdizionale, bensì il comportamento deontologicamente deviante del magistrato. Peraltro, sintomatiche nel senso dell’insussistenza di un provvedimento abnorme possono essere le stesse deduzioni dell’esponente, se questi, denunciando la superficialità delle indagini, la valutazione non corretta delle esigenze cautelari, finisce con il formulare critiche in ordine ad un profilo valutativo della motivazione, piuttosto che delineare i presupposti dell’abnormità del provvedimento. | ||||
| 31/01/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI | Acquisto di beni ai pubblici incanti tenuti in ufficio diverso da quello ove è svolta la funzione – Illecito disciplinare – Esclusione – Fattispecie. | ||
| La considerazione che gli artt. 579 c.p.c. e 1471 c.c., per un verso, escludono l'ammissione ai pubblici incanti del solo debitore, autorizzando i procuratori legali a fare offerte per persone da nominare, e, per altro verso, fanno divieto di acquistare all'asta pubblica, direttamente o per interposta persona, ai pubblici ufficiali, ma con riguardo ai beni venduti per loro stesso ministero, rende palese che non sussiste un generale divieto per i magistrati di acquistare ai pubblici incanti. Nel sistema disciplinare tipizzato, tale acquisto non è dunque riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dal d.lgs. n. 109 del 2006, in difetto di elementi che dimostrino indebite interferenze e/o irregolarità nella procedura di vendita. | ||||
| 10/01/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI | Libertà di manifestazione del pensiero – Limiti. | ||
| Il magistrato è titolare dei diritti di espressione riconosciuti dall’art. 21 Cost. e, tuttavia, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 224 del 2009), i valori costituzionali di imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.) vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica e, dunque, per evitare che siano lesi, gli stessi si impongono al magistrato nell’esercizio di detti diritti. La Corte EDU, a sua volta, esige dal magistrato la più grande discrezione, al fine di garantire «gli imperativi superiori di giustizia e di grandezza della funzione giudiziaria» (sent. 13/11/2008, Kaiasu c. Turchia), tenuto anche conto della strumentalità del valore dell’apparenza di imparzialità rispetto allo scopo di garantire la fiducia che il magistrato deve ispirare alla generalità dei cittadini (sent. 15/12/2005, Kiprianou c. Cipro). Nondimeno, la violazione di detti limiti può configurare un illecito disciplinare esclusivamente qualora la condotta sia riconducibile ad uno degli illeciti previsti dal d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 10/01/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino una sentenza pronunciata dal dichiarante – Illecito disciplinare – Presupposti – Fattispecie. | ||
| Le dichiarazioni rese da un giudice ad un giornalista, concernenti una sentenza da lui emessa (già pubblicata alla data delle stesse), dirette ad esplicitare che il provvedimento era ispirato alle peculiari circostanze del caso, piuttosto che ad un orientamento generale suscettibile di essere riaffermato in vicende analoghe, e consistenti anche in rilievi sulle modalità delle indagini, diretti tuttavia a circoscrivere la portata della pronuncia e non a compromettere l’immagine del P.M. (peraltro, esplicitati a seguito delle domande del giornalista, il quale aveva sottolineato che quest’ultimo aveva preannunciato appello), non integrano nessuno degli illeciti dell’art. 2, comma 1, lettere v), u), aa). | ||||
| 10/01/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI | Violazione del dovere di riserbo – Rilevanza disciplinare – Presupposti. | ||
| A seguito dell’abrogazione delle norme che prevedevano come illecito disciplinare le condotte di cui all’art. 2, comma 1, lettere bb), z), ed all’art. 3, lettera f), la violazione del dovere di riserbo da parte del magistrato costituisce illecito disciplinare esclusivamente qualora la stessa integri le condotte previste dall’art. 2, comma 1, lettere v), u), aa). | ||||
| 14/12/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Critiche all’attività di altri magistrati contenuta in un provvedimento giurisdizionale – Rilevanza disciplinare – Presupposti – Fattispecie. | ||
| Nel caso in cui un magistrato, nella motivazione di un provvedimento giurisdizionale (nella specie, un decreto pronunciato dal Tribunale per i minorenni sulla richiesta di dichiarazione di adottabilità di un minore), utilizzi espressioni aspramente critiche dell’operato del P.M. e della polizia giudiziaria, al fine di accertare se sussistano gli elementi costitutivi dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, occorre valutare l’intero contenuto del provvedimento, onde verificare se argomenti, espressioni e tono complessivo della motivazione siano o meno inserite in un contesto esplicativo coerente e pertinente rispetto alla materia del processo (e cioè se siano funzionali all’esigenza processuale propria dell’atto, oppure risultino distorte e piegate a fini diversi da quelli di giustizia); in tale valutazione assume precipuo rilievo l’elemento soggettivo (nella specie, il convincimento del magistrato di dovere dare conto del perché il Tribunale fosse intervenuto soltanto in una dato momento ed adottando determinati provvedimenti e, quindi, di stigmatizzare taluni asseriti ritardi ed incongruità dell’azione del P.M., è stato ritenuto dirimente per escludere l’illecito). | ||||
| 29/11/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario (art. 2, comma 1, lettera n) – Criteri organizzativi dell’ufficio del P.M. - Rilevanza. | ||
| I criteri di organizzazione dell’ufficio del P.M. non costituiscono disposizioni autenticamente precettive, ad osservanza incondizionata, poiché non sono preordinati a garantire la precostituzione del P.M. rispetto al singolo affare, ma mirano ad assicurare una assegnazione funzionale rispetto alla realizzazione del migliore risultato investigativo possibile ed a tutelare il valore dell’organizzazione e della migliore efficienza. Conseguentemente, detti criteri sono derogabili e la deroga non è disciplinarmente rilevante, purché sia stata ragionevolmente operata. | ||||
| 29/11/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Inosservanza dell’obbligo da parte del P.M. – Elementi costitutivi – Fattispecie. | ||
| L’illecito disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2016, in riferimento alla mancata astensione del P.M., sussiste quando nel procedimento dallo stesso trattato si manifestino situazioni obiettivamente suscettibili di fare ipotizzare che la condotta del magistrato possa essere ispirata a fini diversi da quelli di istituto, non essendo l’illecito integrato da una condotta meramente inopportuna o anche avventata. | ||||
| 29/11/2016 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI | L’assunzione di incarichi senza autorizzazione del C.s.m. (art. 3, lettera c) e lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione (art. 3, lettera d) – Fattispecie. | ||
| Non sussistono gli illeciti dell’art. 3, comma 1, lettera c) e d), d.lgs. n. 109 del 2016, nella condotta del P.M. che abbia richiesto al C.s.m. di essere autorizzato ad espletare un incarico extragiudiziario e, successivamente, ne abbia chiesto il rinnovo, prospettando lo svolgimento de facto della funzione di procuratore reggente, ma omettendo di evidenziare eventuali profili di ipotetica incompatibilità, qualora sia accertato che detto incarico non poteva interferire con l’assolvimento dei propri doveri, avendo peraltro il C.s.m., nel pronunciarsi nella procedura ex art. 2 della legge delle guarentigie, escluso l’attitudine dell’incarico a manifestare una lesione dell’imparzialità, correttezza ed equilibrio dell’attività di indagine inerente detto procedimento. | ||||
| 14/11/2016 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie. | ||
| L’atto con il quale viene trasmesso da un organo istituzionale al C.s.m. un parere nel quale si adombrano profili di illegittimità nell’assunzione da parte di un magistrato di un determinato incarico (senza peraltro specificamente indicare eventuali violazioni disciplinarmente rilevanti), in presenza di una delibera autorizzativa del C.s.m. e di una condotta del magistrato immune da ogni rilievo anche in punto di prospettazione dei presupposti e delle modalità dell’incarico, è inidoneo a fare emergere elementi di illeciti disciplinari, indipendentemente dall’approfondimento del rilievo e dell’efficacia di detto parere (peraltro, suscettibile di controllo in sede giurisdizionale). | ||||
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