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| 27/04/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Processo civile – Incompatibilità derivante dall’esercizio di pregressa attività in altra fase del processo – Fattispecie. | ||
| L'obbligo di astensione di cui all'art. 51, comma primo, n. 4, c.p.c. deve essere circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio. Nell’identificare i relativi casi, non è possibile avere riguardo alla nozione di incompatibilità nel giudizio penale, anche in considerazione del principio enunciato dalla Corte costituzionale, secondo cui va esclusa ogni coincidenza tra l'ambito «costituzionalizzato di incompatibilità del giudice penale» e quello «da costituzionalizzarsi del giudice civile» (Corte cost. n. 193 del 1998). Ne consegue che la conoscenza dell’affare in precedente grado, che determina l’obbligo di astensione, richiede che il giudice abbia partecipato alla decisione della causa, essendo insufficiente la pronuncia di ordinanze istruttorie, perché queste non pregiudicano l'esito del giudizio e perché l'obbligo di astensione sancito dall'art. 51 n. 4 c.p.c. deve ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice stesso abbia deciso (o abbia partecipato alla decisione) nella precedente fase del procedimento e non può, pertanto, neppure estendersi all’ipotesi in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello. | ||||
| 19/04/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | L’attività interpretativa e valutativa, di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006 – Utilizzazione di risultanze delle intercettazioni che coinvolgono terzi – Provvedimento abnorme – Esclusione - Fattispecie. | ||
| La nozione di provvedimento abnorme impone di ritenere che lo stesso sussista nel caso in cui si ponga al di fuori di qualsiasi schema giuridico e sia stato emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti. Ne consegue che tale carattere non sussiste, qualora i magistrati requirenti e giudicanti utilizzino, ai fini di prova di un reato, elementi che coinvolgano la posizione di terzi (nella specie le risultanze di intercettazioni telefoniche) estranei al procedimento penale, se ritenuti non prive di complessivo rilievo probatorio, all’esito della valutazione di rilevanza e pertinenza dei fatti che fa rifluire la stessa nel novero dell’attività riconducibile alla clausola dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2016 (nella specie, erano state valorizzate frasi pronunciate dal soggetto intercettato, ma estraneo al processo penale, in cui questi affermava di sentirsi “uno della famiglia”, ritenute non prive di complessivo rilievo probatorio, giacchè si procedeva per reati di criminalità organizzata). | ||||
| 12/04/2017 | ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO | Illecito dell’art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 – Espressioni diffamatorie indirizzate indistintamente a magistrati inquirenti e polizia giudiziaria - Diffamazione – Insussistenza. | ||
| Qualora un magistrato, nel corso di una telefonata (intercettata) con un indagato (non dall’Ufficio requirente della sede in cui egli prestava servizio, peraltro quale magistrato giudicante) pronunci ingiurie ed invettive scomposte nei confronti degli inquirenti e della polizia giudiziaria (genericamente indicati), tale condotta è deontologicamente censurabile, ma è inidonea ad integrare l’illecito dell’art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006. Secondo la giurisprudenza di legittimità, sia penale sia delle S.U. in materia disciplinare (SU n. 6965 del 2017), il reato di diffamazione è, infatti, costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuate ed individuabili. | ||||
| 12/04/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI | Violazione del dovere di riserbo – Esternazioni in un social network - Rilevanza disciplinare – Presupposti. | ||
| La violazione del dovere di riserbo da parte del magistrato costituisce illecito disciplinare esclusivamente qualora la stessa integri le condotte previste dall’art. 2, comma 1, lettere v), u), aa), d.lgs. n. 109 del 2006 e, conseguentemente non sussiste in riferimento a “esternazioni” (in un social network) che non riguardino processi trattati dal magistrato e siano relative ad altri rappresentanti istituzionali, salvo che integrino gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, ricorrendo in quest’ultima ipotesi l’illecito dell’art. 4, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 12/04/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Critiche violente e scomposte rivolte indirizzate indistintamente a magistrati inquirenti e polizia giudiziaria nel corso di una telefonata – Sussistenza dell’illecito – Esclusione. | ||
| Qualora un magistrato, nel corso di una telefonata (intercettata) con un indagato (non dall’Ufficio requirente della sede in cui egli prestava servizio, peraltro quale magistrato giudicante) pronunci invettive scomposte nei confronti degli inquirenti e della polizia giudiziaria (genericamente indicati), tale condotta è deontologicamente censurabile, ma non integra l’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006. La manifestazione del pensiero di un magistrato, anche quando abbia ad oggetto opinioni relative al comportamento dei soggetti operante in un dato ufficio e non si espliciti attraverso riferimenti individualizzanti (così da integrare il reato dell’art. 595 c.p., se ne sussistano gli ulteriori elementi costitutivi), non integra detto illecito disciplinare. | ||||
| 14/03/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) - Iscrizione nel registro delle notizie di reato per fatti già oggetto di archiviazione – Fattispecie. | ||
| Non configura l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica il quale abbia provveduto alla iscrizione nel registro degli indagati di taluni soggetti senza prima richiedere la riapertura delle indagini a norma dell’art. 414 c.p.p., quando egli abbia incolpevolmente ignorato il precedente provvedimento di archiviazione adottato nei confronti degli indagati. In particolare, deve ritenersi l’inesistenza della negligenza qualora, esperita la ricerca, tramite segretaria, a mezzo del RE.GE. 2.1., l’esito infruttuoso della stessa risulti riconducibile al mancato inserimento nello stesso dei dati identificativi della parte offesa (benchè indicati nel provvedimento cartaceo di iscrizione). | ||||
| 10/03/2017 | ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI A REATO | Illecito dell’art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006–Esternazioni in un sociale network-Idoneità del mezzo a raggiungere una pluralità di soggetti–Sussistenza–Necessità di accertare il contenuto diffamatorio pressioni diffamatorie delle esternazioni. | ||
| Le esternazioni in un social network possono, in tesi, integrare il delitto di diffamazione, tenuto conto dell’idoneità del mezzo a raggiungere una vasta platea di soggetti, non esclusa dalla previsione di una procedura di registrazione per l’accesso allo stesso. Ne consegue che l’accertamento della sussistenza di tale reato (e, quindi, dell’illecito dell’art. 4, lettera d, d.lgs. n. 109 del 2006) è condizionato all’accertamento della ricorrenza degli ulteriori elementi costitutivi dello stesso. | ||||
| 21/02/2017 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Denuncia circostanziata – Caratteri. - La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) – Modalità della denuncia dell’errore. | ||
| Il carattere circostanziato dell’esposto disciplinare esige, qualora sia denunciata una violazione di legge di ipotetica rilevanza disciplinare, che nello stesso sia indicato il punto ed il modo in cui, nel pronunciare il provvedimento, il giudice avrebbe disatteso la chiara lettera della norma, ovvero consolidati orientamenti della giurisprudenza e della dottrina (che vanno evidentemente precisati), così da dimostrare l’erronea applicazione della stessa, apprezzabile in termini di certezza, evidenza e macroscopicità. La necessaria specificità dell’esposto in ordine a tale profilo non può essere affidata all’evocazione della sapienza ed autorevolezza dei difensori di una parte, nel quadro di un ordinamento nel quale l’accertamento del diritto deve avvenire esclusivamente all’esito e nel corso del processo, in applicazione e nel rispetto delle norme sostanziali e processuali. | ||||
| 21/02/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione. | ||
| Per la sussistenza dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 non è sufficiente la violazione (anche sotto forma di falsa applicazione o disapplicazione) di una norma di legge, essendo necessario accertare che la stessa sia frutto di un comportamento espressivo di un atteggiamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell'ordine giudiziario. A questo scopo occorre dunque valutarne le modalità e il contesto, specificamente verificando l’incontrovertibile difformità dell’interpretazione offerta di una data norma rispetto a quella già accolta o ragionevolmente possibile, che sia tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza. | ||||
| 03/02/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) – P.M. – Disciplina del riparto delle attribuzioni in ragione dell’ambito territoriale – Fattispecie. | ||
| La nozione di competenza concerne esclusivamente la funzione giudicante; per quella requirente la definizione dell’ambito territoriale di svolgimento dei compiti è affidata alle nozioni di “attribuzioni” o “funzioni” del P.M., con la conseguenza che, in riferimento alle indagini preliminari, non è configurabile un conflitto di competenza. Nondimeno, l’attività del P.M. deve essere ispirata al principio di legalità e, quindi, all’osservanza delle regole inerenti l’effettiva titolarità delle attribuzioni, presidiate dal procedimento incidentale di verifica delle stesse ad iniziativa delle parti private che si conclude con un provvedimento emesso ex art. 54-quater c.p.p. dal vertice requirente, privo di natura giurisdizionale (poiché non dirime un conflitto di competenza, ma risolve un contrasto di attribuzioni). Pertanto, quest’ultimo provvedimento, benchè inoppugnabile, non costituisce giudicato sulla competenza del giudice investito, di riflesso, della cognizione dell’affare e vincola soltanto il P.M. Inoltre, gli atti compiuti dal P.M. prima di detto provvedimento conservano validità, sicché, qualora egli abbia formulato una richiesta cautelare e, successivamente, sia stato pronunciato il provvedimento ex art. 54 c.p.p., non ha l’obbligo di revocarla, per permettere al P.M. designato di determinarsi sulla stessa. Pertanto, non sussiste un illecito disciplinare, se il P.M., ricevuto il provvedimento ex art. 54 c.p.p. (peraltro, concernente soltanto alcuni dei molteplici reati oggetto delle indagini preliminari), abbia tempestivamente informato il P.M. designato come titolare delle attribuzioni del fatto che era in corso la separazione degli atti e la formazione del fascicolo da trasmettere, ma abbia poi soprasseduto alla trasmissione, in quanto era sopravvenuta l’ordinanza del GIP che (informato di detto provvedimento) aveva invece ritenuto la propria competenza per territorio. | ||||
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