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| 04/07/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g) – Intercettazioni delle comunicazioni del difensore con l’indagato – Fattispecie. | ||
| La previsione secondo cui i dialoghi tra difensore ed indagato aventi ad oggetto la condotta defensionale non possono essere intercettati ed utilizzati dagli investigatori, neppure se il mandato difensivo non sia stato ancora formalizzato, salvo che si tratti di conversazioni concernenti materia estranea al mandato difensivo, ovvero che siano prova della commissione di reati, non si traduce in divieto di conoscenza ex ante, ma implica una verifica postuma del rispetto di detti limiti (Cass. sez. VI, 4/5/2005, n. 36600). Pertanto, il P.M. deve sorvegliare che la P.G. non trascriva nei brogliacci le conversazioni rientranti nel mandato difensivo, ma tale intervento non può che essere postumo (nella specie è stata esclusa ogni violazione disciplinare, essendo stata peraltro disposta la distruzione delle intercettazioni ed essendosi accertato che le comunicazioni captate neppure concernevano la materia della difesa dell’indagato). | ||||
| 25/05/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Fattispecie. | ||
| Non è ipotizzabile alcuna violazione disciplinare nella condotta del P.M. che acquisti con atto pubblico un immobile da una società amministrata da persona iscritta nel registro degli indagati in procedimento a lui assegnato, qualora non appena si era determinato ad avviare una trattativa per l’acquisto egli abbia prontamente notiziato di tale circostanza il P.R., chiedendo ed ottenendo la riassegnazione del p.p., in difetto peraltro di ogni elemento che permetta di ipotizzare uno degli illeciti dell’art. 3, d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 22/05/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione- Fattispecie. | ||
| L’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, deve ritenersi integrato nel caso in cui si accerti che la violazione di legge è frutto di un atteggiamento del magistrato di ribellione alla legge, ovvero di una caduta di professionalità sotto un livello che deve essere considerato irrinunciabile. Pertanto, va esclusa tale violazione qualora il tribunale civile abbia dichiarato il fallimento di una società il cui patrimonio e capitale sociale era stato attinto dalle misure di prevenzione del sequestro (prima) e della confisca (poi), ritenendole non ostative all’apertura della procedura concorsuale, all’esito di una ricostruzione fatta propria da una parte della giurisprudenza, così da escludere l’ipotizzabilità di una grave violazione di legge. | ||||
| 15/05/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) - Nozione- Modalità della denuncia della violazione di legge riferita al processo civile. | ||
| La violazione di legge disciplinarmente rilevante è concettualmente diversa da quella che può giustificare una vittoriosa impugnazione ed il comportamento del magistrato è censurabile sul piano disciplinare in relazione ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle funzioni e, quindi, anche con riguardo all'attività interpretativa e applicativa delle norme, quando riveli scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario, restando esclusa la censurabilità dell'attività interpretativa del magistrato allorché pervenga a soluzioni non implausibili, ancorché criticabili come non fondate. Inoltre, l’esponente che prospetti la sussistenza di una tale violazione in riferimento ad un processo civile ha l’onere di indicare il punto ed il modo in cui sarebbero stati disattese norme e principi pacificamente ricevuti nella giurisprudenza, essendo evidentemente insufficiente ad integrare una denuncia circostanziata la mera ed assertiva deduzione di abnormità di determinati atti. | ||||
| 15/05/2017 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie. | ||
| Non integra i caratteri dell’esposto previsti dall’art. 15, d.lgs. n. 109 del 2006 l’atto che si sostanzia in una congetturale e generica doglianza in ordine all’irregolarità dell’attività svolta da magistrati, da sola inidonea ad integrare pur solo un concreto dubbio in ordine alla legittimità di singoli provvedimenti e condotte. | ||||
| 12/05/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Principio di tipicità – Conseguenze – Processo penale - Ipotizzata eccessiva brevità della camera di consiglio e della redazione della motivazione contestuale – Illecito disciplinare – Esclusione. | ||
| Avendo l’ordinamento stabilito in materia disciplinare la regola della tipicità, l’ipotizzabilità del relativo illecito richiede che sia identificabile una condotta del magistrato riconducibile ad una delle fattispecie contemplate dal d.lgs. n. 109 del 2006. Ne consegue l’impossibilità di ipotizzare un illecito disciplinare nel caso in cui sia adombrata l’eccessiva brevità della camera di consiglio e la rapidità nella redazione della motivazione contestuale, non essendo immaginabile che il giudizio disciplinare possa avere ad oggetto una “misura del tempo” necessario al giudice per decidere e/o depositare la motivazione contestuale (fatta sala la sindacabilità del ritardo nel deposito della motivazione). Tanto peraltro anche perché la celebrazione del processo consente un approccio decisorio/delibativo progressivo, anche in punto di approntamento della decisione nella parte relativa alla narrativa, grazie altresì ai mezzi informatici, che permette di velocizzare i tempi di stesura della stessa. | ||||
| 12/05/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile- – Divieto di intercettazione telefonica delle conversazioni con i difensori – Contenuto – Fattispecie. | ||
| Non sussiste una violazione di legge disciplinarmente rilevante nel caso in cui, nella richiesta di applicazione di una misura cautelare, il P.M. faccia riferimento alla circostanza che da una determinata utenza di un telefono cellulare siano partite chiamate al difensore dell’indagato, qualora tale riferimento sia stato operato allo scopo di stabilire che detta utenza era nella disponibilità dell’indagato e sia limitato al fatto storico del contatto, al fine di individuare l’utilizzatore dell’utenza, senza nessun riferimento al contenuto della conversazione telefonica, così da fare escludere l’avvenuta violazione del divieto di captazione delle conversazioni tra i difensori ed i loro assistiti. | ||||
| 09/05/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Nesso tra condotta ed esercizio delle funzioni – Contenuto - Critica dell’attività svolta da un collega – Fattispecie. | ||
| L’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2016 non postula che il comportamento gravemente scorretto nei confronti di un collega sia frutto dell'esercizio delle funzioni attribuite al singolo magistrato, poiché la sua formulazione normativa prescinde dalla funzionalità della scorrettezza e, quindi, è applicabile anche ai rapporti personali all'interno dell'ufficio (S.U. n. 7042 del 2013; Sezione disciplinare, n. 31 del 2016) e nel caso di critiche smodate. La norma stabilisce quali elementi costitutivi dell’illecito quelli della «abitualità», ovvero della «gravità» della condotta scorretta e, quindi, non sussiste l’illecito in esame nel caso in cui un magistrato, attinto da denunce (penali e disciplinari) da parte di un collega, dissenta dalle iniziative da questi adottate, ritenendole erronee ed ingiustificate, scegliendo di evitare ogni rapporto con lo stesso e, richiesto di chiarimenti sulle ragioni del mancato saluto, dissenta anche fortemente da dette iniziative, criticandole. | ||||
| 09/05/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI | La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis – Applicabilità nella fase predisciplinare – Presupposti. | ||
| L’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - applicabile anche nella fase predisciplinare, in virtù della previsione dell’art. 16, comma 5-bis, di tale atto normativo - è riferibile a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 109 del 2006, allorché la fattispecie di illecito si sia realizzata ma il fatto, per particolari circostanze, anche non riferibili all’incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinare. La relativa valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive del fatto addebitato ed anche l’eventuale episodicità dello stesso. | ||||
| 27/04/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) – Travisamento nel processo civile – Nozione. | ||
| La formulazione dell’art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 109 del 2006 (che prevede quale illecito disciplinare il travisamento del fatto) evoca l’errore revocatorio dell’art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. e, tuttavia, la giurisprudenza disciplinare, in riferimento al giudizio civile, dalla premessa che la prima norma tutela «il bene giuridico della correttezza e conformità a legge del provvedimento» ha desunto che l’illecito sussiste quando il provvedimento viziato da travisamento del fatto «risulti manifestamente contrario alle norme di legge e ingiusto» (Sez. disc. n. 18 del 2013), mentre le S.U. civili hanno affermato che detto illecito mira a garantire l’osservanza dei doveri del magistrato e la diligenza del medesimo, sicchè per la sua configurabilità neppure rileva il maggiore o minore pregiudizio che dall'errore o dalla negligenza ingiustificabile del magistrato possa esser derivato ad un terzo, quando il comportamento dello stesso risulti comunque idoneo ad arrecare discredito oggettivo all'ordine giudiziario (S.U. n. 7934 del 2013). Il travisamento dei fatti può sussistere anche nel caso di interpretazione degli stessi in modo contrario alla realtà processuale, qualora vi sia omessa o distorta valutazione o un’invenzione della prova, rilevando anche una ricostruzione del fatto che appaia incontrovertibilmente carente, erronea o distorta a qualsiasi operatore giuridico, senza margini di opinabilità e che sia determinata da negligenza inescusabile. | ||||
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