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| 02/03/2018 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Dovere di riserbo – Riferimenti a processi definiti operati da un P.M. nel corso di un incontro sul tema della legalità con studenti di un liceo scientifico – Sussistenza della violazione – Esclusione. | ||
| La violazione del dovere di riserbo del magistrato rileva con riferimento alle previsioni delle lettere u), v, aa), dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006. L’illecito della citata lettera u) non sussiste nel caso in cui un P.M., nel corso di un incontro sul tema della legalità tenuto presso un istituto scolastico, abbia tratteggiato le caratteristiche generali, le strutture e le modalità operative dell’associazione di tipo mafioso denominata “ndrangheta”, come emergenti da atti giudiziari non più coperti da segreto ex art. 329 c.p.p. e oramai noti all’opinione pubblica, senza fare riferimenti a specifici atti investigativi ed a persone determinate, salvo quelli concernenti persone condannate con sentenza passata in giudicato, cosi da escludere che egli possa avere leso il dovere di riserbo sugli affari in corso di trattazione o leso indebitamente diritti altrui. Inoltre, neppure è configurabile l’illecito della richiamata lettera v), stante la mancata lesione dei diritti altrui, ovvero la violazione del divieto dell’art. 5, d.lgs. n. 109 del 2006, per la carenza di contatti con organi di informazione, tenuto conto dell’essere state le dichiarazioni rese nel corso di un incontro con studenti. L’illecito della menzionata lettera aa) è, poi, all’evidenza escluso dalla finalità delle dichiarazioni, siccome rese in un incontro con gli studenti sul tema della legalità. Pertanto, anche tenendo conto dei limiti che si impongono al magistrato nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, tenuto conto del bilanciamento da realizzare con i valori costituzionali dell’indipendenza e dell’imparzialità della magistratura (Corte cost. n. 100 del 1981, n. 224 del 2009; Corte Edu, 15 dicembre 2005, Kiprianou c/Cipro), l’esposizione delle vicende relative a processi penali non più coperti da segreto, nei termini dianzi indicati e nel corso di un incontro con gli studenti non integra gli illeciti sopra indicati; in ogni caso, è senz’altro tale da non superare la soglia di rilevanza del fatto ed a tale condotta è applicabile l’esimente dell’art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 02/03/2018 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Fattispecie. | ||
| Nella condotta del P.M. che proceda ad inoltrare una segnalazione disciplinare al COA nei confronti di un avvocato non sono rinvenibili gli elementi costitutivi dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, anche se in detta segnalazione – in relazione alla quale è applicabile l’esimente dell’art. 589 c.p., sempre che le espressioni utilizzate siano pertinenti all’oggetto dell’atto e connotate da un contenuto minimo di verità – siano contenute espressioni polemiche e fortemente critiche, sempre che non trascendano in una denigrazione fine a se stessa o in un’incontinenza verbale offensiva del difensore. | ||||
| 15/12/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La violazione di legge dell’art. 2, comma 1, lettera g) – Nozione – Presupposti della violazione di legge disciplinarmente rilevante | ||
| La responsabilità disciplinare non ha la funzione di prevenire e/o punire gli errori dei magistrati, i quali trovano nel processo la loro fisiologica soluzione, ma quella, diversa, di garantire che la giurisdizione sia esercitata nell’osservanza dei doveri fondamentali che incombono sul magistrato. La violazione di legge disciplinarmente rilevante è concettualmente diversa da quella che può giustificare una vittoriosa impugnazione e la contestazione disciplinare non ha la funzione di attuare la legge nel caso concreto o di realizzare la nomofilachia e, quindi, ai fini disciplinari, è necessario valutarne le modalità e il contesto, specificamente verificando la sussistenza di un’incontrovertibile difformità della seguita interpretazione della norma da quelle già prospettate o ragionevolmente possibili, che occorre sia tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente, in concreto, sul prestigio dell'ordine giudiziario. Pertanto, l’inesattezza tecnico-giuridica non è da sola sufficiente a configurare l'illecito disciplinare del magistrato, se non sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario. | ||||
| 17/10/2017 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Rapporti tra giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 e giudizio disciplinare –Automatismo dell’inizio dell’azione disciplinare – Esclusione. | ||
| Il mero esperimento dell’azione risarcitoria ex lege n. 117 del 1988, come anche l’accoglimento della stessa in primo grado, comportano esclusivamente il potere-dovere del Procuratore Generale della Corte di cassazione di esercitare l’azione disciplinare sempre che sia riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi di uno degli illeciti disciplinari tipizzati, all’esito di una valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella svolta nel giudizio civile di risarcimento dei danni. | ||||
| 10/10/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | L'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza – Provvedimento abnorme – Nozione. | ||
| L’errore è censurabile in sede disciplinare se grave e sintomatico di negligenza inescusabile; il provvedimento è poi qualificabile come abnorme soltanto quando si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e processuale e risulti adottato sulla base di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti, rilevando comunque in tal caso non il prodotto dell’attività giurisdizionale, ma la condotta deontologicamente deviante del magistrato. | ||||
| 10/10/2017 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie in tema di censura di un provvedimento giurisdizionale. | ||
| La denuncia ed il sospetto derivanti dalla mera non condivisione di un provvedimento sono inidonei ad integrare il carattere circostanziato della denuncia disciplinare, in difetto della prospettazione di precisi elementi idonei a far prefigurare una violazione di legge censurabile in detta sede. | ||||
| 18/09/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Giudice civile – Necessità della previa sottoposizione dell’istanza di astensione al capo dell’ufficio. | ||
| In virtù del principio enunciato dalle S.U. civili con la sentenza n. 19704 del 2012 in tema di presupposti dell’obbligo di astensione del giudice civile, ai fini disciplinari, la facoltà di quest’ultimo di astenersi è stata sostituita dall’obbligo di astensione, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. Tuttavia, in tale ipotesi il magistrato non è tenuto soltanto a manifestare, con provvedimento dichiarativo, l’esistenza della causa di astensione, ma deve investire il capo dell’ufficio, per ottenere l’autorizzazione ad astenersi, potendosi dare corso all’astensione soltanto all’esito della verifica compiuta da quest’ultimo. Pertanto, resta esclusa la configurabilità dell’illecito disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006 nella condotta del giudice civile che sia stato convenuto in giudizio dal difensore di una delle parti di un giudizio assegnato alla sua trattazione, il quale, in presenza di tale situazione, rivolga istanza di astensione al capo dell’ufficio e «non si ‘dimetta’ illico et immediate dalla attività giurisdizionale in corso». | ||||
| 08/09/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Condotta in udienza – Fattispecie. | ||
| Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 nella condotta del giudice civile che, nel corso dell’udienza, richiami un avvocato al rispetto della regola secondo cui la consultazione del fascicolo in udienza è consentita esclusivamente alle parti personalmente ed ai loro difensori, formulando tale richiamo con fermezza, ma nel rispetto delle regole di continenza verbale. | ||||
| 17/07/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Gli illeciti dell’art. 2, comma 1, lettere a) e g) – Inerzia del P.M. nell’attività d’indagine – Illecito configurabile – Richiesta di archiviazione formulata senza espletare attività d’indagine – Rilevanza disciplinare - Esclusione. | ||
| Il sindacato in sede disciplinare in ordine all’azione del P.M. non può normalmente estendersi alle valutazioni che lo inducono ad esercitare o meno l’azione penale. Il mancato svolgimento di ogni attività indagine integra un comportamento antidoveroso, ma non illegale e, alla luce del principio enunciato dalla sentenza della Sezione disciplinare n. 81 del 2013 (in ordine anche alla relazione tra le lettere a e g dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006), è in tesi censurabile soltanto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006. Tuttavia, in presenza di una motivata richiesta di archiviazione, formulata senza svolgere indagini, non spetta al giudice disciplinare stabilire se le stesse fossero necessarie e, benchè la condotta consistente nell’avanzare richiesta di archiviazione senza disporre attività d’indagine non costituisca un positivo ed esemplare modello processuale o deontologico, tanto non basta a rendere ex se censurabile la condotta in sede disciplinare. | ||||
| 06/07/2017 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI | L’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri (art. 3, lettera a) – Fattispecie. | ||
| Nel comportamento del magistrato (con funzioni di P.M.) che telefona ad una collega P.M. in servizio presso una diversa Procura, chiedendole di parlare e che, poi, si reca nell’ufficio della stessa esponendole i fatti oggetto di una denuncia sporta dalla compagna relativa a vicenda in cui era coinvolto il padre della stessa (dichiarato fallito dal Tribunale di riferimento di detta Procura), non si ravvisano gli elementi di illeciti disciplinari, tenuto conto dell’esposizione del convincimento «in termini del tutto “asettici”», tali da renderla indistinguibile da una richiesta di analogo contenuto che, di regola, può essere sottoposta un qualsiasi interessato al magistrato. | ||||
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