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| 24/05/2018 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3 bis. – Applicabilità nella fase predisciplinare. | ||
| L’art. 3 bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 è applicabile anche nella fase predisciplinare, stante l’espressa previsione dell’articolo 16, comma 5 bis, del medesimo testo legislativo, allorché la fattispecie di illecito si sia realizzata ma il fatto, per particolari circostanze, anche non riferibili all’incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie tipizzata. | ||||
| 02/05/2018 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Violazione del dovere di riserbo – Rilevanza disciplinare – Presupposti - Fattispecie | ||
| La violazione del dovere di riserbo da parte del magistrato costituisce illecito disciplinare esclusivamente qualora la stessa integri le condotte previste dall’art. 2, comma 1, lettere v), u), aa), d.lgs. n.109 del 2006, con la conseguenza che la condotta del magistrato che pubblichi articoli in testate giornalistiche di rilievo nazionale, contenenti ripetute esternazioni in difesa delle ragioni del suo operato è rilevante esclusivamente sul piano deontologico, con riguardo all'art. 6 del "codice etico". | ||||
| 13/04/2018 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g). - Partecipazione del giudice dell’esecuzione nel collegio composto ex art. 630, terzo comma, c.p.c.- Insussistenza | ||
| L’articolo 630, terzo comma, c.p.c., nel rinviare alle disposizioni di cui all’articolo 178, terzo, quarto, e quinto comma, c.p.c., consente che il collegio chiamato a decidere sul reclamo proposto ai sensi del citato articolo 630, terzo comma, c.p.c. possa essere composto anche dal giudice dell’esecuzione che ha pronunciato l’ordinanza di estinzione reclamata, senza che possa configurarsi alcuna abnormità, né alcuna incontrovertibile e macroscopica difformità dell’interpretazione della norma rispetto alle interpretazioni già prospettate, e neppure alcuna ipotesi di grave e inescusabile violazione di legge. | ||||
| 13/04/2018 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI | Obbligo di reiterare una comunicazione di incompatibilità relativa a una situazione regolarmente e tempestivamente comunicata e favorevolmente delibata dal Consiglio superiore della Magistratura - Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis. | ||
| Deve ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3 bis, d.lgs. n. 109 del 2006, l’inosservanza dell’obbligo di reiterare la comunicazione di una situazione di incompatibilità, regolarmente e tempestivamente comunicata al C.s.m. e favorevolmente delibata in occasione del conferimento dell’ufficio direttivo, risultando evidentemente insuscettibile di ledere il bene tutelato dall’art. 2, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 12/04/2018 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Fatto di scarsa rilevanza ex art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 – Fattispecie | ||
| È di scarsa rilevanza, non essendo il grado di ledere in maniera significativa il bene giuridico tutelato dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006, il comportamento di un presidente di sezione penale consistito nella redazione di una nota in cui - in contrasto con le previsioni tabellari che autorizzavano i magistrati della sezione a dichiararsi, una volta accolta la richiesta di rito abbreviato da parte di uno dei coimputati, incompatibili sul prosieguo del procedimento a carico degli altri - indicava come “non conforme alla prassi” la dichiarazione di astensione sottoscritta da un giudice della sezione, pur avendola egli stesso adottata in passato in situazioni del tutto analoghe. | ||||
| 20/03/2018 | ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE | Non equiparabilità alla sentenza assolutoria - Carenza di efficacia extrapenale – Autonoma valutazione del giudice disciplinare –Configurabilità. | ||
| L’archiviazione del procedimento penale, tanto se disposta per estinzione del reato o sua improcedibilità, quanto per infondatezza della notizia di reato, non essendo equiparabile a una sentenza assolutoria, quale provvedimento revocabile e insuscettibile di passare in giudicato, non impedisce la configurabilità dell’illecito disciplinare, non precludendo, in mancanza di efficacia extra penale, l’autonoma valutazione del giudice disciplinare. | ||||
| 19/03/2018 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | L’attività interpretativa e valutativa di cui all’art. 2, comma 2 - Conclusioni rese in udienza dal P.M. - Insindacabilità in sede disciplinare | ||
| La circostanza che il P.M. adotti, in pubblica udienza, conclusioni diverse dall’ipotesi accusatoria e da quelle poi ritenute dal Giudice in sentenza (richiesta di assoluzione cui segua poi la condanna) costituisce circostanza del tutto fisiologica al sistema processuale, che non vale a configurare né un atteggiamento “collusivo” del P.M. in favore dell’imputato, né, tantomeno, una qualche condotta improntata a sciatteria, superficiale indulgenza, o, peggio, negligenza nella trattazione della vicenda processuale, trattandosi di condotta incensurabile in sede disciplinare, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 109 del 2006. | ||||
| 19/03/2018 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | L’attività interpretativa e valutativa di cui all’art. 2, comma 2. – Valutazione in sede disciplinare delle ragioni giustificative dei diversi provvedimenti giudiziali- Esclusione | ||
| In sede disciplinare non possono essere apprezzate e valutate in termini di fondatezza o meno le ragioni giustificative dei diversi provvedimenti giudiziali, per cui nessun illecito disciplinare è ipotizzabile in relazione agli esiti dell’attività ermeneutica del Giudice o del P.M, fatta salva l’ipotesi di assoluta ed evidente patologia del provvedimento, stante l’operatività della cd. clausola di salvaguardia di cui al secondo comma dell’art. 2 d.lgs. 109 del 2006. | ||||
| 19/03/2018 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | L’attività interpretativa e valutativa di cui all’art. 2, comma 2. – Facoltà di modificare la prima iscrizione – Rilevanza disciplinare - Esclusione. | ||
| Rientra nella fisiologia dell’indagine che il magistrato inquirente specifichi o persino modifichi la “prima” iscrizione, restando altresì escluso che l’iscrizione a mod. 21 debba per ciò stesso preludere a un esercizio dell’azione penale nei confronti della persona iscritta. | ||||
| 08/03/2018 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO | La fattispecie dell’art. 4, lettera d) – Presupposti – Archiviazione in sede penale – Rilevanza ai fini dell’esclusione dell’illecito. | ||
| La configurabilità dell’illecito dell’art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 non richiede che sia emessa una sentenza penale di condanna o di patteggiamento, potendo configurarsi anche qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa o se l’azione penale non possa essere iniziata o proseguita. Inoltre, neppure l’archiviazione del procedimento penale (provvedimento revocabile ed insuscettibile di passare in giudicato) preclude la configurabilità dell’illecito, anche qualora sia disposta per infondatezza della notizia di reato (SU n. 18564 del 2016; n. 16277 del 2010) e, dunque, non impedisce di verificare se la condotta abbia configurato un reato e sia idonea a ledere l’immagine del magistrato. Nondimeno, la giurisprudenza disciplinare è, di regola, orientata nel dimostrarsi rispettosa delle determinazioni assunte in sede di archiviazione (SD n. 167 del 2011; n. 159 del 2008), sicchè le argomentazioni del P.M. e del GIP, se appaiono congrue e convincenti, bene possono essere assunte come dirimenti per escludere la configurabilità di detto illecito. | ||||
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