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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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24/07/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera g). - Autorizzazione data dal giudice delegato al curatore all’esercizio di un’azione di responsabilità – lnsindacabilità.
L’autorizzazione al curatore da parte del giudice delegato all’esercizio di un’azione di responsabilità rientra nell’ambito dell’attività interpretativa e valutativa insindacabile in sede disciplinare ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, se risulti frutto di una non implausibile scelta interpretativa.
24/07/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis – Assegnazione di procedimento in violazione dei criteri tabellari – Tempestiva revoca del provvedimento – Rilevanza disciplinare della violazione – Esclusione.
L’assegnazione presidenziale di un procedimento in violazione dei criteri tabellari e di quelli automatici e predeterminati assume i connotati della scarsa rilevanza a norma dell’art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 qualora sia intervenuta una tempestiva revoca del provvedimento.
25/06/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lettera g). - Obbligo di iscrizione ex art. 335 c.p.p. Iscrizione nel registro mod. 21. – Presupposti dell’illecito.
L’obbligo di iscrizione nel registro mod. 21 presuppone, sul versante obiettivo, una notizia di reato, la cui qualificazione sia solo astrattamente riferibile a un modello normativo tra quelli tipizzati, suscettibile di modifiche e integrazioni nel corso delle indagini, a seconda degli sviluppi conseguiti; sul piano soggettivo, presuppone soltanto la ragionevole riferibilità del reato ad un determinato soggetto, secondo una valutazione prognostica suscettibile di modifiche ed interazioni nel dinamismo della raccolta delle fonti di prova. L’obbligo di iscrizione sorge dunque quando a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, siccome apprezzati in fatto e valutati in diritto dal pubblico ministero, essendo sindacabile l’omessa iscrizione quando appaia frutto di un comportamento deontologicamente deviante e si ponga ictu oculi, con una valutazione ex ante, al di fuori del giuridicamente discutibile, risultando conseguenza di una implausibile della scelta interpretativa.
21/06/2018 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Denuncia circostanziata – Nozione - Fattispecie.
Il carattere circostanziato della denuncia richiesto dall’articolo 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, in riferimento alla denuncia di violazione di legge commessa in un giudizio civile, esige la specificità della deduzione degli asseriti errori. Detta specificità sussiste quando l’esponente precisi il punto e il modo in cui il provvedimento denunciato si ponga in contrasto con disposizioni che deve puntualmente indicare, evidenziando la palese difformità dell’esegesi contestata dagli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina. Tali oneri di forma e di contenuto, desumibili dagli articoli 342 c.p.c., con riguardo al ricorso in appello, e 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con rifermento al ricorso per cassazione, divengono ancora più stringenti allorché la doglianza disciplinare sia presentata dalla parte personalmente, concerna un provvedimento oggetto di impugnazione e consista, in buona sostanza, in una sollecitazione al controllo e rivisitazione delle proprie tesi al di fuori delle sedi naturali e in violazione del contraddittorio con la controparte, così in palese dicotomia dal paradigma di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. 109 del 2006.
20/06/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d). – Dichiarazioni alla stampa critiche rispetto all’organizzazione di un ufficio – Rispetto della continenza formale e sostanziale – Rilevanza disciplinare - Esclusione.
Le dichiarazioni rese da un magistrato nel corso di un’intervista pubblicata su un quotidiano a tiratura locale, con cui egli prospetta asserite sopravvenute carenze organizzative dell’ufficio da lui in precedenza diretto non integra l’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora per i modi ed il contenuto siano prive del carattere di offesa dell’altrui onorabilità e si palesino inidonee a gettare discredito sull’altrui operato attraverso l’utilizzo di toni aspri, sarcastici od offensivi.
28/05/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Ritardo nel deposito dei provvedimenti – Giustificabilità del ritardo – Condizioni.
Ai fini della valutazione della giustificabilità del ritardo nel deposito di provvedimenti, occorre tener conto dei seguenti elementi: a) il contemporaneo esercizio di plurime funzioni e la produttività del magistrato; b) l’impossibilità di diversi comportamenti di organizzazione e di impostazione del lavoro o che, comunque, essi non avrebbero potuto evitare il grave ritardo o almeno di ridurne l’abnorme dilatazione; c) la laboriosità, se adeguata al carico di lavoro, desumibile dall’attività svolta, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, all’organizzazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza, alle funzioni giurisdizionali concretamente svolte, alle situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo; d) la produttività, comparata a quelli degli altri colleghi; e) il profilo professionale, complessivamente intesa, anche considerandola percentuale di ritardi rispetto al numero dei provvedimenti depositati; f) la ricorrenza di eventuali fattori aleatori o imprevedibili, quali l’aumento imprevedibile del carico di lavoro, la necessità di assumere ruoli di procedimenti organizzati precedentemente da altri magistrati, il venir meno dell’ausilio della magistratura onoraria o altre analoghe evenienze; g) la sussistenza di questioni di salute propria e degli stretti familiari, che hanno precluso la possibilità di profondere nel lavoro energie adeguate a farvi fronte tempestivamente.
28/05/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Superamento del termine annuale – Rilevanza.
Il deposito di un provvedimento oltre il termine dell’anno non comporta di per sé solo la sussistenza dell’illecito dell’art. 2, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006, ma richiede una più specifica, rigorosa e pregnante dimostrazione della sua giustificazione, essendo possibile pervenire alla esclusione della punibilità disciplinare alla stregua del parametro dell’inesigibilità, da verificare in concreto, di una condotta diversa e, quindi, sulla scorta della dimostrazione della inevitabilità del ritardo, malgrado il magistrato abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitarlo.
28/05/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Ritardo nel deposito dei provvedimenti – Illecito disciplinare - Presupposti.
L’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 109 del 2006 sussiste qualora ricorrano tre condizioni: a) reiterazione del ritardo, intesa non come sistematicità e/o abitualità, ma come ricorrenza di una pluralità di ritardi e della significatività della stessa b) gravità del ritardo, riferita sia all’entità, in termini temporali, dei ritardi reiterati, sia all’importanza dei procedimenti interessati; c) ingiustificabilità del ritardo, costituente una causa di giustificazione non codificata rilevante sul piano oggettivo o su quello soggettivo.
24/05/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Il travisamento dei fatti determinato da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) – Processo civile - Nozione.
Il travisamento dei fatti sanzionato dall’art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. 109 del 2006 evoca, con riferimento al processo civile, il motivo di revocazione di cui all’articolo 395, primo comma, n. 4, c.p.c., e, quindi, sussiste nel caso di falsa percezione di quanto emerge dagli atti, concretandosi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali e sostanziarsi in un’affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa.
24/05/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI L’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza, di cui all’art. 2, comma 1, lettera ff) – Provvedimento abnorme – Nozione.
L’inesattezza tecnico-giuridica dei provvedimenti assume rilievo disciplinare quando evidenzi scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza e, quindi, ai fini della sussistenza del relativo illecito, è insufficiente il riscontro di un errore, occorrendo accertare che lo stesso sia stato determinato da ignoranza o negligenza inescusabile.

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