|
DATA
|
MATERIA
|
OGGETTO
|
||
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs n. 109 del 2006 - Presupposti | ||
| L’iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. non costituisce oggetto di un potere discrezionale del P.M., il quale è tenuto a provvedervi senza ritardo, non appena acquisisca la notitia criminis; conseguentemente, la violazione del relativo obbligo integra l’illecito di cui all’art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006. Nondimeno, ai fini dell’insorgenza di detto obbligo e, in particolare, per accertare l’osservanza della tempestività dell’iscrizione, occorre tenere conto della naturale ‘fluidità’ che presenta lo scrutinio dei fatti che possono dare luogo a detto obbligo e verificare, con giudizio ex ante, se la condotta del P.M. sia riconducibile ad un’attività interpretativa non arbitraria e connotata ma negligenza inescusabile. | ||||
| 06/05/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d). – Critiche in ordine all’attività di un determinato ufficio giudiziario svolte in una mailing-list – Rilevanza – Presupposti | ||
| La critica da parte di un magistrato, in un messaggio all’interno di una mailing-list, in ordine agli orientamenti giurisprudenziali di un determinato ufficio ed alle conseguenze anche organizzative degli stessi non integra l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 109 del 2006, qualora sia svolta con espressioni non offensive e, sostanzialmente, consista in un’analisi delle problematiche in gioco, così da integrare una legittima opinione, espressa nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero. | ||||
| 15/04/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Procuratore della Repubblica – Modifica del progetto organizzativo dell’ufficio - Espressioni scorrette nei confronti di colleghi – Rilevanza – Presupposti | ||
| Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito di cui all’art. 2, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, nella condotta tenuta da un Procuratore della Repubblica f.f. che, nel prendere atto dei (ed adeguarsi ai) rilievi svolti dal Consiglio giudiziario in ordine all’atto di modifica del progetto organizzativo dell’ufficio redatto dal predetto, per giustificare la scelta censurata dal Consiglio giudiziario abbia fatto riferimento alla amicizia che legava il precedente capo dell’ufficio ad uno dei sostituti ed abbia evidenziato la scarsa collaborazione offerta da un altro sostituto, poiché –pur costituendo un fuor d’opera rispetto alla ponderosa motivazione della modifica – difetta della gravità, posto che il primo di detti riferimenti era privo di connotazioni anche solo allusivamente offensive e così anche il secondo, tenuto conto della precisazione svolta (indicando che la mancata collaborazione era consistita nella necessità di sostituire il collega, in quanto impegnato in incontri di studio). | ||||
| 15/04/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza delle disposizioni sul servizio giudiziario ex art. 2, comma 1, lettera n) – Procuratore della Repubblica – Ordini di servizio – Fattispecie. | ||
| Il Procuratore della Repubblica che, provvedendo su una questione interpretativa originata da una delibera del C.S.M., adotti ordini di servizio su un erroneo presupposto giuridico e tuttavia successivamente elimini l’errore in base ai rilievi critici del Consiglio giudiziario, non commette l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera n), d. lgs. n. 109 del 2006, per difetto dei requisiti della reiterazione e gravità della inosservanza. | ||||
| 28/03/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione ex art. 2, comma 1, lettera g) – Pubblico ministero – Omessa iscrizione nel registro degli indagati – Presupposti | ||
| Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il pubblico ministero non proceda all’iscrizione del soggetto nel registro degli indagati per difetto di un chiaro quadro indiziario, qualora questo sia emerso solo a seguito di delega alla polizia giudiziaria per l’escussione della persona informata sui fatti. | ||||
| 27/03/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Designazione del P.M. di udienza – Designazione del P.M. che aveva chiesto l’archiviazione- Rilevanza disciplinare – Esclusione | ||
| La circostanza che la Procura Generale della Corte di appello, svolgendo indagini ex art. 58, d.lgs. n. 231 del 2001, pervenga a conclusioni antitetiche rispetto a quelle del P.M. di primo grado non connota, di per sé sola, negativamente l’attività di quest’ultimo e neppure comporta che il Procuratore della Repubblica non possa designare per l’udienza gli stessi sostituti che avevano prescelto l’originaria “inazione” nei confronti degli indagati, rientrando nel potere del predetto la valutazioni delle ragioni organizzative e di opportunità ai fini del conferimento della delega. | ||||
| 25/03/2019 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia – Denuncia circostanziata – Presupposti - Esposto presentato dalla parte di un giudizio civile | ||
| L’esposto presentato dalla parte di un giudizio (nella specie, fallimentare) non costituisce notizia circostanziata agli effetti dell’art. 15, comma 1, d. lgs. n. 109 del 2006, qualora si risolva in una generica istanza di rivisitazione del provvedimento giudiziale, in difetto dell’indicazione delle norme che si assumono da questo violate e delle ragioni illustrative della palese difformità dell’esegesi accolta rispetto agli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina. | ||||
| 07/03/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Dovere di riserbo – Contenuto - Dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva | ||
| La violazione del dovere di riserbo, a seguito delle abrogazioni disposte dalla legge n. 269 del 2006, n.269, è sanzionata nei casi previsti dall’art. 2, lettere v), u), aa), del d.lgs. n. 109 del 2006, nessuno dei quali è ipotizzabile nel caso in cui un magistrato, nel corso di una trasmissione televisiva, abbia ‘chiarito’ il contenuto del dispositivo di una sentenza, peraltro in modo conferente ai capi di imputazione, trattandosi altresì di vicenda all’attenzione della cronaca da molti anni. | ||||
| 04/03/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Violazione del dovere di astensione, art. 2, lettera c) - Pubblico Ministero - Presupposti - Fattispecie | ||
| Non sussiste l’illecito dell’art. 2, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora la scelta del P.M. di non astenersi sia frutto di un’opzione interpretativa, effettuata anche mediante un confronto con il capo dell’Ufficio e con altri colleghi, in ordine al contenuto di detto dovere ed ai presupposti di fatto della situazione che, nel caso in questione, in tesi, avrebbero potuto farlo ritenere sussistente. | ||||
| 21/02/2019 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Ne bis in idem – Contenuto – Fattispecie | ||
| In virtù del principio del ne bis in idem, è preclusa la possibilità di un nuovo esercizio dell’azione disciplinare nei confronti del magistrato per l’illecito in relazione al quale il magistrato sia stato già condannato con sentenza divenuta definitiva e, conseguentemente, qualora i relativi fatti siano nuovamente prospettati dalla parte privata, va disposta archiviazione ai sensi dell’art- 16, comma 5.bis, d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
Sono stati trovati 413 risultati. Mostrati: [181 – 190]