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| 17/07/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Modifica di un orientamento giurisprudenziale – Illeciti dell’art. 2, lettere d), g) – Configurabilità - Esclusione | ||
| La modifica di un pregresso orientamento giurisprudenziale, stabilizzatosi presso un determinato ufficio, in ordine ad una determinata questione (nella specie, concernente l’esclusione di una nullità insanabile e rilevabile d’ufficio, nel caso di rinvio del processo penale per repliche del P.M. e di lettura del dispositivo avvenuta senza che il Collegio si ritiri in camera di consiglio, ovvero dopo lo svolgimento di una camera di consiglio durata pochi minuti) non integra l’illecito dell’art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, se sia stata motivata anche mediante riferimento ad una pronuncia della Corte di cassazione, circostanza questa che esclude altresì una condotta scorretta, ex art. 2, lettera d), in danno dei giudici di primo grado che, sulla scorta del pregresso orientamento, avevano osservato la prassi poi ritenuta illegittima. | ||||
| 17/07/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamento scorretto ex art. 2, comma 1, lettera d) – Art. 3-bis - Presupposti – Fattispecie | ||
| Deve ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del sostituto procuratore che, nel corso di una riunione con il Procuratore della Repubblica e con gli altri colleghi dell’ufficio avente ad oggetto l’eventuale iscrizione di un p.p. nei confronti di una persona in relazione alle dichiarazioni da questa rese ad una Commissione parlamentare, ometta di comunicare che egli era stato audito da detta Commissione (condotta astrattamente riconducibile all’art. 2, lettera d, d.lgs. n. 109 del 2006), in considerazione del carattere isolato della violazione e dell’inesistenza di conseguenze negative, anche in ordine alla conduzione delle indagini. | ||||
| 13/07/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Illecito di cui all’art.2, comma 1, lettere m) ed ff) – Presupposti - Fattispecie | ||
| Non integra l’illecito di cui all’art.2, comma 1, lettere m) ed ff), d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del giudice delegato che abbia effettuato con ritardo la costituzione del Comitato dei creditori, rientrando la valutazione di rimandare i tempi della stessa in una scelta interpretativa, non implausibile, confortata, tra l’altro, dalla prassi corrente degli Uffici Giudiziari, secondo cui - qualora nessuno degli aventi diritto manifesti preventivamente la disponibilità ad assumere l’incarico - è prassi di non procedere alla nomina del Comitato dei creditori prima dell’esame dello stato passivo e, anche successivamente all’approvazione dello stesso, prima che il curatore abbia acquisito la disponibilità dei creditori. | ||||
| 08/07/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inerzia nelle indagini – Rilevanza - Presupposti | ||
| Non costituisce condotta di rilievo disciplinare l’inerzia nelle indagini da parte del P.M., anche se consistente nel mancato svolgimento di attività di approfondimento di una denuncia, qualora detta omissione risulti giustificata nella richiesta di archiviazione con l’indicazione che le doglianze svolte nella stessa erano sostanzialmente reiterative di quelle formulate in una precedenza denuncia definita con archiviazione. | ||||
| 21/06/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Ordine di custodia nella cassaforte della cancelleria di documenti prodotti in originale nel corso di causa civile- Rilevanza disciplinare - Esclusione | ||
| La disposizione impartita, nel corso di una causa civile, dal Presidente della Sezione, di assunzione di particolari modalità di custodia (nella specie, nella cassaforte della cancelleria), di documenti prodotti in originale, con la dicitura “ferma restando la possibilità anche per la controparte di prendere visione degli stessi quando lo ritenga opportuno”, non integra gli estremi di un illecito disciplinare, in quanto la stessa rientra nelle attribuzioni del predetto magistrato e non arreca, in concreto, un pregiudizio alle esigenze difensive. | ||||
| 11/06/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti tenuti dal magistrato ordinario nell’esercizio delle funzioni di giudice tributario - Competenza | ||
| I comportamenti tenuti dal magistrato ordinario nell’esercizio delle funzioni di giudice tributario - laddove non integrino fatti di reato e siano, in quanto tali, sussumibili nella previsione dell’art.4 del d.lgs. n.109 del 2006- rientrano nella giurisdizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. | ||||
| 11/06/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica- Revoca della delega di indagine conferita ad un Sostituto a seguito della insorgenza di un contrasto – Rilevanza disciplinare - Presupposti | ||
| La revoca della delega di indagini da parte del Procuratore della Repubblica, a seguito dell’insorgenza di un contrasto in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla strategia di indagine, costituisce atto incensurabile in sede disciplinare, qualora sia stato osservato l’iter procedimentale indicato nei criteri organizzativi, sia stata svolta un’interlocuzione con il magistrato delegato e sia stata esperita ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise. | ||||
| 23/05/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Illecito dell’art. 2 lettera g), in riferimento ad una sentenza collegiale civile della Corte di cassazione – Responsabilità dei componenti del Collegio diversi dal Presidente e dall’estensore – Presupposti | ||
| La violazione di legge disciplinarmente rilevante ai sensi dell’art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006 che sia eventualmente riscontrabile in una sentenza civile pronunciata dal giudice collegiale (nella specie, dalla Corte di cassazione) può dare luogo alla responsabilità oltre che del Presidente e dell’estensore anche degli altri componenti del Collegio soltanto se risulti che questi abbiano condiviso la motivazione e va quindi esclusa qualora la stessa non sia stata loro sottoposta e da essi condivisa. | ||||
| 09/05/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Illecito dell’art. 2, lettera f) - Omessa comunicazione di avvenute interferenze – Presupposti | ||
| Ai fini della sussistenza dell’illecito dell’art. 2, lettera f), d.lgs. n. 109 del 2006, che sanziona l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio di avvenute interferenze, occorre che il magistrato sia stato destinatario di un’attività di interferenza che abbia raggiunto la soglia prevista dall’art. 2, lettera e), e conseguentemente va esclusa l’insorgenza di detto obbligo nel caso di una richiesta di informazioni del tutto generica ed inidonea ad interferire in alcun modo sulla libertà di determinazione e sulla serenità di giudizio. | ||||
| 06/05/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | L'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) – Invio di generici sms prospettanti la prossima prescrizione del reato e l’interesse mediatico del processo – Sussistenza – Esclusione | ||
| Secondo la giurisprudenza disciplinare, ai fini della sussistenza dell’illecito dell’art. 2, lettera e), d.lgs. n. 109 del 2006 (ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria), occorre valutare l’astratta idoneità della condotta ad influire sul contenuto della decisione, avendo riguardo al modello del magistrato medio; conseguentemente, difettano gli elementi costitutivi di detto illecito nel caso di invio ad uno dei componenti del collegio di messaggi telefonici volti a sensibilizzarlo circa l’imminente prescrizione del reato e l’interesse mediatico del procedimento. | ||||
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