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| 30/06/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Violazione del dovere di riserbo del magistrato – Pubbliche dichiarazioni riguardanti soggetti coinvolti in procedimenti in corso di trattazione -Rilievo disciplinare- Condizioni. | ||
| Non costituisce violazione del dovere di riserbo disciplinarmente censurabile la condotta del magistrato che, in un contesto istituzionale, renda pubbliche dichiarazioni aventi ad oggetto affari giudiziari in trattazione o, comunque, non ancora definiti, ove tali dichiarazioni siano, nel loro complessivo contenuto, riconducibili e pertinenti alla finalità istituzionale dell’intervento pubblico. | ||||
| 29/05/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Condotta scorretta ex art. 2, comma 1, lettera d) -Pubblico ministero- Requisitoria orale- - Riferimenti alla posizione di altro coindagato già assolto per i medesimi fatti. | ||
| Il riferimento operato dal P.M., nel corso della requisitoria orale, alla condotta di un coindagato - già assolto, per i medesimi fatti, in separato procedimento - non integra l’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d). d.lgs. n. 109/2006, qualora non consista in intemperanze verbali del tutto estranee alla decisione, nè sia finalizzato al raggiungimento di uno scopo diverso da quello di giustizia. | ||||
| 29/05/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile – Nozione – Limiti. | ||
| Ai fini dell’integrazione dell’illecito di cui all’art. 2, comma 2, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2016 (che prevede come tale il caso in cui il provvedimento sia viziato da travisamento del fatto determinato da negligenza inescusabile) occorre che il travisamento del fatto abbia assunto rilevanza giuridica nella motivazione, determinando l’adozione di un provvedimento ingiusto. | ||||
| 18/05/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge -Giudizio di Cassazione –Mancato accoglimento della richiesta del ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - Rilevanza disciplinare- Esclusione. | ||
| Non integra l’illecito disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettera g, d.lgs. n. 109 del 2006, il mancato accoglimento da parte della Corte di Cassazione dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dato che, benchè sussista l’obbligo del rinvio pregiudiziale da parte del giudice di ultima istanza, a questi spetta pur sempre verificare l’esistenza dei presupposti del rinvio, con la conseguenza che, qualora questo sia stato motivatamente negato, si rientra nell’ambito dell’attività interpretativa in relazione alla quale opera la clausola di salvaguardia dell’art.2 del d.lgs. n.109 del 2006, che sottrae tale attività alla responsabilità disciplinare. | ||||
| 18/05/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti – Espressioni inappropriate in sentenza – Rilevanza – Esclusione – Condizioni. | ||
| Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora nella motivazione della sentenza, nell’esaminare la modalità di conduzione dell’interrogatorio dell’indagato da parte del p.m. e del g.i.p., siano utilizzate espressioni inappropriate, quali ‘anomalia’ e ‘atipicità’, se le stesse non trascendano i limiti di congruenza e di continenza rispetto alle esigenze e finalità della motivazione. | ||||
| 08/04/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Attività del pubblico ministero - Completezza e sufficienza delle indagini - Omissione di atto investigativo – Verifica in sede disciplinare – Limiti | ||
| Nel sistema dell’illecito disciplinare tipizzato l’attività del P.M. nella conduzione delle indagini e nelle scelte processuali allo stesso riservate dal codice di rito penale può assumere rilievo qualora dia luogo all’adozione di provvedimenti abnormi (art. 2, lettere m, n, ff), ovvero privi di motivazione (art. 2, lettera l), oppure connotati da travisamento dei fatti (art. 2, lettera h), o se egli incorra in violazione di legge, sempre che dette violazioni assurgano ai livelli di gravità previsti dalle disposizioni incriminatrici e siano conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza. In particolare, con riguardo all’attività d’indagine, l’art. 358 c.p.p. stabilisce che il P.M. compie ogni “attività necessaria” ai fini delle “determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale” cui fa richiamo l’art. 326 c.p.p., senza tuttavia specificarne il contenuto, sicchè – ferma la possibile rilevanza disciplinare dell’inerzia investigativa (nel caso ad esempio, di omissione di ogni attività ulteriore rispetto alla mera delega di indagini, non seguita da nessun’altra attività) – deve ritenersi che la valutazione sulla completezza e sufficienza degli atti di indagine sia rimessa al P.M. Nessuna prassi o protocollo investigativo prescrive infatti il compimento di tutti gli atti teoricamente esperibili in una determinata situazione e, quindi, la rilevanza in sede disciplinare dell’omissione di un atto investigativo (ad eccezione di gravissime e macroscopiche ipotesi, da valutarsi con giudizio ex ante) non può essere dedotta da ricostruzioni alternative, basate su mere ipotesi esplorative ed astratte, disancorate dal complesso degli elementi oggettivi acquisiti (la richiesta è stata accolta dalla S.D. con l’ord. n. 91 del 2020). | ||||
| 29/03/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Giudice civile – Sentenza ex. art. 281 sexies – Omessa indicazione a verbale della lettura – Grave violazione di legge ex art. 2, comma 1, lettera g) – Insussistenza | ||
| Nel caso di decisione di un processo civile a seguito di trattazione orale, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., l’omessa indicazione a verbale da parte del giudice dell’avvenuta lettura della sentenza con cui lo stesso è definito (nella specie, per essere cessata la materia del contendere), anche alla luce dell’interpretazione ‘non formale’ data dalla giurisprudenza di legittimità delle prescrizioni dettate dalla suindicata disposizione (v. Cass. n. 22519/18; n. 19908/18; n. 5689/16), può dare luogo ad una violazione processuale censurabile con i rimedi previsti dal codice di rito civile e che, tuttavia, non integra l’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 23/03/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Dovere di riserbo – Dichiarazioni ad organi di stampa su temi di politica giudiziaria – Dichiarazioni rese da un componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura – Rilevanza disciplinare – Esclusione | ||
| Nel sistema dell’illecito disciplinare tipizzato, la violazione del dovere di riserbo - in disparte i casi nei quali può assumere rilievo sotto il differente profilo deontologico, nel caso di violazione dei precetti del codice etico - è disciplinarmente censurabile nei casi di cui all’art. 2, lettere u), v), aa), d.lgs. n. 109 del 2006, che non sono ipotizzabili in riferimento a dichiarazioni rese ad organi di stampa da parte di un componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura, quando aventi ad oggetto temi generali di politica giudiziaria, in relazione alle quali opera peraltro la causa di non punibilità di cui all’art.32-bis della legge n. 195 del 1998. | ||||
| 20/03/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Processo penale – Ammissione di parte civile – Ente esponenziale – Erronea valutazione degli interessi rappresentati dall’ente – Rilevanza disciplinare – Limiti | ||
| L’ammissione da parte del giudice penale della costituzione come parte civile di un ente avente quale fine primario quello della tutela di interessi coincidenti con l’interesse leso dal reato, oggetto di un dato processo penale, esige una valutazione strumentale anche ad evitare l’indiscriminata estensione della legittimazione conseguente a qualunque rivendicazione di detto ente. Nondimeno, la valutazione eventualmente erronea è riconducibile all’attività di interpretazione scriminata ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109 del 2006, censurabile con i rimedi previsti dal codice di rito penale, qualora il provvedimento non mostri profili di macroscopica anomalia. | ||||
| 26/02/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comunicazione della situazione di incompatibilità ex art. 19 ord.giud., effettuata in occasione della domanda di trasferimento ex art. 3, legge n. 133 del 1988- Omessa comunicazione successiva al trasferimento – Illecito disciplinare – Insussistenza. | ||
| Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito disciplinare dell’art.2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso in cui un magistrato abbia chiesto di essere trasferito ad un dato ufficio ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 133 del 1998 (avente ad oggetto il “trasferimento del coniuge”), prospettando la potenziale situazione di incompatibilità relativa al rapporto di coniugio, ai sensi dell’art.19 dell’ordinamento giudiziario, qualora – disposto il trasferimento dal C.s.m. – detto magistrato (ed il coniuge) non abbia reiterato come prescritto la comunicazione di detta situazione, reputando, sia pure erroneamente, che la valutazione in ordine alla stessa fosse stata già operata dal Consiglio superiore all’atto della deliberazione del trasferimento, e ciò ancora più in quanto, richiesta dalla Prima Commissione del C.s.m. detta comunicazione, il Consiglio giudiziario aveva formulato, all’unanimità, parere negativo in ordine alla sussistenza della medesima e la prima Commissione aveva disposto l’archiviazione della pratica. | ||||
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