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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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MATERIA
OGGETTO
11/11/2019 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Rapporti con il giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 – Comunicazione della proposizione di azione risarcitoria civile – Sufficienza ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare - Esclusione
La notizia della proposizione di azione risarcitoria nei confronti dello Stato ex lege n. 117 del 1988 non integra, di per sé sola, gli elementi per l’esercizio dell’azione disciplinare, tenuto peraltro conto che neppure l’eventuale accertamento della responsabilità civile comporta l’obbligo di meccanicistico esercizio di detta azione per i fatti che dovessero avere dato luogo a responsabilità civile. Pertanto, detta comunicazione comporta esclusivamente il potere-dovere di verificare se dalla stessa siano evincibili gli elementi costitutivi dell’illecito dell’art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, ovvero di altro illecito disciplinare (nella specie, l’atto di citazione prospettava anche un diniego di giustizia, per ritardo nell’adozione di un provvedimento, escluso, per difetto del requisito della reiterazione di cui all’art. 2, lettera q).
07/11/2019 PROCEDIMENTO PREDISCIPLINARE Provvedimento conclusivo – Accesso agli atti da parte dell’esponente a seguito di sua richiesta - Esclusione
Non può essere accolta la richiesta, avanzata dall’esponente, di accesso al provvedimento di archiviazione disposto all’esito della fase predisciplinare e di comunicazione dei nominativi dei responsabili del procedimento, con conseguente impossibilità di ostensione degli atti relativi alla suddetta fase, connotata, in considerazione della ratio e della finalità del procedimento e degli interessi coinvolti dallo stesso, dal carattere della riservatezza sia nei confronti dell’esponente, sia nei confronti del magistrato cui è riferibile la notizia di un eventuale illecito disciplinare.
16/10/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Magistrato fuori ruolo – Configurabilità – Fattispecie
Ai fini della responsabilità disciplinare rileva lo status dell'appartenenza all'ordine giudiziario, che non viene meno per il fatto che al magistrato siano state conferite funzioni diverse da quelle giurisdizionali (nella specie, per l’espletamento di attività presso il Ministero della Giustizia), in quanto il magistrato collocato fuori ruolo mantiene tutte le connotazioni tipiche del suo status; conseguentemente, a suo carico ipotizzabili gli illeciti c.d. funzionali anche in relazione ai compiti svolti in posizione di fuori ruolo, specie se tale collocazione sia stata disposta in quanto magistrato ordinario (come accade per l’espletamento di funzioni presso il Ministero della giustizia), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza disciplinare, il d.lgs. n. 109 del 2006 non distingue tra funzioni giurisdizionali e non, all'art. 1 fa riferimento, senza alcuna distinzione, alle funzioni "attribuite" al magistrato e nell’art. 2 contempla plurime fattispecie, alcune delle quali possono essere integrate anche nel caso di esercizio di funzioni non giurisdizionali.
25/09/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Pubblico ministero – Assegnazione di più procedimenti a carico di una stessa persona in base ai criteri organizzativi – Rilevanza – Esclusione
La trattazione da parte di un magistrato del P.M. di una pluralità di procedimenti penali concernenti la stessa persona ed al predetto assegnati nell’osservanza delle direttive contenute nei criteri organizzativi dell’ufficio, non costituisce motivo di astensione agli effetti dell’art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006, dato che le gravi ‘ragioni di convenienza’ ex art. 52 c.p.p. non possono ritenersi integrate dalla ‘conoscenza’ dell’indagato per motivi di ufficio.
19/09/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Condotta scorretta ex art. 2, comma 1, lettera d) – Impiego di espressioni inappropriate in sentenza – Rilevanza disciplinare – Presupposti – Fattispecie
I provvedimenti giurisdizionali sono sindacabili in sede disciplinare sotto il profilo della violazione dell’obbligo di correttezza, qualora siano caratterizzati da espressioni verbali consistenti in intemperanze del tutto estranee alla decisione e/o rivelatrici della finalizzazione di strumentalizzazione della decisione a scopi individuali diversi da quello di giustizia. Pertanto, non sussistono gli elementi dell’illecito di cui all’art. 2, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora le espressioni ritenute inappropriate dall’esponente siano prive di portata offensiva e denigratoria e siano state utilizzate allo scopo di esplicitare le ragioni dell’inattendibilità della persona offesa (nella specie, in una sentenza penale, il giudice aveva scritto che la parte offesa “aveva preso di mira” l’imputato “sfogando su di lui le sue ansie”, ritenendo che le dichiarazioni di detta parte “fossero il risultato di un’ossessione”).
24/07/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) – Concessione delle attenuanti generiche – Valutazione dei comportamenti della persona offesa – Rilevanza – Limiti
La valutazione compiuta dal giudice penale in ordine ai comportamenti della persona offesa al fine di stabilire i presupposti della concessione delle attenuanti generiche non integra l’illecito ex art. 2, comma 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora non costituisca atto abnorme e non sia frutto di errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza.
23/07/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Omessa comunicazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera dd) – Presidente di sezione o di collegio – Omessa segnalazione del ritardo nel deposito di una sola sentenza – Sussistenza dell’illecito – Esclusione.
Non è ipotizzabile l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 109 del 2006 a carico del Presidente della sezione (o del Collegio giudicante), qualora l’omessa segnalazione si riferisca al ritardo di un giudice della sezione o del collegio nel deposito di un unico provvedimento, in quanto detto obbligo sussiste soltanto nel caso di configurabilità di un comportamento disciplinarmente rilevante per il redattore della sentenza (e, quindi, della reiterazione nel ritardo dei depositi).
23/07/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera q) –Ritardo nel deposito di un’unica sentenza – Rilevanza - esclusione
Non configura l’illecito di cui all’art. 2 comma 1, lettera q), d. lgs. n. 109 del 2006 il ritardo nel deposito di un’unica sentenza da parte del giudice, componente di un collegio penale, che peraltro non assurga ad una soglia di intollerabilità.
22/07/2019 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Rapporti con il giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 – Comunicazione della proposizione di azione risarcitoria civile – Sufficienza ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare - Esclusione.
La notizia della proposizione di azione risarcitoria nei confronti dello Stato ex lege n. 117 del 1988 non integra, di per sé sola, i presupposti dell’esercizio dell’azione disciplinare, tenuto peraltro conto che neppure l’eventuale accertamento della responsabilità civile comporta l’obbligo di meccanicistico esercizio di detta azione per i fatti che dovessero avere dato luogo a detta responsabilità; conseguentemente, siffatta comunicazione comporta esclusivamente il potere-dovere di verificare se dalla stessa siano evincibili gli elementi costitutivi dell’illecito dell’art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, ovvero di altro illecito disciplinare.
19/07/2019 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Iscrizione nel registro degli indagati - Omissione o ritardo - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, lettera g), d.lgs n. 109 del 2006 - Presupposti.
L’iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. non costituisce oggetto di un potere discrezionale del P.M., il quale è tenuto a provvedervi senza ritardo, non appena acquisisca la notitia criminis; conseguentemente, la violazione del relativo obbligo integra l’illecito di cui all’art. 2, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006. Nondimeno, ai fini dell’insorgenza di detto obbligo occorre che sia acquisita una notizia di reato in termini di oggettiva configurabilità della stessa, e cioè occorre che sussista una base fattuale idonea a configurare un fatto come sussumibile in una data fattispecie di reato; quindi, va esclusa la sussistenza di detto illecito, qualora la decisione di non procedere all’iscrizione non risulti frutto di una valutazione abnorme e palesemente erronea (nella specie, è stata giudicata incensurabile la scelta del P.M. di richiedere l’archiviazione senza previamente identificare i carabinieri di una stazione denunciati quali presunti responsabili del reato di abuso d’ufficio del quale erano stati esclusi gli estremi, rilevando altresì che lo stesso sarebbe stato, in tesi, anche prescritto).

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