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| 13/04/2021 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Disciplina della nomina del c.t.u. – Esistenza di rapporti di episodica collaborazione editoriale e/o convegnistica – Rilevanza disciplinare – Esclusione. | ||
| Non sussistono gli elementi costitutivi degli illeciti dell’art. 2, comma 1, lettere c) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso di nomina da parte del giudice di un consulente tecnico, qualora sussistano rapporti episodici e saltuari di collaborazione scientifica e/o convegnistica, inidonei a prefigurare un rapporto “di speciale intensità”, tale da determinare l’obbligo di astensione e da rendere ipotizzabile che la nomina sia stata effettuata in violazione di legge. | ||||
| 30/03/2021 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge ex art. 2, comma 1, lett. g) - Scelte investigative del pubblico ministero nella conduzione delle indagini – Fattispecie. | ||
| Non integra l’illecito disciplinare della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del Pubblico Ministero il quale, nel condurre le indagini, ritenga di privilegiare alcuni strumenti di acquisizione delle prove rispetto ad altri, essendo affidata alla discrezionalità del Pubblico Ministero la scelta in ordine alle modalità, ai tempi ed ai contenuti specifici delle indagini preliminari, disciplinarmente censurabile nel caso di gravissime e macroscopiche omissioni, da valutarsi con un giudizio ex ante. | ||||
| 26/02/2021 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) – Preventiva, informazione del Procuratore della Repubblica al P.G. distrettuale – Occasionalità della condotta – Esclusione. | ||
| Non integra l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 l’omessa preventiva informazione del Procuratore Generale della Corte di Appello da parte del Procuratore della Repubblica che proceda per reati diversi da quelli previsti dall’art.118 bis disp.att. cod.proc.pen, ove tale condotta – dovendo comunque ritenersi dovuta l’informazione, in applicazione della circolare del C.s.m. sull’organizzazione degli Uffici di procura, quando necessaria in base a dette direttive e per le finalità da queste stabilite -, per la sua occasionalità e per le circostanze del caso concreto escludono la sussistenza della gravità della scorrettezza ed una colpevole inosservanza del generale principio di leale collaborazione. | ||||
| 26/02/2021 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge ex art. 2, comma 1, lett. g) – Preventiva, informazione del Procuratore della Repubblica al P.G. distrettuale - Esclusione. | ||
| Ai sensi dell’art. 118-bis disp att. C.p.p. il Procuratore della Repubblica deve dare notizia al Procuratore Generale della Corte di Appello quando procede a indagini per taluno dei delitti previsti da detta disposizione e, conseguentemente, non integra l’illecito dell’art. 2, lettera g), del d.lgs. n. 109 del 2006 l’omessa informazione nel caso in cui proceda per reati diversi dai predetti. | ||||
| 08/09/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Pubblico Ministero- Delega di indagini ad ufficio di polizia giudiziaria non territorialmente competente- Rilievo disciplinare- Esclusione. | ||
| Non riveste rilevanza disciplinare la delega delle indagini del Pubblico Ministero in favore di polizia giudiziaria non rientrante nella competenza del proprio Ufficio, in quanto la ripartizione territoriale e organizzativa delle articolazioni di polizia giudiziaria non ha carattere inderogabile e la scelta del Pubblico Ministero in merito, è insindacabile, in conformità con il disposto degli artt.109 Cost. e 58 cod.proc.pen. | ||||
| 16/07/2020 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Denuncia circostanziata – Caratteri – Fattispecie. | ||
| L’esposto con il quale si prospetta l’illecito disciplinare consistente nella violazione di legge costituisce una notizia circostanziata, qualora contenga la precisa indicazione degli asseriti errori commessi, con la puntuale indicazione altresì delle norme che si assumono violate, evidenziando inoltre le ragioni della palese difformità dell’esegesi contestata dagli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina; tale onere è più stringente, quando l’esposto - soprattutto se sottoscritto dalla parte senza l’assistenza di un difensore tecnico - riguardi un provvedimento impugnabile (o già impugnato) e lo stesso consista e si risolva in una sollecitazione al controllo delle proprie tesi al di fuori della sede giudiziaria ordinaria ed in violazione del contraddittorio con la controparte. | ||||
| 16/07/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile – Presidente relatore di causa civile – Modalità di svolgimento della camera di consiglio – Adozione di provvedimenti interlocutori - Fattispecie. | ||
| Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), del d. lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui il presidente del collegio, quale relatore di una causa civile, abbia svolto la camera di consiglio con modalità informali, qualora siano state assunte decisioni meramente interlocutorie (nella specie, rimessione della causa sul ruolo), sempre che sia stata garantita l’effettiva interlocuzione con i giudici che compongono il collegio medesimo (nella specie, tramite contatti telefonici). | ||||
| 15/07/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti – Lettura della sentenza civile in udienza – Richiesta di chiarimenti del soccombente – Riferimenti del giudice all’eventuale sostituzione del difensore – Rilevanza – Esclusione – Ragioni. | ||
| Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui un giudice civile, dopo la lettura della sentenza in udienza, avvicinato dalla parte soccombente, che richiedeva chiarimenti sulla decisione ritenuta ingiusta, abbia posto termine alla discussione prospettando alla parte la possibilità di cambiare avvocato, se non soddisfatta, qualora, per le modalità della vicenda per il contenuto e la finalità della considerazione, debba escludersi la formulazione di un apprezzamento in ordine alla qualità professionale o all’operato del difensore. | ||||
| 15/07/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza dell’obbligo di astensione – Giudice per le indagini preliminari – Denuncia della parte offesa per fatti del procedimento – Rilevanza – Esclusione. | ||
| Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il giudice per le indagini preliminari ometta di astenersi dalla trattazione di un procedimento penale, benchè sia stato denunciato dalla parte offesa in relazione a fatti concernenti il procedimento stesso, in quanto l’obbligo di astensione per grave inimicizia si configura solo ove quest’ultima sia reciproca ed originata da rapporti privati, estranei al processo. | ||||
| 02/07/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti – Camera di consiglio – Modalità informali – Rilevanza –Fattispecie. | ||
| Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito dell’art. 2, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 109 del 2006, qualora la camera di consiglio per l’adozione di un provvedimento collegiale civile sia stata svolta con modalità non puntualmente rispettose delle prescrizioni che la regolano, sempre che le stesse risultino comunque tali da avere garantito l’effettività dell’interlocuzione e la formazione collegiale della decisone (nella specie, il relatore, dopo un’interlocuzione avvenuta in maniera rapida per la semplicità del caso, aveva inviato ai componenti del collegio il “file” del provvedimento, al fine di consentire loro di esprimere un eventuale disaccordo). | ||||
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