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| 26/02/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti scorretti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) – Giudice civile – Proposta conciliativa formulata dal giudice – Coincidenza con la posizione di una parte – Condotta gravemente scorretta – Esclusione | ||
| Non integra l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), d. lgs. n. 109 del 2006 il comportamento del giudice che, nel corso di processo civile, sottoponga alle parti una proposta conciliativa, coincidente con la tesi di una di esse, ritenendola adeguata alla fattispecie concreta con valutazione che, anche alla luce dell’art. 185-bis c.p.c. e dell’art. 91 c.p.c. (norma quest’ultima, in virtù della quale ai fini del carico delle spese processuali il giudice può tenere conto del rifiuto ingiustificato della parte alla proposta conciliativa) deve ritenersi insindacabile in sede disciplinare. | ||||
| 29/01/2020 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Procedimento a carico di ignoti – Autorizzazione del p.m. al rilascio copia – Illecito dell’art. 2, lettera g) – Esclusione | ||
| Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito dell'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, per difetto di una grave violazione di legge inescusabile, nel caso di autorizzazione da parte del P.M., su richiesta di alcune persone offese, al rilascio di copia degli atti di un procedimento penale iscritto contro ignoti e di successiva interpretazione della memoria difensiva, da queste depositata, come denuncia ai sensi degli artt. 330 e ss. c.p.p., sulla base della quale sono svolte ulteriori attività investigative. | ||||
| 28/01/2020 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Esposto anonimo – Rilevanza ai fini delle sommarie indagini preliminari – Presupposti e limiti | ||
| L’esposto anonimo, inutilizzabile nel procedimento penale (art. 333, comma 3, c.p.p.), non costituisce denuncia circostanziata ed è inidoneo a dare corso alle sommarie indagini preliminari nel procedimento disciplinare (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006), in difetto della prospettazione di fatti specifici, soprattutto se consiste e si risolve in un’istanza di contenuto meramente esplorativo, diretta a sollecitare un’attività sostanzialmente ispettiva che esula dalle attribuzioni della Procura Generale della Corte di cassazione. | ||||
| 23/12/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Sostituto procuratore – Esercizio dell’azione penale in difetto di previo conferimento con il procuratore aggiunto – Violazione dei criteri organizzativi – Illecito dell’art. 2, lettera n) – Insussistenza – Fattispecie | ||
| Non sussiste l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 109 del 2006, qualora un sostituto procuratore inoltri al GUP una richiesta di rinvio a giudizio, senza prima “conferire” con il Procuratore aggiunto di riferimento - in difformità dei criteri organizzativi dell’ufficio e di quanto stabilito all’atto della delega -, qualora si tratti di un’unica ed isolata violazione, ascrivibile ad errore incolpevole del magistrato (nella specie, il sostituto aveva trasmesso il fascicolo ad altro procuratore aggiunto, diverso da quello ‘competente’, donde l’equivoco in cui era incorsa la segreteria, ritenendo avvenuta la sottoposizione della richiesta al Procuratore aggiunto competente). | ||||
| 12/12/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Procuratore della Repubblica – Dichiarazioni alla stampa – Illustrazione della tesi accusatoria parzialmente respinta dal G.I.P. – Violazione del dovere di riserbo – Insussistenza - Fattispecie | ||
| Nel sistema dell’illecito disciplinare tipizzato, la violazione del dovere di riserbo - in disparte i casi nei quali può assumere rilievo sotto il differente profilo deontologico, nel caso di violazione dei precetti del codice etico - è disciplinarmente censurabile nei casi di cui all’art. 2, lettere u), v), aa), d.lgs. n. 109 del 2006, che non ricorrono qualora un Procuratore della Repubblica rilasci alla stampa dichiarazioni sull’attività del proprio ufficio, esprimendo opinioni tecniche sulla correttezza dell’interpretazione posta a base di atti di un’indagine preliminare (nella specie, le dichiarazioni erano state rilasciate dopo l’esecuzione di una misura cautelare, descrivendo alla stampa la ricostruzione accusatoria - in parte non condivisa dal G.I.P. -, senza violare alcun segreto trattandosi di fatti oggetto dell’ordinanza stessa e, pertanto, conoscibili dalla opinione pubblica). | ||||
| 09/12/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Presidente di corte d’assise – Lettura del dispositivo – Reazione alle contestazioni del pubblico – Comportamento scorretto ex art. 2, comma 1, lettera d) - Esclusione – Fattispecie | ||
| Non integra l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta del presidente di una corte d’assise, il quale, durante la lettura del dispositivo, a fronte di una reazione verbalmente violenta del pubblico, batta per tre volte il palmo della mano sul banco e rappresenti ai contestatori possibili ipotesi di reato a loro carico, in conseguenza della condotta tenuta, trattandosi di azione finalizzata a superare una condizione impeditiva all’esercizio della funzione (il procedimento, a seguito della richiesta di fissazione di udienza, è stata reiterata ed accolta dalla S.DE., con sentenza n. 97 del 2020). | ||||
| 26/11/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Obbligo di residenza - Illecito di cui all’art.2, comma 1, lettera p) – Presentazione dell’istanza di autorizzazione a risiedere fuori sede – Formulazione di parere favorevole da parte del Consiglio giudiziario- Sussistenza dell’illecito - Esclusione | ||
| Non sussistono gli elementi costitutivi dell’illecito di cui all’art. 2, lettera p), d.lgs. n. 109 del 2006 (che sanziona l’inosservanza da parte del magistrato dell’obbligo di residenza nel comune in cui ha sede l’ufficio, in assenza di autorizzazione) nel caso in cui il magistrato abbia presentato istanza di autorizzazione a risiedere ‘fuori sede’, sulla quale abbia reso parere favorevole il Consiglio giudiziario. | ||||
| 20/11/2019 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Esposto anonimo – Inutilizzabilità- Ragioni. | ||
| L’esposto anonimo, inutilizzabile nel procedimento penale (art. 333, comma 3, c.p.p.), non costituisce denuncia circostanziata ed è inidoneo a dare corso alle sommarie indagini preliminari nel procedimento disciplinare (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006), in difetto della prospettazione di fatti specifici, soprattutto se consiste e si risolve in un’istanza di contenuto meramente esplorativo, diretta a sollecitare un’attività sostanzialmente ispettiva che esula dalle attribuzioni della Procura Generale della Corte di cassazione. | ||||
| 13/11/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Emissione di provvedimenti privi di motivazione (art. 2, comma 1, lettera l) – Sentenza penale – Presupposti | ||
| La redazione di una sentenza penale con motivazione approssimativa, a tratti carente, e tuttavia idonea a consentire la comprensione della ratio decidendi non integra gli estremi dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera l), d. lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 12/11/2019 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Inosservanza dell’obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera c) – Presidente di collegio civile – Difensore coautore di opera collettanea – Rilevanza – Esclusione – Condizioni. | ||
| Non ricorrono gli elementi costitutivi dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso in cui un magistrato (nella specie, presidente di un collegio civile) ometta di astenersi dalla trattazione di un procedimento nel quale una delle parti sia difesa da un avvocato che sia stato coautore di un’opera scientifica collettanea (alla quale abbia partecipato detto magistrato), frutto di un’iniziativa editoriale isolata, non sussistendo il requisito dell’abitualità e frequenza di rapporti. | ||||
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