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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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04/03/2022 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile, art. 2, comma 1, lett. g) – Incidente di costituzionalità – Sospensione del procedimento – Revoca – Requisiti – Esclusione
Non integra la fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), la decisone del collegio giudicante di proseguire il giudizio a quo, nonostante la pendenza dell’incidente di costituzionalità, laddove, in mancanza di un divieto formale e assoluto di revoca della sospensione del procedimento in attesa della decisione (art. 23 della l. n. 87 del 1953), sussistano circostanze che ragionevolmente la giustificano, qualora siano in gioco diritti fondamentali
09/02/2022 ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE Dl UN REATO Illecito nel caso di reato è estinto per qualsiasi causa o se l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, art. 4, comma 1, lett. d) – Presupposti - Poteri dell’organo disciplinare
Ai fini della integrazione dell’illecito di cui all’art. 4, lett. d), del d. lgs. n. 109 del 2006 è necessaria l’esistenza di un serio quadro indiziario, che consenta di ritenere provata, con ragionevole e plausibile grado di consistenza, la commissione di un reato, non potendo l’iniziativa disciplinare assumere caratteri meramente esplorativi, finalizzati alla ricerca degli elementi costitutivi di reato (e quindi dell’illecito disciplinare) e non al vaglio degli stessi.
27/01/2022 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Rapporti con il giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 – Obbligatorietà dell’azione disciplinare – Esclusione – Ragioni – Principio di tassatività – Limiti
L`art. 9 L. n. 117 del 1988, nella parte in cui dispone che i titolari dell’azione disciplinare “devono” esercitarla, non prefigura l’indefettibile esercizio dell’azione disciplinare per la mera proposizione in sede civile della domanda risarcitoria nei confronti del magistrato. L’illecito disciplinare ipotizzabile nel caso di proposizione dell’azione ex lege n. 117 del 1988 - alla luce sia delle norme di detta legge, sia del d.lgs. n. 109 del 2006 - non è, infatti, costituito dal mero esperimento dell’azione risarcitoria e neppure dall’accertamento dell’eventuale fondatezza della stessa. L’illecito è, invece, integrato dalla condotta tenuta dal magistrato, invocata nel giudizio risarcitorio quale fatto costitutivo della relativa pretesa, sempre che sussistano violazioni riconducibili ad una delle fattispecie tipizzate previste da quest’ultimo, con la conseguenza che in sede disciplinare si impone la preliminare verifica della sussistenza di violazioni riconducibili ad una delle fattispecie tipizzate previste dal d.lgs. n. 109 del 2006 (v. anche Corte cost. n. 169 del 2021).
27/01/2022 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Rapporti con il giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 – Giudicato civile – Efficacia vincolante nel procedimento disciplinare – Esclusione – Fondamento
La definizione del giudizio di responsabilità civile del magistrato, anche con condanna passata in giudicato, non ha efficacia vincolante nel procedimento disciplinare, attesa l’indipendenza degli ambiti processuali, sancita dal combinato disposto dagli artt. 6, comma 2, e 20 d.lgs. n. 109 del 2006, restando dunque fermo il potere-dovere di accertare se sussistano violazioni riconducibili ad una delle fattispecie tipizzate previste da quest’ultimo (conforme decr. arch. n.1296 del 2018).
23/11/2021 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti, art. 2, comma 1, lett. d) – Direzione dell’udienza da parte del Presidente del collegio – Prescrizioni del Capo dell’Ufficio per l’emergenza epidemiologica – Applicazione – Sussistenza – Esclusione.
Non integra la fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), il comportamento del Presidente di un collegio della Suprema Corte di Cassazione, che all’inizio dell’udienza inviti le parti a contenere i propri interventi in ottemperanza delle prescrizioni – condivise il Consiglio Nazionale Forense – impartite dalla Prima Presidenza circa la tenuta delle udienze pubbliche per ragioni di contenimento del rischio epidemiologico ove tale esortazione non sia arbitraria e sia continente, seppur rivolta alla parte in modo assai deciso e reiterato, in quanto estrinsecazione dei poteri di direzione dell’udienza lui attribuiti.
15/11/2021 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, art. 3, comma 1, lett. h) – Formazione di un nuovo partito – Presunzioni generiche – Esclusione.
Ai fini della integrazione dell’illecito di cui all’art. 3, lett. h), del d. lgs. n. 109 del 2006 per poter affermare l’esistenza di una partecipazione sistematica alla vita politica dei partiti è necessaria che vi sia la prova che il magistrato abbia tenuto un comportamento finalizzato alla formazione di un movimento nuovo, costituente, anch’esso, una diversa forma di partecipazione alla vita di un partito; difatti non si può desumere ciò dalla sola presumibile sussistenza di una lunga campagna elettorale e di contatti e approcci con partici politici e suoi appartenenti, se tali comportamenti non abbiano avuto una formale esternazione.
15/11/2021 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, art. 3, comma 1, lett. h) – Presupposti – Condizioni.
Ai fini della integrazione dell’illecito di cui all’art. 3, lett. h), del d. lgs. n. 109 del 2006 è necessaria l’esistenza di contatti continuativi e significativi con le forze politiche locali o nazionali o con appartenenti con il mondo associativo, non essendo sufficiente la loro presunzione dedotta dalla sola candidatura sostenuta da disparate liste elettorali.
09/11/2021 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI La grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) – Condizioni.
Ai fini della integrazione dell’illecito disciplinare della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, non è sufficiente la commissione di un qualsiasi errore da parte del magistrato, essendo, invece, necessario che questo sia stato determinato da una condotta caratterizzata da approssimazione, frettolosità o limitata diligenza.
03/11/2021 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti, art.2, comma 1, lett. d) – Utilizzo di espressioni forti nella motivazione del provvedimento giurisdizionale nei confronti dell’attività difensiva svolta – Requisito della grave scorrettezza – Condizioni
Ai fini della integrazione dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), le espressioni utilizzate nella redazione della motivazione di un provvedimento giurisdizionale si connotano del requisito della gravità quando siano estranee al thema decidendum e utilizzino toni ironici o inutilmente polemici, tali da costituire gratuita diffamazione dell’attività difensiva.
28/10/2021 ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE Dl UN REATO La fattispecie dell'art. 4, comma 1, lett. b) – Decreto penale di condanna per lesioni personali colpose conseguenti a violazione del codice della strada – Condizioni
Ai fini della integrazione dell’illecito disciplinare conseguente alla commissione di un reato colposo avente ad oggetto violazione delle disposizioni del codice della strada, deve valutarsi se la condotta accertata in sede penale presenti- per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità, idoneo a ledere l’immagine del magistrato, ossia se dal fatto emergano elementi incidenti sui profili di autorevolezza ed autocontrollo che devono caratterizzare la figura del magistrato anche fuori dello svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

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