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| 03/05/2023 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato (art. 2, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 109/2006) – Condizioni | ||
| Ai fini della configurabilità dell’illecito di ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, la condotta dell’interferente deve essere idonea, almeno astrattamente, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio dell’altro magistrato, condizioni che non si verificano quando il magistrato contattato non sia effettivamente assegnatario del procedimento o la richiesta gli pervenga quando ha già assunto la decisione (applicazione di Sezioni Unite n. 27434/2017). | ||||
| 28/04/2023 | ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE Dl UN REATO | Reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, art. 4, comma 1, lett. d).- | ||
| La configurabilità dell’illecito di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs.n.109/2006 non è subordinata alle valutazioni assunte dal giudice penale dovendosi valutare la condotta del magistrato in un’ottica disciplinare; tuttavia, ove il giudice penale-anche nei casi di dichiarata improcedibilità del reato o estinzione dello stesso- abbia affermato l’inconsistenza di elementi fattuali integranti la condotta penale, tale accertamento non può ritenersi irrilevante sul versante disciplinare. | ||||
| 19/04/2023 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, art. 2, comma 1, lett. e) – Nozione – Fattispecie - Insussistenza | ||
| Per ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato deve intendersi ogni azione o iniziativa di intromissione (attraverso il contatto diretto con il collega o con le persone che si trovino a stretto contatto con quest’ultimo) diretta ad influire sull’autonomo percorso decisionale del magistrato preposto alla trattazione di un processo in sede giurisdizionale, compiuta senza alcuna connessione con l’esercizio legittimo delle funzioni giudiziarie, che deve risultare idonea, almeno astrattamente, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio del magistrato destinatario. Conseguentemente, non sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso in cui un magistrato, persona offesa di un reato, telefoni alla cancelleria dell’ufficio GIP in epoca successiva alla definizione dell’udienza preliminare, per chiedere informazioni relative al procedimento, non avendo ricevuto la notificazione del decreto che dispone il giudizio | ||||
| 03/04/2023 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109/2006) - Esecuzione immobiliare – Determinazione del giusto prezzo dell’immobile in sede di vendita esecutiva – Insussistenza dell’illecito | ||
| La determinazione del c.d. giusto prezzo dell’immobile costituisce una valutazione di merito da parte del giudice dell’esecuzione, incensurabile quale violazione di legge, rientrando nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109/2006, relativa all’attività di interpretazione di norme di diritto, di valutazione del fatto e delle prove (nella specie, per giunta, la valutazione era stata confermata anche a seguito dell’opposizione). | ||||
| 24/02/2023 | ILLECITI DISCIPLINARI | Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis.d.lgs. n.109/2006- Criterio della doppia verifica. | ||
| Nella ipotesi in cui il bene giuridico individuato dal legislatore per uno specifico illecito disciplinare non coincida con quello generale protetto dall’art. 3 bis – consistente nella irrilevanza della condotta che non abbia arrecato concreta compromissione dell’immagine pubblica del magistrato- il giudizio di “scarsa irrilevanza del fatto” dovrà, innanzitutto, tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico “specifico” tutelato dall’illecito disciplinare tipico e, solo ove l’offesa arrecata non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se , quello stesso fatto, abbia determinato un’effettiva lesione dell’immagine pubblica del magistrato. Solo in caso di esito negativo di entrambe le verifiche, sarà applicabile l’esimente della scarsa rilevanza del fatto. | ||||
| 20/02/2023 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti (art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 109/2006) – Condizioni – Fattispecie. | ||
| Non commette l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 109/2006 (comportamento abitualmente o gravemente scorretto) il magistrato che, in un contesto di forti problemi organizzativi e logistici dell’ufficio, si rivolga in due occasioni ad un funzionario di segreteria con fare offensivo, prepotente ed autoritario, non potendosi la condotta definire né abituale (in quanto tale concetto evoca la nozione penalistica dell’agire “sistematicamente”), né grave, in ragione del comprovato clima di forte tensione originato anche dai citati problemi organizzativi e logistici, in quanto ne consegue il ridimensionamento del valore e della portata delle scorrettezze commesse. | ||||
| 30/01/2023 | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE | Rapporti con il giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 – Comunicazione della proposizione di azione risarcitoria civile – Sufficienza ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare - Esclusione. | ||
| La notizia della proposizione di azione risarcitoria nei confronti dello Stato ex lege n. 117 del 1988 non integra, di per sé sola, gli elementi per l’esercizio dell’azione disciplinare, tenuto peraltro conto che neppure l’eventuale accertamento della responsabilità civile comporta l’obbligo di meccanicistico esercizio di detta azione per i fatti che dovessero avere dato luogo a responsabilità civile. Pertanto, detta comunicazione comporta esclusivamente il potere-dovere di verificare se dalla stessa siano evincibili gli elementi costitutivi di uno degli illeciti disciplinari previsti con riferimento alle violazioni rilevanti in materia di provvedimenti (in particolare, dall’art. art. 2, lettere h, g, m, ff) d.lgs. n. 109 del 2006). | ||||
| 23/01/2023 | ILLECITI DISCIPLINARI | Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis - Omessa reiterazione ex art. 18 ord. giud. in occasione della proposizione di domanda per ufficio semidirettivo – Rilevanza – Condizioni | ||
| Deve ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, l’inosservanza dell’obbligo di reiterare la comunicazione di una situazione di potenziale incompatibilità, in occasione della domanda per un ufficio semidirettivo, laddove tale situazione sia stata già comunicata al C.S.<m. e favorevolmente delibata e rispetto alla quale non siano intervenute modificazioni, risultando evidentemente insuscettibile di ledere il bene tutelato dall’art. 2, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 21/12/2022 | GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Ritardo nell’iscrizione nel registro degli indagati della notizia criminis ex art.335 c.p.p. o omesso aggiornamento della iscrizione- Configurabilità dell’illecito disciplinare di cui all’ art. 2, comma 1, lett. g) - Condizioni | ||
| La valutazione in ordine al contenuto degli atti che possono contenere notizie di reato è compito precipuo ed esclusivo del Pubblico Ministero e il momento in cui sorge l’obbligo di iscrizione immediata, non coincide con la ricezione degli atti medesimi, ma con il momento in cui – avuto riguardo alla necessità ed ai tempi di valutazione ed approfondimento- il Pubblico ministero sia posto in grado di apprezzarne la valenza indiziaria. Ne consegue che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali della prescrizione di doverosità dell’iscrizione, è censurabile in sede disciplinare, sotto il profilo della grave violazione di legge, soltanto ove la stessa si collochi al di fuori del “giuridicamente discutibile” o sia del tutto implausibile o arbitraria. PS: Si tratta della archiviazione delle dichiarazioni di Amara in relazione al reato di cui all’art. 2 legge n.17/82. A parte la moltitudine di pronunce delle Sezioni Unite e di massime nostre anche recentissime, non è possibile fare riferimento a fatti specifici che consentirebbero il riconoscimento all’esterno del provvedimento di archiviazione disciplinare. Così la massima, seppur generica, ribadisce la non coincidenza tra momento cronologico della ricezione e momento valutativo da parte del PM e i confini della grave violazione di legge nella valutazione di iscrizione rimessa al PM | ||||
| 14/12/2022 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Grave violazione di legge -Giudizio di Cassazione - Rigetto della richiesta del ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia - Rilevanza disciplinare- Esclusione. | ||
| Non integra l’illecito disciplinare dell’art. 2, comma 1, lettera g, d.lgs. n. 109 del 2006, il mancato accoglimento da parte della Corte di Cassazione dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dato che, benché sussista l’obbligo del rinvio pregiudiziale da parte del giudice di ultima istanza, a questi spetta pur sempre verificare l’esistenza dei presupposti del rinvio, con la conseguenza che, qualora questo sia stato motivatamente negato, si rientra nell’ambito dell’attività interpretativa in relazione alla quale opera la clausola di salvaguardia dell’art.2 del d.lgs. n.109 del 2006, che sottrae tale attività alla responsabilità disciplinare (conf. RG 1790/2019). | ||||
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