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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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25/07/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici (art. 2, comma 1, lett. n, d.lgs. n. 109/2006) – Compilazione delle schede cautelari post dibattimentali.
Non configura l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109/2006, la condotta del giudice penale il quale - a fronte di un provvedimento organizzativo del Presidente di Sezione che chiedeva ai magistrati di compilare “personalmente” le schede cautelari post dibattimentali ai sensi dell’art.165 bis disp. att. cod. proc. pen. “evitando di delegare l’adempimento ai tirocinanti o ai funzionari addetti all’ufficio del processo” - pur non avendo vergato di suo pugno alcuni dati compilativi della scheda, l’abbia sottoscritta, perché in tal modo attesta il personale controllo del suo contenuto, attribuendosi l’esclusiva responsabilità della redazione della stessa, in conformità con lo spirito e la finalità della disposizione organizzativa.
11/07/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Obbligo di astensione – Giudice penale e difensore figli di cugini – Prossimo congiunto – Esclusione – Gravi ragioni di convenienza – Condizioni
L’obbligo di astensione per essere il difensore un prossimo congiunto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. f, c.p.p., va osservato con riferimento ai soggetti indicati con tale qualità dall'art. 307, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che non si configura quando il giudice penale ed il difensore sono figli di cugini, fermo restando che, nel caso di intensità di rapporti e di frequentazioni con il difensore, detto obbligo sussiste per ragioni di grave convenienza (art. 36, lett. h, c.p.p.).
04/07/2023 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Manifestazione del pensiero del magistrato su temi generali di carattere politico o culturale – Rilevanza disciplinare – Riferibilità ai soli illeciti tipizzati.
La manifestazione del pensiero, da parte del Magistrato, su temi generali di carattere politico o culturale, può ritenersi disciplinarmente rilevante, per il principio di tipicità degli illeciti disciplinari, solo quando sia diffamatoria (art. 4, lett. d, del d.lgs. n. 109 del 2006), o costituisca violazione del dovere di correttezza e di riserbo prevista da una delle fattispecie tipizzate dagli artt. 2 e 3, non potendo invocarsi la generica violazione del generale dovere di riserbo previsto dall’art. 1 (Fattispecie relativa alla pubblicazione su sito internet di un articolo da parte di un magistrato).
07/06/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pubblico ministero – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 2, lett. c, del d.lgs. n.109 del 2006 - Condizioni.
L’obbligo del pubblico ministero di astenersi per ragioni di grave convenienza sussiste, con riferimento alla trattazione in udienza di procedimenti nei quali il difensore dell’imputato o della parte civile abbia avuto in passato un rapporto professionale conflittuale con persone vicine al magistrato, solo in presenza di situazioni oggettivamente suscettibili di far ipotizzare che la mancata astensione possa essere volta al conseguimento di finalità di carattere personale.
30/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile - Errore percettivo fonte di rimedio revocatorio - Illecito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Condizioni.
L’errore percettivo fonte di rimedio revocatorio ai sensi degli articoli 395, comma 4, c.p.p. e 391 bis c.p.c., non integra automaticamente l’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile previsto dalla norma si configura soltanto in presenza di un errore grave, segno di negligenza inescusabile, frutto di condotta approssimativa e grossolana, idonea a pregiudicare il prestigio dell’ordine giudiziario.
24/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Divieto di pubbliche dichiarazioni o interviste relative a soggetti coinvolti in affari in trattazione (art. 2, comma 1, lett. v, e 5 d.lgs. n. 109/2006) - Dichiarazioni a distanza di anni senza riferimenti specifici - Insussistenza.
Deve escludersi la violazione del dovere di riserbo sugli affari in corso di trattazione o la lesione indebita dei diritti altrui nelle generiche dichiarazioni, rese a distanza di nove anni dai fatti, dal pubblico ministero che si era occupato delle indagini su di una vicenda, ribadendo la meticolosità delle indagini compiute e l’impossibilità di addivenire all’identificazione di alcuni soggetti rimasti ignoti. Non è neppure configurabile la violazione del divieto dell’art. 5, d. lgs. n. 109 del 2006, allorché il magistrato non faccia riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento oppure al processo pendente in fase di appello. Per il magistrato, come per qualunque altro cittadino, la manifestazione del pensiero è libera e costituzionalmente garantita, ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della Costituzione.
18/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109/2006) – Perquisizione nello studio di un avvocato per la sua attività di amministratore di sostegno - Omessa comunicazione al Consiglio dell’Ordine - Insussistenza dell’illecito.
L’illecito dell’art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 109 del 2006, deve ritenersi integrato nel caso in cui si accerti che la violazione di legge è frutto di un atteggiamento del magistrato di ribellione alla legge, ovvero di una caduta di professionalità sotto un livello che deve essere considerato irrinunciabile. Pertanto, va esclusa tale violazione nel caso di perquisizione presso lo studio di un avvocato indagato per peculato, in relazione alla sua attività di amministratore di sostegno, poiché le guarentigie previste dall'art. 103 cod. proc. pen. non sono volte a tutelare, comunque, chi eserciti la professione legale, ma solo chi sia "difensore" in forza di specifico mandato a lui conferito nelle forme di legge, e non possono trovare applicazione qualora non venga in rilievo la tutela della funzione difensiva. Parimenti non può ritenersi “grave” violazione di legge l’omessa comunicazione dell’esercizio dell’azione penale al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, avuto riguardo alla circostanza che la condotta di reato esulava dall’attività forense in senso stretto, né presentava particolari connessioni con quest’ultima.
11/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, art. 2, comma 1, lett. v) - Violazione del divieto dell’art. 5, d.lgs. n. 109 del 2006 – Fattispecie - Insussistenza
Non sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 109 del 2006, per violazione dell’art. 5, d.lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui un Procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico e nella forma del “comunicato stampa”, previsto dal comma 1 della norma, fornisca elementi coerenti con quanto riportato in una ordinanza cautelare e desumibili dalle dichiarazioni dell’indagato, che coinvolgano una associazione con finalità di solidarietà sociale risultata poi estranea ai fatti oggetto di indagine.
11/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis – Inerzia del pubblico ministero che abbia arrecato danno alla persona offesa – Condizioni
L’inerzia del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini, censurabile soltanto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006 quando arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, deve ritenersi fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3-bis, d. lgs. n. 109 del 2006, quando l’offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, in considerazione della lesione arrecata al bene specifico tutelato dalla fattispecie in valutazione (la regolarità e legittimità del procedimento penale) e quando l’immagine del magistrato non risulti concretamente pregiudicata (non avendo avuto il fatto alcuna eco, né clamore).
04/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comunicazione di una situazione di incompatibilità al CSM -Delibazione favorevole – Successivo tramutamento - Omessa reiterazione della comunicazione – Violazione dell’art. 2, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 109/2006 – Scarsa rilevanza – Configurabilità
Comunicazione di una situazione di incompatibilità al CSM -Delibazione favorevole – Successivo tramutamento - Omessa reiterazione della comunicazione – Violazione dell’art. 2, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 109/2006 – Scarsa rilevanza – Configurabilità

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