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| 15/05/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Adozione di provvedimenti in materia legata a temi di rilevanza sociale – Pregressa partecipazione a manifestazione pubblica di protesta civica – Rilevanza disciplinare – Esclusione - Condizioni. | ||
| Non rientra nelle fattispecie di illecito disciplinare funzionale previste dalle lettere c), d), u) e v) dell’art. 2 del d.lgs. n. 109/2006 e, in generale, non integra violazione del dovere di imparzialità, l’adozione di provvedimenti in una materia legata a temi di rilevanza sociale, in relazione ai quali il magistrato abbia, in passato, partecipato ad una manifestazione di protesta civica, qualora ciò sia avvenuto nell’ambito e nei limiti di un civile dibattito, con modalità lecite, nell’osservanza dei limiti imposti dalle funzioni, senza compromissione di affidabilità, credibilità ed l’immagine di imparzialità della magistratura, ed in mancanza di ogni collegamento diretto dell’oggetto della protesta con procedimenti trattati dal magistrato, trattandosi di condotta espressione della libertà di manifestazione del pensiero. | ||||
| 14/05/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI ED EXTRAFUNZIONALI | Partecipazione a manifestazione pubblica – Invito all’esercizio del diritto di voto quale strumento idoneo anche a combattere la sottocultura mafiosa in presenza del Sindaco uscente ricandidatosi - Rilevanza disciplinare – Esclusione. | ||
| Non integra un illecito disciplinare, né funzionale, ai sensi dell’art. 2, lettere u), v) ed aa) del d.lgs. n. 109/2006, che sanzionano specifiche violazioni del dovere di riserbo incidenti sull’attività processuale in corso, né extra-funzionale, ai sensi dell’art. 3, la condotta del magistrato che, nel corso di una manifestazione pubblica di commemorazione delle vittime di strage di mafia, in presenza del Sindaco del Comune ricandidatosi alle prossime elezioni, senza fare alcun riferimento a questi, si limiti ad esternare le ragioni dell’importanza democratica del diritto di voto, quale strumento idoneo anche a combattere la sottocultura mafiosa. | ||||
| 07/05/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Provvedimento in senso contrario all’orientamento dello stesso Tribunale sulla medesima questione giuridica – Motivazione puntuale - Attività interpretativa non sindacabile disciplinarmente – Configurabilità. | ||
| L’adozione di un provvedimento in senso contrario all’orientamento dello stesso Tribunale sulla medesima questione giuridica, se adeguatamente motivato con il puntuale confronto con la giurisprudenza di riferimento, costituisce attività di interpretazione di norme di diritto, non punibile ai sensi del secondo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 109/2006. | ||||
| 29/04/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Esposto avverso provvedimento motivato con riferimenti giurisprudenziali tratti da un blog di avvocati – Mancanza di ulteriori deduzioni e di evidenze circa un disimpegno del magistrato - Notizia circostanziata di illecito disciplinare – Esclusione. | ||
| L’esposto con cui si deduca genericamente l’erroneità di un provvedimento giurisdizionale per essere motivato, sulla base di un presunto “copia-incolla”, con riferimenti giurisprudenziali tratti da un blog di avvocati, in assenza di ulteriori specifiche deduzioni e di evidenze circa un disimpegno del magistrato estensore, non costituisce denuncia circostanziata riconducibile al paradigma dell’art. 15, coma 1, del d.lgs. n. 109/2006 e non, quindi, può giustificare l’iniziativa disciplinare per gli illeciti previsti dall’art. 2, lett. a) ed e). | ||||
| 18/04/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Archiviazione per prescrizione prima del d.lgs. n. 188/2021 – Apprezzamenti sull’attendibilità delle fonti di prova– Mancata espressa affermazione di colpevolezza – Gravità della violazione di legge – Esclusione. | ||
| L’emissione di un decreto di archiviazione per prescrizione del reato che contenga apprezzamenti circa l’attendibilità e la completezza delle fonti di prova a carico dell’indagato, ritenendole riscontrate, contrastando con il principio della presunzione di innocenza, come anche affermato dalla sentenza n. 41/2024 della Corte costituzionale, configura una violazione di legge che, però, non è connotata dalla gravità richiesta dall’art. 2, lett. g) del d.lgs. n. 109/2006 se il provvedimento sia anteriore al d.lgs. n.188/2021, attuativo della direttiva UE 343/2016, e non si esprima in termini espressi per la colpevolezza o la sicura responsabilità penale dell’indagato. | ||||
| 04/04/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Adesione consapevole a provvedimenti giurisdizionali di altro magistrato – Responsabilità disciplinare - Esclusione. | ||
| La consapevole adesione ad una tesi giurisprudenziale sviluppata in altro provvedimenti giurisdizionale ritualmente depositato da altro magistrato nelle fasi anteriori e/o collegate al giudizio non integra l’indebita interferenza di quest’ultimo sull’agire del primo, né configura alcuna responsabilità disciplinare di questi, per avere egli utilizzato i provvedimenti precedentemente emessi, trattandosi di una legittima modalità di esercizio dell’attività giurisdizionale che tende a valorizzare il precedente giurisprudenziale ed a considerarlo nella sua corretta valenza giuridica di ausilio alla risoluzione della controversia. | ||||
| 13/03/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Pubblico ministero – Requisitorie - Uso di argomentazioni criticabili dal punto di vista logico – giuridico - Responsabilità disciplinare – Configurabilità - Condizioni | ||
| Non sussiste la responsabilità disciplinare del pubblico ministero che nelle sue requisitorie utilizzi argomentazioni fortemente criticabili dal punto di vista logico – giuridico, quando ricostruisca correttamente la fattispecie nella sua analisi complessiva e valuti, con la discrezionalità che connota la funzione, tutti gli elementi costitutivi del reato, dovendosi in tal caso fare applicazione della clausola di salvaguardia imposta dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006. | ||||
| 27/02/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Giudice per le esecuzioni civili – Omesso rilievo della nullità della fideiussione per violazione della normativa a tutela del consumatore – Fattispecie anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 9479/2023 –Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109/2006 | ||
| Il mancato rilievo, da parte del giudice per le esecuzioni civili, della nullità della fideiussione per violazione della normativa europea in tema di tutela dei consumatori, in epoca precedente alla pubblicazione della Sentenza n. 9579/2023 delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione che viceversa ne ha sancito l’operatività, non costituisce grave violazione di legge od altro illecito disciplinare, essendo frutto di una valutazione in sede giurisdizionale rientrante nell’ambito di operatività della clausola di copertura di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109/2006. | ||||
| 20/02/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Giudice civile – Provvedimento motivato con la tecnica del “copia incolla” – Responsabilità disciplinare – Condizioni. | ||
| Il recepimento letterale in un provvedimento giudiziario delle considerazioni contenute negli atti di una o di entrambe le parti del processo è consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell’accorciamento dei tempi di redazione, sempre che la riproduzione sia manifesta e la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico- giuridico propri del giudice. | ||||
| 05/02/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Magistrato di sorveglianza – Ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Scriminante prevista dall’art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006 - Configurabilità – Condizioni. | ||
| In caso di ritardi nel deposito dei provvedimenti, ricorre l’esimente dell’art. 3 bis quando la fattispecie sia realizzata nel suo aspetto tipico ma il fatto non risulti in concreto, per le circostanze che lo connotano, capace di menomare il bene giuridico protetto, che è quello della tempestività della pronuncia di giustizia sotto il profilo della ragionevolezza del tempo delle decisioni, sicché a tal fine occorre che i ritardi, pur gravi e reiterati, per un verso non abbiano fatto venir meno la fiducia e la considerazione delle parti che subiscono direttamente gli effetti dei ritardi medesimi, e per altro non abbiano compromesso, in ragione della bassa incidenza oggettiva della reiterazione, l’immagine del magistrato nell’ambiente in cui egli opera. | ||||
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