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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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05/02/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Magistrato di sorveglianza – Ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Rilevanza disciplinare – Condizioni.
Il mero dato oggettivo del superamento del termine processuale di deposito dei provvedimenti non determina l’automatica rilevanza disciplinare della condotta, posto che tale ritardo deve risultare qualificato in quanto reiterato, grave ed ingiustificato, ferma la presunzione relativa di non gravità indicata nella seconda parte della disposizione
31/01/2024 ILLECITI EXTRAFUNZIONALI Partecipazione di magistrato ad un convegno organizzato da partito politico concernente riforme in tema di giustizia - Libera manifestazione del pensiero – Configurabilità.
Il mero svolgimento di relazione di carattere tecnico a convegno organizzato da partito politico, avente ad oggetto le riforme della giustizia, non costituisce illecito extrafunzionale e deve essere fatto rientrare nelle forme consentite di manifestazione del pensiero.
24/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti (art. 2, co.1, lett. d, d.lgs. n. 109/2006) – Configurabilità – Condizioni.
Perché sia integrato l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, co. 1, lett. d) i comportamenti devono comunque riferirsi ai rapporti personali tra colleghi all’interno dello stesso ufficio, e investire le relazioni di tipo personale che intercorrono con soggetti che tali relazioni hanno intessuto con il magistrato per il ruolo che questi svolge, dal momento che il bene giuridico specifico tutelato dalla richiamata norma consiste essenzialmente in quello del buon andamento dell’ufficio giudiziario e della sua stessa unitarietà funzionale.
24/01/2024 ILLECITI CONSEGUENTI A REATO Interviste con critiche all’operato di componenti di altro ordine giudiziario – Natura diffamatoria – Esclusione – Condizioni.
Non comportano la responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 4 lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006 le critiche rivolte dal magistrato nel corso di interviste a giornali ed a trasmissioni televisive all’operato di altri magistrati appartenenti ad altro ordine giudiziario, che, pur contrassegnate da taluni accenti aspri, e sconvenienti, non superino il limite valido ad integrare il reato di diffamazione, mantenendo complessivamente il rispetto della dovuta continenza.
24/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Intervista su vicende personali anche di carattere giudiziario – Insinuazioni e sospetti di gravi irregolarità a suo danno entro il limite della continenza - Responsabilità disciplinare – Esclusione.
Non sussiste illecito disciplinare nel caso di affermazioni rilasciate da magistrato nel corso di un’intervista in relazione a proprie vicende personali, in cui pur esprimendo dietrologie, insinuazioni o sospetti di gravi irregolarità sul conto di altri magistrati, l’autore non travalichi il limite della continenza, sicché non vengano integrati gli estremi del reato di diffamazione, costituendo le dichiarazioni esplicazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e in particolare del diritto di critica
23/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice civile – Ritardi nel deposito dei provvedimenti – Scriminante di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 – Configurabilità – Condizioni.
Nel caso di ritardi nel deposito dei provvedimenti, pur gravi e reiterati, il fatto può ritenersi di scarsa rilevanza e comportare l’applicazione della scriminante di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006, quando gli stessi non abbiano fatto venire meno la fiducia e la considerazione delle parti che subiscono direttamente gli effetti dei ritardi medesimi e, per altro, non abbiano compromesso l’immagine del magistrato nell’ambiente giudiziario in cui egli opera in ragione della bassa incidenza oggettiva della reiterazione.
23/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice civile – Ritardi nel deposito dei provvedimenti - Piano di rientro – Implicito riconoscimento del rilievo disciplinare - Esclusione.
L’adozione di un piano di rientro non costituisce, in sé, un indice della gravità e della natura ingiustificata del ritardo nel deposito dei provvedimenti, trattandosi di soluzione organizzativa finalizzata a garantire il recupero dell’efficienza dell’ufficio, con la conseguenza che, anche in caso di sua predisposizione, occorre verificare l’idoneità dei ritardi ad integrare l’illecito disciplinare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera q, del d.lgs. n. 109 del 2006.
23/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice civile – Ritardi nel deposito dei provvedimenti – Scusabilità - Indici di valutazione.
Per valutare la scusabilità del ritardo nel deposito dei provvedimenti deve tenersi conto di una serie di indici di valutazione, quali laboriosità e operosità del magistrato, gravosità degli impegni da assolvere, qualità professionali, eventuali valutazioni positive di professionalità, plurime funzioni esercitate, carico di lavoro su di esso pendente, complessità dei procedimenti da trattare, lacune nell’organico dell’ufficio presso cui si presta servizio, esistenza di apprezzabili impedimenti di tipo familiare o di salute.
22/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra avvocato ed imputato – Trascrizione nei brogliacci da parte della polizia giudiziaria – Mancata indicazione nelle informative e nelle richieste di proroga - Responsabilità del P.M. – Condizioni.
Non è punibile disciplinarmente, per violazione dell’art. 103 c.p.p., il pubblico ministero che non ha controllato i brogliacci delle intercettazioni trasmesse dalla polizia giudiziaria contenenti trascrizioni sommarie delle conversazioni tra imputato ed avvocato, quando manchino elementi di sospetto circa irregolarità da parte della P.G. e tali conversazioni non siano riportate nelle informative e nelle richieste di proroga, né siano utilizzate nel giudizio, non essendo esigibile la lettura di tutti i brogliacci informatici e sussistendo il legittimo affidamento nella correttezza dell’attività della polizia giudiziaria.
18/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice civile – Espressioni o valutazioni contenute nei provvedimenti giudiziari – Violazione del dovere di correttezza – Condizioni.
L’uso di espressioni o valutazioni contenute nei provvedimenti giudiziari può costituire una grave scorrettezza ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 109 del 2006 qualora esso sia diventato l’occasione, utilizzata in modo strumentale dal magistrato, per raggiungere un proprio fine individuale diverso da quello di giustizia, situazione da escludersi nel caso di adozione di espressione oggettivamente “forti”, ma non estranee al thema decidendum.

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