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| 16/07/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Azione di responsabilità civile verso lo Stato ex art. 2 l. n. 117/1988 – Autonomia rispetto al procedimento disciplinare nei confronti del magistrato. | ||
| La domanda di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato italiano non comporta automaticamente l’esercizio dell’azione disciplinare, stante l’autonomia di tale procedimento rispetto all’azione civile di cui alla legge n. 117/1988 e la necessità, per darvi corso, dell’individuazione in capo al magistrato di uno degli illeciti normativamente tipizzati. | ||||
| 10/07/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Interessamento presso il P.M. su indagini per un reato in danno di conoscenti - Assenza di forme di pressione o di tentativi di condizionamento – Ingiustificata interferenza – Insussistenza. | ||
| Non commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 109/2006 il magistrato che discuta con il pubblico ministero titolare delle indagini per un grave reato commesso a danno di suoi conoscenti, astenendosi dall’esercitare qualsivoglia forma di pressione o tentativi di condizionamento, escludendosi in tal caso anche solo il pericolo di incidenza sullo svolgimento delle indagini. | ||||
| 10/07/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Giudice civile – Esiguità della durata della camera di consiglio prodromica alla pubblicazione di corposa decisione - Responsabilità disciplinare – Insussistenza. | ||
| La predisposizione di una bozza di sentenza a seguito dello studio del fascicolo, e prima della discussione e della camera di consiglio, tale da accorciare notevolmente i tempi di decisione, non viola il diritto di difesa, sotto il profilo della intangibilità del contraddittorio e di imparzialità della decisione, e dunque non costituisce illecito disciplinare, rappresentando la bozza una mera ipotesi di decisione sempre modificabile prima del deposito. | ||||
| 02/07/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva – Accoglimento del reclamo - Responsabilità disciplinare – Insussistenza. | ||
| Il giudice civile che, a seguito di reclamo della debitrice esecutata, accoglie l’istanza di sospensione della procedura esecutiva, non risponde in sede disciplinare per violazione dell’art. 2, lett. g), h) ed m) d.lgs. n. 109/2006, in particolare se le doglianze proposte consistono in mere critiche ad un provvedimento giurisdizionale, peraltro conforme ad un indirizzo giurisprudenziale di legittimità e nemmeno sottoposto agli ordinari mezzi di impugnazione, che non è stato condiviso perché contrario alle richieste dell’esponente | ||||
| 26/06/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Comportamenti connotati dalla mancanza di rispetto delle regole di buona educazione – Grave scorrettezza – Configurabilità – Condizioni | ||
| Non integrano la grave scorrettezza sanzionabile disciplinarmente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 109/2006 i comportamenti che, pur connotati dalla mancanza di rispetto delle regole dell’educazione, non trasmodino in mancanza di rispetto per la dignità della persona o non finiscano per incidere sul buon svolgimento del servizio, essenzialmente in ragione della loro abitualità | ||||
| 24/06/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Dovere di astensione – Violazione inconsapevole - Insussistenza dell’illecito | ||
| Non sussiste l’illecito disciplinare della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 2, lettera c, del d.lgs. n. 109/2006, qualora si accerti che il magistrato incompatibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.p. e, quindi, obbligato ad astenersi secondo l’art. 36, comma 1, lettera g, c.p.p., per essere stato il GUP che aveva emesso il decreto di rinvio a giudizio e poi, dopo oltre tre anni, il Presidente del collegio d’appello ed estensore della sentenza, sia incorso nella mera dimenticanza di avere già trattato il caso, in ragione del tempo trascorso, della complessità della vicenda processuale, della gravosità dell’impegno lavorativo e dello stesso silenzio mantenuto in udienza dall’imputato e dal suo difensore, difettando nella specie l’elemento soggettivo richiesto dalla norma. | ||||
| 24/06/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Violazione di legge disciplinarmente rilevante – Condizioni – Rapporto con l’eventuale proposizione del giudizio di impugnazione | ||
| L’inesattezza tecnico – giuridica del provvedimento non integra di per sé sola l’illecito disciplinare della violazione di legge di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), a meno che sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario, con la conseguenza che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra l’accertamento in sede disciplinare e la proposizione del giudizio di impugnazione, stante la diversità dei piani in relazione ai quali rileva l’eventuale errore. | ||||
| 13/06/2024 | ILLECITI CONSEGUENTI A REATO | Valutazione sulla completezza e sufficienza degli atti di investigazione – Esclusiva titolarità in capo al PM – Responsabilità disciplinare – Configurabilità solo in caso di macroscopiche omissioni | ||
| La valutazione sulla completezza e sufficienza degli atti di investigazione è rimessa al solo pubblico ministero e nessuna prassi o protocollo organizzativo prescrive il compimento di tutti gli atti teoricamente ipotizzabili, ma solo di quelli necessari ed utili, con la conseguenza che il mancato svolgimento di attività di indagine può essere sanzionato in sede disciplinare solo in caso di macroscopiche omissioni da valutarsi necessariamente con un giudizio ex ante | ||||
| 06/06/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI | Giudice civile – Sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto – Successiva revoca dell’ordinanza e concessione della provvisoria esecutorietà – Responsabilità disciplinare – Esclusione | ||
| Il giudice civile che, dopo aver disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, revochi l’ordinanza e conceda la provvisoria esecutorietà, non risponde in sede disciplinare né per violazione del dovere di imparzialità, se questa sia solo genericamente invocata dall’esponente, né per violazione dell’art. 2, lett. g), h) ed m) d.lgs. n. 109/2006, che sussiste solo quando l’eventuale inesattezza tecnico – giuridica della decisione sia frutto di scarso impegno, approssimazione, scarsa diligenza, o addirittura di una scelta del tutto arbitraria e il comportamento sia tale da evidenziare un atteggiamento idoneo a compromettere la credibilità del magistrato e il prestigio dell’ordine giudiziario. | ||||
| 16/05/2024 | ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI | Pubblicazione di commenti a sfondo sessuale e di contenuto sessista su account social personale aperto al pubblico – Configurabilità di uno degli illeciti extra-funzionali previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 109/2006 - Esclusione. | ||
| La pubblicazione di commenti a sfondo sessuale e di contenuto sessista sul proprio account social aperto al pubblico - nel quale il magistrato indichi nel profilo la qualifica e la specifica funzione ricoperta, corredando i dati con la propria immagine fotografica in toga - non rientra in alcuno degli illeciti extra-funzionali previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 109/2006, neppure in quello di cui alla lettera a), non essendo tale comportamento caratterizzato dalla finalità ivi richiesta di ottenere benefici o ingiusti vantaggi per sé o per altri. | ||||
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