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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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11/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis – Inerzia del pubblico ministero che abbia arrecato danno alla persona offesa – Condizioni
L’inerzia del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini, censurabile soltanto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006 quando arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, deve ritenersi fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3-bis, d. lgs. n. 109 del 2006, quando l’offesa non sia apprezzabile in termini di gravità, in considerazione della lesione arrecata al bene specifico tutelato dalla fattispecie in valutazione (la regolarità e legittimità del procedimento penale) e quando l’immagine del magistrato non risulti concretamente pregiudicata (non avendo avuto il fatto alcuna eco, né clamore).
11/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, art. 2, comma 1, lett. v) - Violazione del divieto dell’art. 5, d.lgs. n. 109 del 2006 – Fattispecie - Insussistenza
Non sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 109 del 2006, per violazione dell’art. 5, d.lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui un Procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche ragioni di interesse pubblico e nella forma del “comunicato stampa”, previsto dal comma 1 della norma, fornisca elementi coerenti con quanto riportato in una ordinanza cautelare e desumibili dalle dichiarazioni dell’indagato, che coinvolgano una associazione con finalità di solidarietà sociale risultata poi estranea ai fatti oggetto di indagine.
04/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comunicazione di una situazione di incompatibilità al CSM -Delibazione favorevole – Successivo tramutamento - Omessa reiterazione della comunicazione – Violazione dell’art. 2, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 109/2006 – Scarsa rilevanza – Configurabilità
Comunicazione di una situazione di incompatibilità al CSM -Delibazione favorevole – Successivo tramutamento - Omessa reiterazione della comunicazione – Violazione dell’art. 2, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 109/2006 – Scarsa rilevanza – Configurabilità
03/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato (art. 2, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 109/2006) – Condizioni
Ai fini della configurabilità dell’illecito di ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, la condotta dell’interferente deve essere idonea, almeno astrattamente, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio dell’altro magistrato, condizioni che non si verificano quando il magistrato contattato non sia effettivamente assegnatario del procedimento o la richiesta gli pervenga quando ha già assunto la decisione (applicazione di Sezioni Unite n. 27434/2017).
28/04/2023 ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE Dl UN REATO Reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, art. 4, comma 1, lett. d).-
La configurabilità dell’illecito di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs.n.109/2006 non è subordinata alle valutazioni assunte dal giudice penale dovendosi valutare la condotta del magistrato in un’ottica disciplinare; tuttavia, ove il giudice penale-anche nei casi di dichiarata improcedibilità del reato o estinzione dello stesso- abbia affermato l’inconsistenza di elementi fattuali integranti la condotta penale, tale accertamento non può ritenersi irrilevante sul versante disciplinare.
19/04/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, art. 2, comma 1, lett. e) – Nozione – Fattispecie - Insussistenza
Per ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato deve intendersi ogni azione o iniziativa di intromissione (attraverso il contatto diretto con il collega o con le persone che si trovino a stretto contatto con quest’ultimo) diretta ad influire sull’autonomo percorso decisionale del magistrato preposto alla trattazione di un processo in sede giurisdizionale, compiuta senza alcuna connessione con l’esercizio legittimo delle funzioni giudiziarie, che deve risultare idonea, almeno astrattamente, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio del magistrato destinatario. Conseguentemente, non sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 109 del 2006 nel caso in cui un magistrato, persona offesa di un reato, telefoni alla cancelleria dell’ufficio GIP in epoca successiva alla definizione dell’udienza preliminare, per chiedere informazioni relative al procedimento, non avendo ricevuto la notificazione del decreto che dispone il giudizio
03/04/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Grave violazione di legge (art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109/2006) - Esecuzione immobiliare – Determinazione del giusto prezzo dell’immobile in sede di vendita esecutiva – Insussistenza dell’illecito
La determinazione del c.d. giusto prezzo dell’immobile costituisce una valutazione di merito da parte del giudice dell’esecuzione, incensurabile quale violazione di legge, rientrando nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109/2006, relativa all’attività di interpretazione di norme di diritto, di valutazione del fatto e delle prove (nella specie, per giunta, la valutazione era stata confermata anche a seguito dell’opposizione).
24/02/2023 ILLECITI DISCIPLINARI Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis.d.lgs. n.109/2006- Criterio della doppia verifica.
Nella ipotesi in cui il bene giuridico individuato dal legislatore per uno specifico illecito disciplinare non coincida con quello generale protetto dall’art. 3 bis – consistente nella irrilevanza della condotta che non abbia arrecato concreta compromissione dell’immagine pubblica del magistrato- il giudizio di “scarsa irrilevanza del fatto” dovrà, innanzitutto, tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico “specifico” tutelato dall’illecito disciplinare tipico e, solo ove l’offesa arrecata non sia apprezzabile in termini di gravità, occorrerà ulteriormente verificare se , quello stesso fatto, abbia determinato un’effettiva lesione dell’immagine pubblica del magistrato. Solo in caso di esito negativo di entrambe le verifiche, sarà applicabile l’esimente della scarsa rilevanza del fatto.
20/02/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti (art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 109/2006) – Condizioni – Fattispecie.
Non commette l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 109/2006 (comportamento abitualmente o gravemente scorretto) il magistrato che, in un contesto di forti problemi organizzativi e logistici dell’ufficio, si rivolga in due occasioni ad un funzionario di segreteria con fare offensivo, prepotente ed autoritario, non potendosi la condotta definire né abituale (in quanto tale concetto evoca la nozione penalistica dell’agire “sistematicamente”), né grave, in ragione del comprovato clima di forte tensione originato anche dai citati problemi organizzativi e logistici, in quanto ne consegue il ridimensionamento del valore e della portata delle scorrettezze commesse.
30/01/2023 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Rapporti con il giudizio civile ex lege n. 117 del 1988 – Comunicazione della proposizione di azione risarcitoria civile – Sufficienza ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare - Esclusione.
La notizia della proposizione di azione risarcitoria nei confronti dello Stato ex lege n. 117 del 1988 non integra, di per sé sola, gli elementi per l’esercizio dell’azione disciplinare, tenuto peraltro conto che neppure l’eventuale accertamento della responsabilità civile comporta l’obbligo di meccanicistico esercizio di detta azione per i fatti che dovessero avere dato luogo a responsabilità civile. Pertanto, detta comunicazione comporta esclusivamente il potere-dovere di verificare se dalla stessa siano evincibili gli elementi costitutivi di uno degli illeciti disciplinari previsti con riferimento alle violazioni rilevanti in materia di provvedimenti (in particolare, dall’art. art. 2, lettere h, g, m, ff) d.lgs. n. 109 del 2006).

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