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Procura Generale di Cassazione

Procura Generale di Cassazione

Ricorsi ex art. 363 c.p.c.

Presentazione a cura di Carmelo Sgroi, coordinatore del servizio


Codice procedura civile art. 363 - Principio di diritto nell'interesse della legge

1. Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato  ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
2. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.
3. (omissis)      
4. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.       


Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione in persona del Procuratore generale può richiedere una pronuncia nell’interesse della legge. L'iniziativa del Procuratore generale si collega al compito di  “vigilare sulla osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia”.

A tutela dell’interesse dell’ordinamento alla esatta interpretazione delle norme di legge, il Procuratore generale, in presenza di un provvedimento del giudice di merito per il quale non sia previsto o non sia stato proposto ricorso in Cassazione, può denunciare l’errore di diritto che è contenuto nel provvedimento e richiedere alla Corte di cassazione di chiarire l’esatta portata e il reale significato della normativa di riferimento.

La pronuncia della Corte di cassazione non produce effetto nel procedimento in cui è stato emesso il provvedimento, ma vale come affermazione di principio per i futuri casi analoghi nei quali debba trovare applicazione la medesima normativa.
Nell'anno 2015 è stato istituito all'interno della Procura generale della Corte di cassazione il registro dei Ricorsi nell'Interesse della Legge (RIL). I ricorsi promossi a partire dal 2015 dalla Procura generale, unitamente alle corrispondenti pronunce della Corte di cassazione, sono reperibili nella sezione “Richieste dell’ufficio”.
Al fine di valorizzare l’utilizzazione concreta del ricorso ex art. 363 c.p.c., quale strumento idoneo a prevenire il formarsi di indirizzi contrastanti nonché a risolvere questioni di principio, la Procura generale ha dato impulso alla realizzazione di incontri periodici con Università, Uffici giudiziari e altre istituzioni, ed ha stipulato una Convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. Tali iniziative, unitamente a materiali di studio, sono documentate nella corrispondente Sezione “Documentazione”.
Il ricorso della Procura generale, oltre che in base alla diretta acquisizione nell’ambito delle attribuzioni affidate all’Ufficio, può essere sollecitato da segnalazioni di soggetti pubblici e privati. Pertanto, nell’ambito del sito web è stata istituita la specifica Sezione “Istanze esterne”, attraverso la quale è possibile fornire all’Ufficio tutte le informazioni e gli argomenti che possono attivare l’iniziativa della proposizione del ricorso, da parte degli Uffici giudiziari, delle Istituzioni universitarie, degli Ordini professionali e altresì da singoli professionisti e da privati.

Le istanze alle quali è dato seguito confluiscono in un corrispondente ricorso (RIL), reperibile nella Sezione "Richieste dell'ufficio"; quelle che non hanno seguito sono archiviate.

 

Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione in persona del Procuratore generale può richiedere una pronuncia nell’interesse della legge. L'iniziativa del Procuratore generale si collega al compito di  “vigilare sulla osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia”.

A tutela dell’interesse dell’ordinamento alla esatta interpretazione delle norme di legge, il Procuratore generale, in presenza di un provvedimento del giudice di merito per il quale non sia previsto o non sia stato proposto ricorso in Cassazione, può denunciare l’errore di diritto che è contenuto nel provvedimento e richiedere alla Corte di cassazione di chiarire l’esatta portata e il reale significato della normativa di riferimento.

La pronuncia della Corte di cassazione non produce effetto nel procedimento in cui è stato emesso il provvedimento, ma vale come affermazione di principio per i futuri casi analoghi nei quali debba trovare applicazione la medesima normativa.
Nell'anno 2015 è stato istituito all'interno della Procura generale della Corte di cassazione il registro dei Ricorsi nell'Interesse della Legge (RIL). I ricorsi promossi a partire dal 2015 dalla Procura generale, unitamente alle corrispondenti pronunce della Corte di cassazione, sono reperibili nella sezione “Richieste dell’ufficio”.
Al fine di valorizzare l’utilizzazione concreta del ricorso ex art. 363 c.p.c., quale strumento idoneo a prevenire il formarsi di indirizzi contrastanti nonché a risolvere questioni di principio, la Procura generale ha dato impulso alla realizzazione di incontri periodici con Università, Uffici giudiziari e altre istituzioni, ed ha stipulato una Convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. Tali iniziative, unitamente a materiali di studio, sono documentate nella corrispondente Sezione “Documentazione”.
Il ricorso della Procura generale, oltre che in base alla diretta acquisizione nell’ambito delle attribuzioni affidate all’Ufficio, può essere sollecitato da segnalazioni di soggetti pubblici e privati. Pertanto, nell’ambito del sito web è stata istituita la specifica Sezione “Istanze esterne”, attraverso la quale è possibile fornire all’Ufficio tutte le informazioni e gli argomenti che possono attivare l’iniziativa della proposizione del ricorso, da parte degli Uffici giudiziari, delle Istituzioni universitarie, degli Ordini professionali e altresì da singoli professionisti e da privati.

Le istanze alle quali è dato seguito confluiscono in un corrispondente ricorso (RIL), reperibile nella Sezione "Richieste dell'ufficio"; quelle che non hanno seguito sono archiviate.

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