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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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23/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice civile – Ritardi nel deposito dei provvedimenti – Scusabilità - Indici di valutazione.
Per valutare la scusabilità del ritardo nel deposito dei provvedimenti deve tenersi conto di una serie di indici di valutazione, quali laboriosità e operosità del magistrato, gravosità degli impegni da assolvere, qualità professionali, eventuali valutazioni positive di professionalità, plurime funzioni esercitate, carico di lavoro su di esso pendente, complessità dei procedimenti da trattare, lacune nell’organico dell’ufficio presso cui si presta servizio, esistenza di apprezzabili impedimenti di tipo familiare o di salute.
23/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice civile – Ritardi nel deposito dei provvedimenti - Piano di rientro – Implicito riconoscimento del rilievo disciplinare - Esclusione.
L’adozione di un piano di rientro non costituisce, in sé, un indice della gravità e della natura ingiustificata del ritardo nel deposito dei provvedimenti, trattandosi di soluzione organizzativa finalizzata a garantire il recupero dell’efficienza dell’ufficio, con la conseguenza che, anche in caso di sua predisposizione, occorre verificare l’idoneità dei ritardi ad integrare l’illecito disciplinare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera q, del d.lgs. n. 109 del 2006.
22/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra avvocato ed imputato – Trascrizione nei brogliacci da parte della polizia giudiziaria – Mancata indicazione nelle informative e nelle richieste di proroga - Responsabilità del P.M. – Condizioni.
Non è punibile disciplinarmente, per violazione dell’art. 103 c.p.p., il pubblico ministero che non ha controllato i brogliacci delle intercettazioni trasmesse dalla polizia giudiziaria contenenti trascrizioni sommarie delle conversazioni tra imputato ed avvocato, quando manchino elementi di sospetto circa irregolarità da parte della P.G. e tali conversazioni non siano riportate nelle informative e nelle richieste di proroga, né siano utilizzate nel giudizio, non essendo esigibile la lettura di tutti i brogliacci informatici e sussistendo il legittimo affidamento nella correttezza dell’attività della polizia giudiziaria.
18/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice civile – Espressioni o valutazioni contenute nei provvedimenti giudiziari – Violazione del dovere di correttezza – Condizioni.
L’uso di espressioni o valutazioni contenute nei provvedimenti giudiziari può costituire una grave scorrettezza ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 109 del 2006 qualora esso sia diventato l’occasione, utilizzata in modo strumentale dal magistrato, per raggiungere un proprio fine individuale diverso da quello di giustizia, situazione da escludersi nel caso di adozione di espressione oggettivamente “forti”, ma non estranee al thema decidendum.
15/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pubblico ministero – Ritardo nell’esercizio dell’azione penale – Rilievo disciplinare – Condizioni.
Nel caso di ritardo nell’esercizio da parte del pubblico ministero i parametri legislativi di cui all’art. 2, comma 1, lett. q) del D.lgs. n. 109 del 2006, corrispondenti a reiterazione, gravità ed ingiustificatezza, non possono prescindere dalla valutazione altresì dei tempi fisiologici della riflessione del pubblico ministero, ossia di quello spatium deliberandi a questi indispensabile per la ponderata formazione, dopo la chiusura delle indagini preliminari, del proprio convincimento e delle proprie determinazioni tra istanza di archiviazione e richiesta di rinvio a giudizio.
04/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice per le indagini preliminari – Valutazioni poco lusinghiere nei confronti dell’indagato nel provvedimento di archiviazione - Rilevanza disciplinare – Condizioni.
L’utilizzo, da parte del giudice per le indagini preliminari, di valutazioni poco lusinghiere nei confronti dell’indagato nel provvedimento di archiviazione - salvo che siano configurabili illeciti disciplinari relativamente alla definizione del procedimento, per violazione dei doveri di cui agli art. 1 e 2 del D.lgs. n. 109 del 2006 - non integra responsabilità disciplinare quando la motivazione non esorbiti dal perimetro di competenza del giudice od esprima considerazioni negative sul conto dell’indagato prive del requisito della pertinenza rispetto al thema decidendum.
03/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pubblico ministero – Iscrizione nel registro degli indagati del difensore dell’indagato - Sindacabilità in sede disciplinare – Condizioni.
L’opzione investigativa del Pubblico Ministero di procedere all’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. del nominativo del difensore dell’indagato, costituisce un’attività di valutazione del fatto che può essere apprezzata dal giudice disciplinare quando costituisce conseguenza di comportamenti connotati da scarso impegno, insufficiente ponderazione e limitata diligenza, ovvero sia il risultato di un comportamento del tutto arbitrario, in quanto determinato da dolo o colpa grave.
03/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pubblico ministero – Audizione di terzo quale persona informata sui fatti e non come imputato di reato connesso –- Sindacabilità in sede disciplinare – Condizioni.
La scelta del pubblico ministero di escutere in qualità di persona informata sui fatti un soggetto indagato in procedimento connesso ha rilievo disciplinare solo quando abbia carattere manifestamente irragionevole o abnorme, ossia tale da porsi al di fuori di ogni schema giuridico, adottata in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti, tale da mettere in rilievo non il risultato interpretativo dell’attività giurisdizionale, bensì il comportamento deontologicamente deviante del magistrato.
03/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice civile - Provvedimenti adottati in procedimento di divisione – Inesattezza tecnico-giuridica - Sindacabilità in sede disciplinare – Condizioni.
L’insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude che la loro inesattezza tecnico giuridica possa di per sé sola configurare l’illecito disciplinare del magistrato, a meno che sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario e rischi perciò di compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario.
05/12/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Ritardo nell’emissione di provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari - Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis Dlgs. n. 109 del 2006 -Configurabilità- Condizioni.
È riconducibile alla fattispecie di scarsa rilevanza del fatto di cui all’art. 3 bis del D.lgs. n. 109 del 2006 il ritardo nell’emissione del provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, nel caso in cui il ritardo medesimo sia di pochi giorni e si tratti di un episodio isolato nell’ambito di in un eccellente percorso professionale del magistrato, a condizione che la vicenda non abbia determinato alcun discredito per l’ordine giudiziario.

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