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Procura Generale di Cassazione

Procura Generale di Cassazione

Penale

Premessa

L’art. 74 dell’ordinamento giudiziario indica le attribuzioni del pubblico ministero in materia penale precisando che è l’organo che “inizia ed esercita l’azione penale” e che “un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l’udienza non può aver luogo”. Invece, con riferimento al riparto delle attribuzioni tra gli uffici operanti nei diversi gradi, deve richiamarsi il contenuto dell’art. 51, c. 1, c.p.p., secondo la quale le funzioni di pubblico ministero sono esercitate “nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte d’appello o presso la corte di cassazione”.


Il pubblico ministero nei vari gradi di giudizio

L’ordinamento impone delle distinzioni di attribuzioni o di poteri a seconda del grado di giudizio.
Solo al pubblico ministero presso il Tribunale (giudice di primo grado) sono affidate la potestà inquirente e requirente, ossia di esercizio dell’azione penale – obbligatoria ai sensi dell’art. 112 Cost. – con le connesse attribuzioni in materia di indagini. Egli partecipa, inoltre, al giudizio innanzi al Tribunale.
Al pubblico ministero presso il giudice di secondo grado competono funzioni di ulteriore impulso del processo attraverso le impugnazioni, la rappresentanza nei giudizi in Corte d’appello ed il potere di avocazione delle indagini.
Alla Procura generale presso la Corte di cassazione non competono, invece, né poteri di indagine né di impugnazione. Al riguardo la norma di cui all’art. 73 dell’ordinamento giudiziario affida ai sostituti il compito di vegliare “alla osservanza delle leggi” ed “alla pronta e regolare amministrazione della giustizia”.  Ne deriva che essi non sono portatori di uno specifico interesse istituzionale ad un determinato esito del processo, fungendo da “organi di giustizia”. Neppure compete loro, in alcun caso, un potere di impugnazione avverso i provvedimenti in materia di libertà personale dell’imputato.

Attività dei sostituti procuratori generali in sede penale

I rappresentanti della Procura generale intervengono in tutte le udienze della Corte, a norma dell’art. 74 dell’ordinamento giudiziario.

Le udienze della Corte sono celebrate sia in forma camerale con la prevista partecipazione del Procuratore generale e delle altre parti processuali (si tratta tendenzialmente delle materie cautelari, sia personali che reali e definite “camerali partecipate”), sia nella forma dell’udienza pubblica, laddove sia stata impugnata una sentenza emessa all’esito del dibattimento di primo o secondo grado. In tali udienze il Procuratore generale conclude oralmente, prima delle altre parti e non ha potere di replica (art. 614 c.p.p.).

La Corte celebra anche udienze camerali definite "non partecipate" e regolate dall’art. 611 c.p.p. (di solito si tratta di provvedimenti non emessi all’esito del dibattimento) per le quali il procuratore generale deve depositare le proprie conclusioni (requisitorie) in forma scritta, da depositare almeno 15 giorni prima della fissazione dell’udienza.
In tutte le loro richieste essi possono instare per il rigetto o per l’inammissibilità del ricorso, così come per il suo accoglimento, in tal caso concludendo per l’annullamento con rinvio (art. 623 c.p.p.) che per l’annullamento senza rinvio (art. 620 c.p.p.). Possono, nella stessa prospettiva, sollevare questioni di inutilizzabilità o di nullità (o riguardanti altri errores in procedendo) rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, quand’anche non oggetto di impugnazione. Va, infine, rilevato che il Procuratore generale può richiedere al Presidente della Corte l’assegnazione di un ricorso alle Sezioni Unite della cassazione, allorché le questioni proposte sono di speciale importanza od occorre dirimere contrasti interpretativi insorti per effetto delle decisioni di singole sezioni (art. 610, c. 2, c.p.p.).

Ai magistrati della Procura generale presso la Corte di cassazione, è, tra l’altro, attribuito il potere di stabilire, in concreto ed in determinati casi, quale sia l’ufficio chiamato ad esercitare le funzioni attribuite al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari in ipotesi di contrasti sulla competenza territoriale.
Questi ultimi possono essere “positivi” e “negativi”: i primi insorgono quando più pubblici ministeri rivendicano la titolarità delle funzioni in relazione al medesimo fatto attribuito a una medesima persona, ciascuno ritenendo competente per il reato il giudice presso il quale è istituito; i secondi si verificano nel caso in cui più pubblici ministeri rispettivamente negano la competenza del giudice presso il quale sono istituiti, sempre in ordine al medesimo fatto attribuito alla stessa persona. La risoluzione dei contrasti, “negativi” e “positivi”, è attribuita al procuratore generale presso la corte di appello nel caso in cui il contrasto stesso insorga tra pubblici ministeri operanti nel medesimo distretto di Corte di appello; in tutti gli altri casi, riguardanti contrasti tra pubblici ministeri operanti in distretti diversi, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (artt. 54 e 54 bis c.p.).
Analoga disciplina è prevista nel caso in cui il contrasto riguardi procedimenti concernenti reati in materia di criminalità organizzata, con la ulteriore specificazione che, in tali ipotesi, se la decisione spetta al Procuratore generale presso la Cassazione, questi deve sentire preventivamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se, invece, essa compete al Procuratore generale presso la Corte d’appello, questi deve informare della propria soluzione il citato Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (art. 54 ter c.p.p.).
Alle medesime autorità è rimessa la determinazione di ultima istanza allorché, sempre nella fase delle indagini preliminari, siano le parti private a dubitare del rispetto dei criteri disciplinanti le attribuzioni funzionali del pubblico ministero. L’indagato e la persona offesa, nonché i rispettivi difensori, infatti, qualora ritengano che il reato oggetto del procedimento appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono richiedere a quest’ultimo la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente. Nel caso in cui il pubblico ministero procedente ritenga infondata la richiesta, sulla medesima provvederanno, su ulteriore impulso degli interessati, il Procuratore generale presso la Corte di appello, nel caso in cui il giudice ritenuto competente operi nel medesimo distretto, o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in tutti gli altri casi; tali organi determineranno quale ufficio del pubblico ministero debba procedere (anche in tale ipotesi, se si tratta di reati in materia di criminalità organizzata, sarà coinvolto il procuratore nazionale antimafia nelle forme prima specificate). La decisione del Procuratore generale presso la Corte (così come quelle dei Procuratori generali presso le rispettive Corti di appello nei casi loro assegnati) ha carattere vincolante per l’ufficio designato nell’ambito delle indagini preliminari (nelle fasi successive, ovviamente, intervenendo un giudice, le questioni di competenza saranno demandate a tale organo), salvo il successivo emergere di fatti modificativi della struttura del reato od integranti altro reato, che comportino la necessità di valutazioni nuove e diverse sotto il profilo della materia o del territorio. I poteri esecutivi Alla Procura generale presso la Corte di cassazione competono, inoltre, i provvedimenti esecutivi conseguenti alla cessazione di una misura cautelare, di una misura di sicurezza o di una pena accessoria per effetto di sentenza della Corte di cassazione, sicché, in questo specifico ambito e nei limiti suddetti, tale ufficio possiede attribuzioni anche in materia di libertà personale (art. 626 c.p.p.). Altre attribuzioni Il Procuratore generale, infine, ha il potere di decidere sulla dichiarazione di astensione di un Procuratore generale presso la Corte di appello (art. 52, c. 3, c.p.p.) nonché quello di deliberare sul reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il procuratore nazionale antimafia abbia disposto a sé l’avocazione delle indagini relative ad un procedimento concernente reati di criminalità organizzata (art. 371 bis, c. 3, lett. h, c.p.p.).

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