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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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26/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Violazioni dell'art. 2, comma 1, lettere g), h), m), ff) – Presupposti.
Gli errori commessi dal magistrato nell'esercizio dell'attività giurisdizionale possono assumere rilievo disciplinare, qualora siano riconducibili alle fattispecie dell'art. 2, comma 1, lettere g), h), m), ff), d. l.vo n. 106 del 2009. A questo scopo è necessario che l'errore sia grave, e cioè determinato da ignoranza o negligenza inescusabile, occorrendo mantenere distinta la patologia processuale da quella disciplinare, essendo quest'ultima riscontrabile quando l'errore è frutto di un atteggiamento di ribellione alla legge, ovvero di una caduta di professionalità al di sotto della soglia da considerare irrinunciabile e, conseguentemente, l'elemento rilevante per attribuire rilevanza disciplinare all'inesattezza tecnico-giuridica va rinvenuto nel carattere macroscopico, palese, evidente ed ingiustificabile dell'errore.
23/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lettera a) - Partecipazione al Collegio della Corte di cassazione (ma non come relatore) di un magistrato che aveva concorso all’adozione del provvedimento di merito - Fattispecie.
Non sussiste l'illecito dell’art. 2, comma 1, lettera c), d.l.gs. n. 109 del 2006, per violazione dell'obbligo di astensione, qualora il magistrato abbia concorso, come componente del Collegio, alla decisione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che abbia disposto la parziale confisca dei beni, se, in primo grado, egli aveva concorso all'adozione del diverso provvedimento di sequestro provvisorio degli stessi. E ciò sia in considerazione della controvertibilità dell'esistenza di una ragione di incompatibilità, tale da incidere comunque sull'esistenza dell'elemento soggettivo della violazione, ulteriormente escluso dalla considerazione che l'elevato numero dei procedimenti di prevenzione trattati in primo grado e l'altrettanto elevato numero dei ricorsi definiti all'udienza in cui è stato deciso quello indicato rendono ragionevole presumere che egli neppure si fosse avveduto di avere compiuto atti nel procedimento, nella fase di merito.
23/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Inosservanza dell'obbligo di astensione cui all'art. 2, comma 1, lettera a) - Elemento soggettivo.
L'inosservanza dell'obbligo di astensione costituisce illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lettera c), d. l.gs. n. 109 del 2006, esclusivamente qualora sia «consapevole», previsione che, sotto il profilo soggettivo, benché non richieda uno specifico intento trasgressivo e la c.d. "coscienza dell'antigiuridicità" del comportamento integrante la violazione del precetto, esige tuttavia la consapevolezza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige, al fine della tutela dell'immagine del singolo magistrato e dell'ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia quell'atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quanto meno il sospetto, sul versante esterno, di parzialità in chi lo compie.
22/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - P.M.- Autorizzazione al rilascio di copie di atti propri delle indagini preliminari - Secretazione di parte degli atti – Ammissibilità.
Al P.M. legittimato ad autorizzare il rilascio di copia di atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari spetta il potere di secretare parte degli stessi, mediante l'apposizione di omissis, allo scopo di conformare la copia all'oggetto ed alle finalità della richiesta e di evitare l'indebita conoscenza di elementi ultronei rispetto allo scopo difensivo indicato nell'istanza.
21/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) - P.M. - Autorizzazione al rilascio di copie – Fattispecie.
Non sussiste una violazione disciplinarmente rilevante nella condotta del P.M. che autorizza il rilascio di copia dei documenti acquisiti nel corso delle indagini preliminari e sui quali, alla data del relativo provvedimento, non risultava apposto il segreto di Stato. In contrario, non rileva che in data anteriore la Corte costituzionale aveva dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e successivamente accolto, poiché gli effetti della relativa sentenza non retroagiscono al momento della pronuncia dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto (in applicazione di tale principio, è stata esclusa la necessità di approfondire se la sentenza n. 24 del 2014 della Corte costituzionale che ha deciso il conflitto avesse davvero prodotto l'effetto di secretazione degli atti in esame).
21/03/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Grave violazione di legge - P.M. – Autorizzazione al rilascio di copie – Fattispecie.
Non sussiste una violazione di legge nella condotta del P.M. che autorizza il rilascio di copia degli atti propri delle indagini preliminari, qualora il relativo procedimento penale sia pervenuto alla fase del giudizio (e, come nella specie, sia pendente in sede di legittimità). Il "transito" degli atti al fascicolo del dibattimento è, infatti, limitato e, in relazione al giudizio di legittimità, l'invio dell'intera documentazione processuale avviene solo a seguito di espressa richiesta della Corte di cassazione. Ne consegue che, qualora tale invio non sia stato richiesto e disposto, il P.M. di primo grado, benché non sia più lo "Ufficio procedente", è l'unico organo in grado di soddisfare l'istanza di rilascio di copia degli atti e conseguentemente l'accoglimento della stessa - peraltro, motivata con esigenze difensive relative ad un processo civile - non integra una violazione di legge.

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