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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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12/09/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pubblico Ministero – Espressioni utilizzate in un atto redatto a sostegno delle proprie determinazioni processuali – Violazione del dovere di correttezza - Condizioni.
Le espressioni utilizzate dal Pubblico Ministero in un atto redatto a sostegno delle proprie determinazioni processuali, possono assumere rilevanza disciplinare soltanto se si risolvano in mere intemperanze verbali del tutto estranee alla finalità della decisione o siano rivelatrici del perseguimento di uno scopo diverso da quello di giustizia.
05/09/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109/2006) - Giudice civile di appello – Trattazione del procedimento cautelare in primo grado - Insussistenza.
Non risponde dell’illecito disciplinare della consapevole violazione dell’obbligo di astensione previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109/2006, il componente del collegio civile di appello che abbia, in primo grado, conosciuto e trattato la controversia in veste di giudice relatore nell’ambito del relativo procedimento cautelare.
05/09/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione (art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109/2006) - Giudice civile – Trattazione di controversie analoghe - Insussistenza.
Non può costituire motivo di astensione del Giudice e conseguente inosservanza del relativo obbligo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109/2006, il fatto che lo stesso abbia, in precedenza, giudicato su controversie analoghe.
26/07/2023 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Ottenimento di prestiti o agevolazioni (art. 3, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 109/2006) - Presupposti.
Non si configura l’illecito di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n.109/2006, quando i prestiti o le agevolazioni non siano in alcun modo ricollegabili all’esercizio delle funzioni, ma siano riconducibili ad un rapporto esclusivamente personale e provengano da un soggetto incensurato all’epoca dei fatti che non abbia procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario del magistrato, ovvero presso altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello.
25/07/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici (art. 2, comma 1, lett. n, d.lgs. n. 109/2006) – Compilazione delle schede cautelari post dibattimentali.
Non configura l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 109/2006, la condotta del giudice penale il quale - a fronte di un provvedimento organizzativo del Presidente di Sezione che chiedeva ai magistrati di compilare “personalmente” le schede cautelari post dibattimentali ai sensi dell’art.165 bis disp. att. cod. proc. pen. “evitando di delegare l’adempimento ai tirocinanti o ai funzionari addetti all’ufficio del processo” - pur non avendo vergato di suo pugno alcuni dati compilativi della scheda, l’abbia sottoscritta, perché in tal modo attesta il personale controllo del suo contenuto, attribuendosi l’esclusiva responsabilità della redazione della stessa, in conformità con lo spirito e la finalità della disposizione organizzativa.
11/07/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Obbligo di astensione – Giudice penale e difensore figli di cugini – Prossimo congiunto – Esclusione – Gravi ragioni di convenienza – Condizioni
L’obbligo di astensione per essere il difensore un prossimo congiunto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. f, c.p.p., va osservato con riferimento ai soggetti indicati con tale qualità dall'art. 307, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che non si configura quando il giudice penale ed il difensore sono figli di cugini, fermo restando che, nel caso di intensità di rapporti e di frequentazioni con il difensore, detto obbligo sussiste per ragioni di grave convenienza (art. 36, lett. h, c.p.p.).
04/07/2023 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Manifestazione del pensiero del magistrato su temi generali di carattere politico o culturale – Rilevanza disciplinare – Riferibilità ai soli illeciti tipizzati.
La manifestazione del pensiero, da parte del Magistrato, su temi generali di carattere politico o culturale, può ritenersi disciplinarmente rilevante, per il principio di tipicità degli illeciti disciplinari, solo quando sia diffamatoria (art. 4, lett. d, del d.lgs. n. 109 del 2006), o costituisca violazione del dovere di correttezza e di riserbo prevista da una delle fattispecie tipizzate dagli artt. 2 e 3, non potendo invocarsi la generica violazione del generale dovere di riserbo previsto dall’art. 1 (Fattispecie relativa alla pubblicazione su sito internet di un articolo da parte di un magistrato).
07/06/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Pubblico ministero – Consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 2, lett. c, del d.lgs. n.109 del 2006 - Condizioni.
L’obbligo del pubblico ministero di astenersi per ragioni di grave convenienza sussiste, con riferimento alla trattazione in udienza di procedimenti nei quali il difensore dell’imputato o della parte civile abbia avuto in passato un rapporto professionale conflittuale con persone vicine al magistrato, solo in presenza di situazioni oggettivamente suscettibili di far ipotizzare che la mancata astensione possa essere volta al conseguimento di finalità di carattere personale.
30/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile - Errore percettivo fonte di rimedio revocatorio - Illecito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Condizioni.
L’errore percettivo fonte di rimedio revocatorio ai sensi degli articoli 395, comma 4, c.p.p. e 391 bis c.p.c., non integra automaticamente l’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile previsto dalla norma si configura soltanto in presenza di un errore grave, segno di negligenza inescusabile, frutto di condotta approssimativa e grossolana, idonea a pregiudicare il prestigio dell’ordine giudiziario.
24/05/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Divieto di pubbliche dichiarazioni o interviste relative a soggetti coinvolti in affari in trattazione (art. 2, comma 1, lett. v, e 5 d.lgs. n. 109/2006) - Dichiarazioni a distanza di anni senza riferimenti specifici - Insussistenza.
Deve escludersi la violazione del dovere di riserbo sugli affari in corso di trattazione o la lesione indebita dei diritti altrui nelle generiche dichiarazioni, rese a distanza di nove anni dai fatti, dal pubblico ministero che si era occupato delle indagini su di una vicenda, ribadendo la meticolosità delle indagini compiute e l’impossibilità di addivenire all’identificazione di alcuni soggetti rimasti ignoti. Non è neppure configurabile la violazione del divieto dell’art. 5, d. lgs. n. 109 del 2006, allorché il magistrato non faccia riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento oppure al processo pendente in fase di appello. Per il magistrato, come per qualunque altro cittadino, la manifestazione del pensiero è libera e costituzionalmente garantita, ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della Costituzione.

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