Utilizza la navigazione scorrevole per accedere velocemente alle sezioni principali del sito. Premere i tasti CTRL + ALT + 0 per attivare il menù e la tabulazione per navigarlo.
L’obbligo di pubblicazione non è applicabile all’amministrazione
Riferimento normativo
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
Per quanto riguarda le pubblicazioni previste dall'articolo 23 del d.lgs 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, relative agli elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti, con particolare riferimento a: provvedimenti finali di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, si rinvia alle informazioni riportate sul S.I.G.E.G. GIUSTIZIA e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nonché sul sito del Ministero della giustizia)
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Puoi utilizzare la funzione Preferenze cookie per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie. Per saperne di più consultare la pagina Privacy Policy.