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Procura Generale di Cassazione

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Provvedimenti

L’obbligo di pubblicazione non è applicabile all’amministrazione

Riferimento normativo

  • Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
     
  • Per quanto riguarda le pubblicazioni previste dall'articolo 23 del d.lgs 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, relative agli elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti, con particolare riferimento a: provvedimenti finali di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, si rinvia alle informazioni riportate sul S.I.G.E.G. GIUSTIZIA e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nonché sul sito del Ministero della giustizia)

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