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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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18/04/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Archiviazione per prescrizione prima del d.lgs. n. 188/2021 – Apprezzamenti sull’attendibilità delle fonti di prova– Mancata espressa affermazione di colpevolezza – Gravità della violazione di legge – Esclusione.
L’emissione di un decreto di archiviazione per prescrizione del reato che contenga apprezzamenti circa l’attendibilità e la completezza delle fonti di prova a carico dell’indagato, ritenendole riscontrate, contrastando con il principio della presunzione di innocenza, come anche affermato dalla sentenza n. 41/2024 della Corte costituzionale, configura una violazione di legge che, però, non è connotata dalla gravità richiesta dall’art. 2, lett. g) del d.lgs. n. 109/2006 se il provvedimento sia anteriore al d.lgs. n.188/2021, attuativo della direttiva UE 343/2016, e non si esprima in termini di espressi per la colpevolezza o la sicura responsabilità penale dell’indagato.
27/02/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice per le esecuzioni civili – Omesso rilievo della nullità della fideiussione per violazione della normativa a tutela del consumatore – Fattispecie anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 9479/2023 –Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 109/2006
Il mancato rilievo, da parte del giudice per le esecuzioni civili, della nullità della fideiussione per violazione della normativa europea in tema di tutela dei consumatori, in epoca precedente alla pubblicazione della Sentenza n. 9579/2023 delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione che viceversa ne ha sancito l’operatività, non costituisce grave violazione di legge od altro illecito disciplinare, essendo frutto di una valutazione in sede giurisdizionale rientrante nell’ambito di operatività della clausola di copertura di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109/2006.
20/02/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice civile – Provvedimento motivato con la tecnica del “copia incolla” – Responsabilità disciplinare – Condizioni.
Il recepimento letterale in un provvedimento giudiziario delle considerazioni contenute negli atti di una o di entrambe le parti del processo è consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell’accorciamento dei tempi di redazione, sempre che la riproduzione sia manifesta e la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico- giuridico propri del giudice.
05/02/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Magistrato di sorveglianza – Ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Rilevanza disciplinare – Condizioni.
Il mero dato oggettivo del superamento del termine processuale di deposito dei provvedimenti non determina l’automatica rilevanza disciplinare della condotta, posto che tale ritardo deve risultare qualificato in quanto reiterato, grave ed ingiustificato, ferma la presunzione relativa di non gravità indicata nella seconda parte della disposizione
05/02/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Magistrato di sorveglianza – Ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni – Scriminante prevista dall’art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006 - Configurabilità – Condizioni.
In caso di ritardi nel deposito dei provvedimenti, ricorre l’esimente dell’art. 3 bis quando la fattispecie sia realizzata nel suo aspetto tipico ma il fatto non risulti in concreto, per le circostanze che lo connotano, capace di menomare il bene giuridico protetto, che è quello della tempestività della pronuncia di giustizia sotto il profilo della ragionevolezza del tempo delle decisioni, sicché a tal fine occorre che i ritardi, pur gravi e reiterati, per un verso non abbiano fatto venir meno la fiducia e la considerazione delle parti che subiscono direttamente gli effetti dei ritardi medesimi, e per altro non abbiano compromesso, in ragione della bassa incidenza oggettiva della reiterazione, l’immagine del magistrato nell’ambiente in cui egli opera.
31/01/2024 ILLECITI EXTRAFUNZIONALI Partecipazione di magistrato ad un convegno organizzato da partito politico concernente riforme in tema di giustizia - Libera manifestazione del pensiero – Configurabilità.
Il mero svolgimento di relazione di carattere tecnico a convegno organizzato da partito politico, avente ad oggetto le riforme della giustizia, non costituisce illecito extrafunzionale e deve essere fatto rientrare nelle forme consentite di manifestazione del pensiero.
24/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti (art. 2, co.1, lett. d, d.lgs. n. 109/2006) – Configurabilità – Condizioni.
Perché sia integrato l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, co. 1, lett. d) i comportamenti devono comunque riferirsi ai rapporti personali tra colleghi all’interno dello stesso ufficio, e investire le relazioni di tipo personale che intercorrono con soggetti che tali relazioni hanno intessuto con il magistrato per il ruolo che questi svolge, dal momento che il bene giuridico specifico tutelato dalla richiamata norma consiste essenzialmente in quello del buon andamento dell’ufficio giudiziario e della sua stessa unitarietà funzionale.
24/01/2024 ILLECITI CONSEGUENTI A REATO Interviste con critiche all’operato di componenti di altro ordine giudiziario – Natura diffamatoria – Esclusione – Condizioni.
Non comportano la responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 4 lett. d) del d.lgs. n. 109 del 2006 le critiche rivolte dal magistrato nel corso di interviste a giornali ed a trasmissioni televisive all’operato di altri magistrati appartenenti ad altro ordine giudiziario, che, pur contrassegnate da taluni accenti aspri, e sconvenienti, non superino il limite valido ad integrare il reato di diffamazione, mantenendo complessivamente il rispetto della dovuta continenza.
24/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Intervista su vicende personali anche di carattere giudiziario – Insinuazioni e sospetti di gravi irregolarità a suo danno entro il limite della continenza - Responsabilità disciplinare – Esclusione.
Non sussiste illecito disciplinare nel caso di affermazioni rilasciate da magistrato nel corso di un’intervista in relazione a proprie vicende personali, in cui pur esprimendo dietrologie, insinuazioni o sospetti di gravi irregolarità sul conto di altri magistrati, l’autore non travalichi il limite della continenza, sicché non vengano integrati gli estremi del reato di diffamazione, costituendo le dichiarazioni esplicazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e in particolare del diritto di critica
23/01/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Giudice civile – Ritardi nel deposito dei provvedimenti – Scriminante di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 – Configurabilità – Condizioni.
Nel caso di ritardi nel deposito dei provvedimenti, pur gravi e reiterati, il fatto può ritenersi di scarsa rilevanza e comportare l’applicazione della scriminante di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 109/2006, quando gli stessi non abbiano fatto venire meno la fiducia e la considerazione delle parti che subiscono direttamente gli effetti dei ritardi medesimi e, per altro, non abbiano compromesso l’immagine del magistrato nell’ambiente giudiziario in cui egli opera in ragione della bassa incidenza oggettiva della reiterazione.

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