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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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20/03/2018 ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE Non equiparabilità alla sentenza assolutoria - Carenza di efficacia extrapenale – Autonoma valutazione del giudice disciplinare –Configurabilità.
L’archiviazione del procedimento penale, tanto se disposta per estinzione del reato o sua improcedibilità, quanto per infondatezza della notizia di reato, non essendo equiparabile a una sentenza assolutoria, quale provvedimento revocabile e insuscettibile di passare in giudicato, non impedisce la configurabilità dell’illecito disciplinare, non precludendo, in mancanza di efficacia extra penale, l’autonoma valutazione del giudice disciplinare.
11/07/2022 AZIONE DISCIPLINARE – OBBLIGATORIETÁ Diniego di giustizia – Accertamento – Obbligo di esercizio dell’azione disciplinare – Sussistenza – Esclusione – Ragione.
L’illecito civile della violazione del diritto dell’Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, di cui all’art. 2 della legge n. 117 del 1988, non costituisce di per sé fattispecie disciplinare tipica, sicché il relativo procedimento di accertamento non determina l’obbligo di esercizio dell’azione disciplinare; il termine “devono”, impiegato dall’art. 9 legge n. 117 del 1988 con riferimento ai titolari dell’azione medesima, è conseguenza del mancato coordinamento di tale legge con la tipizzazione degli illeciti disciplinari operata dal d.lgs. n. 109 del 2006.
27/09/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis - Principio di offensività – Criteri di valutazione – Fattispecie relativa ad applicazione innocua di norma incriminatrice abrogata.
Il fatto può ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3 bis, d.lgs. 109 del 2006, qualora si accerti, con verifica ex post ed in concreto, che il comportamento del magistrato non ha leso il bene giuridico tutelato dalla fattispecie tipizzata, alla luce del principio di offensività (nella specie, è stata ritenuta di scarsa rilevanza la condotta del p.m. consistita nell’applicare consapevolmente, con il decreto di citazione a giudizio, una norma incriminatrice abrogata, dovendo comunque qualora il giudizio essere celebrato per altro reato e poiché il p.m. avrebbe potuto operare in dibattimento una diversa qualificazione del fatto oggetto della norma abrogata, già risultante dagli atti).
24/07/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis – Assegnazione di procedimento in violazione dei criteri tabellari – Tempestiva revoca del provvedimento – Rilevanza disciplinare della violazione – Esclusione.
L’assegnazione presidenziale di un procedimento in violazione dei criteri tabellari e di quelli automatici e predeterminati assume i connotati della scarsa rilevanza a norma dell’art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 qualora sia intervenuta una tempestiva revoca del provvedimento.
13/04/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI Obbligo di reiterare una comunicazione di incompatibilità relativa a una situazione regolarmente e tempestivamente comunicata e favorevolmente delibata dal Consiglio superiore della Magistratura - Scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis.
Deve ritenersi di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3 bis, d.lgs. n. 109 del 2006, l’inosservanza dell’obbligo di reiterare la comunicazione di una situazione di incompatibilità, regolarmente e tempestivamente comunicata al C.s.m. e favorevolmente delibata in occasione del conferimento dell’ufficio direttivo, risultando evidentemente insuscettibile di ledere il bene tutelato dall’art. 2, lettera b), d.lgs. n. 109 del 2006.
09/05/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis – Applicabilità nella fase predisciplinare – Presupposti.
L’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - applicabile anche nella fase predisciplinare, in virtù della previsione dell’art. 16, comma 5-bis, di tale atto normativo - è riferibile a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 109 del 2006, allorché la fattispecie di illecito si sia realizzata ma il fatto, per particolari circostanze, anche non riferibili all’incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinare. La relativa valutazione deve essere effettuata prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive del fatto addebitato ed anche l’eventuale episodicità dello stesso.
04/05/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI La scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis - Ambito di applicabilità - riferibilità all'illecito dell'art. 3, lettera a) – Fattispecie.
L'art. 3-bis, d.lgs. n. 109 del 2006, in virtù del quale l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, è applicabile in riferimento a tutti gli illeciti contemplati dagli art. 2 e 3, sempre che si accerti la mancata compromissione dell'immagine del magistrato. Conseguentemente è riferibile anche all'illecito dell'art. 3, lettera a), qualora risulti che la relativa condotta non ha leso la sua immagine di magistrato (nella specie, un P.M. aveva chiesto alla G.d.F., con modalità tali da integrare l'illecito dell'art. 3, lett. a, il rilascio di atti a lui necessari in relazione alla difesa in un procedimento in cui rivestiva la qualità di parte offesa: è stata ritenuta la scarsa rilevanza del fatto, essendosi accertato che il fatto non aveva arrecato disdoro alla magistratura ed al magistrato e non aveva provocato nessun danno all'altra parte).
27/11/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO La fattispecie dell’art. 4 – Notizie su indagini – Esternazione a giornalista – Fattispecie – Rilevanza – Esclusione
La condotta del presidente del tribunale il quale riferisca a un giornalista notizie inerenti un’attività di indagine del tutto generiche, risultando peraltro indimostrato che le avesse acquisite dalla locale Procura della Repubblica, non integra il reato di cui all’art. 326 c.p. (come peraltro ritenuto dall’autorità giudiziaria penale, che aveva proceduto all’archiviazione), con conseguente insussistenza dell’illecito disciplinare dell’art. 4 del d.lgs. n. 109 del 2006.
08/03/2018 GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO La fattispecie dell’art. 4, lettera d) – Presupposti – Archiviazione in sede penale – Rilevanza ai fini dell’esclusione dell’illecito.
La configurabilità dell’illecito dell’art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006 non richiede che sia emessa una sentenza penale di condanna o di patteggiamento, potendo configurarsi anche qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa o se l’azione penale non possa essere iniziata o proseguita. Inoltre, neppure l’archiviazione del procedimento penale (provvedimento revocabile ed insuscettibile di passare in giudicato) preclude la configurabilità dell’illecito, anche qualora sia disposta per infondatezza della notizia di reato (SU n. 18564 del 2016; n. 16277 del 2010) e, dunque, non impedisce di verificare se la condotta abbia configurato un reato e sia idonea a ledere l’immagine del magistrato. Nondimeno, la giurisprudenza disciplinare è, di regola, orientata nel dimostrarsi rispettosa delle determinazioni assunte in sede di archiviazione (SD n. 167 del 2011; n. 159 del 2008), sicchè le argomentazioni del P.M. e del GIP, se appaiono congrue e convincenti, bene possono essere assunte come dirimenti per escludere la configurabilità di detto illecito.
23/12/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLA COMMISSIONE DI UN REATO La fattispecie dell'art. 4, lettera d) - Presupposti – Fattispecie.
Nel caso in cui sia ipotizzabile a carico di un magistrato un reato, che sia estinto per qualsiasi causa ed in relazione al quale l'azione non possa essere iniziata o proseguita, per la sussistenza dell'illecito disciplinare dell'art. 4, lettera d), d.lgs. n. 109 del 2006, è necessario che il fatto reato abbia arrecato pregiudizio all'immagine del magistrato. Deve escludersi che ciò sia ipotizzabile, qualora la conoscenza e la conoscibilità della condotta sia rimasta circoscritta a pochi soggetti, senza determinare nessuna lesione alla credibilità del magistrato (Nella specie, è stata esclusa la rilevanza disciplinare della condotta consistente nell'inoltro di sms dal contenuto minatorio da parte di un P.M. ad una collega con la quale intratteneva una relazione, da cui era nata una bambina, inviati anche ad un avvocato che, tuttavia, era un amico 'storico' della coppia).

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