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Procura Generale di Cassazione

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Massime di archiviazione

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31/01/2017 GLI ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Acquisto di beni ai pubblici incanti tenuti in ufficio diverso da quello ove è svolta la funzione – Illecito disciplinare – Esclusione – Fattispecie.
La considerazione che gli artt. 579 c.p.c. e 1471 c.c., per un verso, escludono l'ammissione ai pubblici incanti del solo debitore, autorizzando i procuratori legali a fare offerte per persone da nominare, e, per altro verso, fanno divieto di acquistare all'asta pubblica, direttamente o per interposta persona, ai pubblici ufficiali, ma con riguardo ai beni venduti per loro stesso ministero, rende palese che non sussiste un generale divieto per i magistrati di acquistare ai pubblici incanti. Nel sistema disciplinare tipizzato, tale acquisto non è dunque riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dal d.lgs. n. 109 del 2006, in difetto di elementi che dimostrino indebite interferenze e/o irregolarità nella procedura di vendita.
27/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza (art. 2, comma 1, lettera ff) - Provvedimento abnorme – Nozione.
Affinché un provvedimento sia qualificabile come abnorme occorre che lo stesso si ponga al di fuori di ogni schema processuale, in quanto adottato in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave ed inescusabile negligenza, così da fuoriuscire dalla fisiologia del processo, in quanto frutto di un percorso interpretativo difforme dai protocolli della professione magistratuale ed espressivo di un atteggiamento del magistrato diretto ad escludere o limitare il suo obbligo di soggezione alla legge.
18/04/2024 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Archiviazione per prescrizione prima del d.lgs. n. 188/2021 – Apprezzamenti sull’attendibilità delle fonti di prova– Mancata espressa affermazione di colpevolezza – Gravità della violazione di legge – Esclusione.
L’emissione di un decreto di archiviazione per prescrizione del reato che contenga apprezzamenti circa l’attendibilità e la completezza delle fonti di prova a carico dell’indagato, ritenendole riscontrate, contrastando con il principio della presunzione di innocenza, come anche affermato dalla sentenza n. 41/2024 della Corte costituzionale, configura una violazione di legge che, però, non è connotata dalla gravità richiesta dall’art. 2, lett. g) del d.lgs. n. 109/2006 se il provvedimento sia anteriore al d.lgs. n.188/2021, attuativo della direttiva UE 343/2016, e non si esprima in termini di espressi per la colpevolezza o la sicura responsabilità penale dell’indagato.
21/09/2023 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Assunzione di incarichi extragiudiziari senza autorizzazione del C.S.M. (art. 3, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109/2006) - Procedura semplificata – Svolgimento dell’incarico prima del decorso dei termini previsti – Possibilità - Condizioni.
Non commette l’illecito disciplinare di assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del C.S.M. (art. 3, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109/2006) il magistrato che, quando l’incarico sia autorizzabile con procedura semplificata di silenzio assenso, abbia, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della circolare del C.S.M. sugli incarichi extragiudiziari n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e succ. mod., iniziato l'attività prima del decorso dei termini previsti, assumendosene la responsabilità, purché abbia indicato la ragione, a lui non attribuibile, per la quale non è stato possibile attendere l’autorizzazione e sempre che non gli sia stato comunicato il parere contrario all'espletamento dell'incarico da parte del dirigente dell’ufficio di appartenenza.
17/06/2022 ILLECITI DISCIPLINARI EXTRAFUNZIONALI Assunzione di incarichi extragiudiziari senza autorizzazione del C.S.M.- Fattispecie.
Fermo il generale principio della necessità di autorizzazione del CSM all’espletamento di incarico extragiudiziario da parte del personale di magistratura e fermo il generale divieto di esercizio anticipato dell’attività medesima, non integra l’illecito disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 109/2006 la condotta del magistrato che - chiamato da un’istituzione pubblica (nella specie il Ministero della Giustizia) ad assumere, a titolo gratuito, un incarico di collaborazione presso una commissione di studio – abbia richiesto regolare autorizzazione nel rispetto della procedura, ma abbia iniziato a svolgere l’incarico medesimo (per ragioni di urgenza insite nella tipologia di attività ed incompatibili con l’iter previsto dalla Circolare in materia), prima di ottenere una formale autorizzazione da parte del CSM, il quale, tuttavia, non ha espresso, in seguito, alcun diniego esplicito alla richiesta autorizzativa
08/04/2020 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Attività del pubblico ministero - Completezza e sufficienza delle indagini - Omissione di atto investigativo – Verifica in sede disciplinare – Limiti
Nel sistema dell’illecito disciplinare tipizzato l’attività del P.M. nella conduzione delle indagini e nelle scelte processuali allo stesso riservate dal codice di rito penale può assumere rilievo qualora dia luogo all’adozione di provvedimenti abnormi (art. 2, lettere m, n, ff), ovvero privi di motivazione (art. 2, lettera l), oppure connotati da travisamento dei fatti (art. 2, lettera h), o se egli incorra in violazione di legge, sempre che dette violazioni assurgano ai livelli di gravità previsti dalle disposizioni incriminatrici e siano conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza. In particolare, con riguardo all’attività d’indagine, l’art. 358 c.p.p. stabilisce che il P.M. compie ogni “attività necessaria” ai fini delle “determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione penale” cui fa richiamo l’art. 326 c.p.p., senza tuttavia specificarne il contenuto, sicchè – ferma la possibile rilevanza disciplinare dell’inerzia investigativa (nel caso ad esempio, di omissione di ogni attività ulteriore rispetto alla mera delega di indagini, non seguita da nessun’altra attività) – deve ritenersi che la valutazione sulla completezza e sufficienza degli atti di indagine sia rimessa al P.M. Nessuna prassi o protocollo investigativo prescrive infatti il compimento di tutti gli atti teoricamente esperibili in una determinata situazione e, quindi, la rilevanza in sede disciplinare dell’omissione di un atto investigativo (ad eccezione di gravissime e macroscopiche ipotesi, da valutarsi con giudizio ex ante) non può essere dedotta da ricostruzioni alternative, basate su mere ipotesi esplorative ed astratte, disancorate dal complesso degli elementi oggettivi acquisiti (la richiesta è stata accolta dalla S.D. con l’ord. n. 91 del 2020).
16/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Attività di indagine del P.M. – Sindacabilità in sede disciplinare – Limiti.
Le violazioni inerenti all'esercizio dell'attività giurisdizionale, purché non riconducibili alla clausola di salvaguardia dell'art. 2, comma 2, possono avere rilevanza sul piano disciplinare, ma i principi costituzionali sanciti dagli artt. 101 e 104 Cost., cui dà attuazione detta clausola, escludono che in tale sede possa procedersi al generale riesame ed alla rivalutazione dell'attività giurisdizionale, allo scopo, in particolare, di vagliare la congruità delle indagini scolte dal P.M., l'esattezza delle conclusioni desunte dagli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ovvero al termine delle stesse, se non nei limiti entro i quali emergano gli specifici illeciti previsti dal d.l.gs. n. 109 del 2006.
09/04/2015 GLI ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Attività d’indagine del P.M. – Sindacabilità in sede disciplinare – Presupposti e limiti.
La previsione degli illeciti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), del d. lgs. n. 109 del 2006, evidenzia che anche le violazioni strettamente inerenti all'attività giurisdizionale possono avere rilevanza sul piano disciplinare e, tuttavia, i principi costituzionali sanciti dagli art. 101 e 104 Cost., cui dà attuazione la clausola del citato art. 2, comma 2, rendono palese che la sede disciplinare non è deputata al riesame ed alla rivalutazione dell'attività giurisdizionale e, in particolare, non è in questa possibile ripercorrere il procedimento svolto (nella specie, il procedimento penale originato dalle denunce dell'esponente), allo scopo di valutare la congruità delle indagini, l'esattezza delle conclusioni desunte dal P.M. dagli elementi acquisiti nella fase preliminare e del provvedimento pronunciato dal G.I.P., nel caso di formulazione di richiesta di archiviazione e di accoglimento della stessa.
29/10/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Attività interpretativa e valutativa — Clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n.109/2006 – Applicabilità alla requisitoria orale del Pubblico Ministero - Condizioni.
La clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n.109/2006, si applica anche alla requisitoria orale del Pubblico Ministero, in quanto i suoi contenuti sono esercizio dell’attività giurisdizionale ed esorbitano dalla valutazione disciplinare quando siano pertinenti all’attività di indagine e di valutazione delle prove e non siano palesemente esuberanti.
20/02/2023 ILLECITI DISCIPLINARI FUNZIONALI Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti (art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 109/2006) – Condizioni – Fattispecie.
Non commette l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 109/2006 (comportamento abitualmente o gravemente scorretto) il magistrato che, in un contesto di forti problemi organizzativi e logistici dell’ufficio, si rivolga in due occasioni ad un funzionario di segreteria con fare offensivo, prepotente ed autoritario, non potendosi la condotta definire né abituale (in quanto tale concetto evoca la nozione penalistica dell’agire “sistematicamente”), né grave, in ragione del comprovato clima di forte tensione originato anche dai citati problemi organizzativi e logistici, in quanto ne consegue il ridimensionamento del valore e della portata delle scorrettezze commesse.

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