Rete Ambientale
Presentazione a cura di Pasquale Fimiani
La Rete delle Procure generali nella materia ambientale è stata istituita nell’ambito delle attività di attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo del 20 febbraio 2006, n. 106 che definisce la funzione di “vigilanza” attribuita al Procuratore generale presso la Corte di appello rispetto agli uffici giudiziari requirenti del distretto ed il conseguente obbligo informativo al Procuratore generale presso la Corte di cassazione prevedendo: “il Procuratore generale presso la Corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al Procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale” (le parole “l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato” sono state aggiunte dalla legge n. 103 del 2017).
La Rete delle Procure generali nella materia ambientale è costituita:
- dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione e dal suo delegato;
- dai Procuratori generali presso le Corti di appello e dai loro delegati;
- dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e dal suo delegato.
È aperta al contributo dei responsabili della materia ambientale nei vari uffici di Procura.
La Rete è finalizzata a:
- dare attuazione condivisa alle attività di ricognizione e diffusione delle buone prassi in materia di accertamento dei reati ambientali;
- promuovere la condivisione di comuni moduli organizzativi;
- favorire lo scambio delle conoscenze, delle buone prassi e dei protocolli adottati in sede locale, per la loro diffusione ed eventuale condivisione con le altre realtà territoriali.
Il suo funzionamento è regolato dal Protocollo approvato nel maggio 2017.
La collocazione della Rete all’interno del settore di attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo del 20 febbraio 2006, n. 106/2006 – nel quale il ruolo del Procuratore generale della Cassazione e dei Procuratori generali non si esplica con provvedimenti di carattere cogente, ma attraverso l’esercizio di una funzione di “warning”, cioè di rilievo e segnalazione delle difformità riscontrate e di “compliance”, intesa quale stimolo all’adozione di prassi uniformi e protocolli condivisi – la qualifica immediatamente quale strumento teso a favorire l’armonizzazione dell’intervento penale in una materia, quale quella ambientale, in cui l’uniformità applicativa delle norme attiene alla attuazione del principio di uguaglianza non solo tra cittadini imputati/indagati, ma anche tra imprese concorrenti.
Va comunque precisato che esulano dalla portata dell’art. 6 e quindi dalla funzione della Rete interventi di coordinamento e di omogeneizzazione dell’interpretazione normativa da parte dei singoli uffici di Procura, soluzione che stride con la natura della giurisdizione come potere diffuso e non gerarchicamente organizzato.
Roma 21 novembre 2018
Il coordinatore della Rete
Pasquale Fimiani
Per la ricostruzione approfondita delle fasi di realizzazione della Rete e delle attività svolte è possibile consultare qui il file.
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